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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2008, n. 82

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/5/2008
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Testo in vigore dal: 20-5-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102, recante
interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese agricole, a norma
dell'articolo  1,  comma  2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.
38;
  Visto  l'articolo  1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228,
di  conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006,
n. 173, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare decreti
legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati
in  attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5
marzo  2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003,
n.  38,  e  successive  modificazioni,  nel  rispetto  dei principi e
criteri di delega indicati dalle predette leggi;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15
dicembre  2006,  relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato  agli  aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
attive  nella  produzione di prodotti agricoli e recante modifica del
regolamento (CE) n. 70/2001;
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore  agricolo  e  forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  C  319  del 27
dicembre 2006;
  Ritenuto   necessario   apportare   modifiche   al  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2008;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella riunione del 28 febbraio 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
  Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,  di  concerto  con  i  Ministri  per le politiche europee,
dell'economia  e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale
e per gli affari regionali e le autonomie locali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Modifiche  al  decreto  legislativo  29  marzo  2004, n. 102, recante
interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38

  1.  Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1  (Finalita). - 1. Il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN)
ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione
per  far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle
strutture  aziendali  agricole,  agli  impianti  produttivi  ed  alle
infrastrutture  agricole,  nelle zone colpite da calamita' naturali o
eventi  eccezionali,  alle  condizioni  e  modalita'  previste  dalle
disposizioni  comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro
i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo  sono considerate
calamita'   naturali  o  eventi  eccezionali  quelli  previsti  dagli
orientamenti  e  dai  regolamenti  comunitari  in materia di aiuti di
Stato   nel   settore   agricolo,   nonche'   le  avverse  condizioni
atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.
  3.  Per  le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti
tipologie di intervento:
    a)   misure   volte   a   incentivare  la  stipula  di  contratti
assicurativi;
    b)  interventi  compensativi,  esclusivamente nel caso di danni a
produzioni,  strutture  e  impianti produttivi non inseriti nel Piano
assicurativo  agricolo  annuale, finalizzati alla ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi
di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
    c)   interventi   di  ripristino  delle  infrastrutture  connesse
all'attivita'  agricola,  tra  cui  quelle  irrigue  e  di  bonifica,
compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.";
    b)  agli  articoli  2, 4, 6, 9, 12, 15 e 17, le parole: "Ministro
delle  politiche  agricole  e forestali" e "Ministero delle politiche
agricole   e   forestali",   ovunque   ricorrano,   sono   sostituite
rispettivamente  dalle  seguenti:  "Ministro delle politiche agricole
alimentari   e  forestali"  e  "Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali";
    c)  all'articolo  2,  comma  1, le parole: "dal punto 11.5 degli"
sono sostituite dalla seguente: "dagli";
    d)  all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "codice civile" sono
inserite   le  seguenti:  "iscritti  nel  registro  delle  imprese  o
nell'anagrafe  delle  imprese  agricole  istituita presso le Province
autonome";
    e) all'articolo 2, comma 2, le parole: "raggiunga il 20 per cento
della  produzione  nelle  aree  svantaggiate ed il 30 per cento nelle
altre  zone" sono sostituite dalle seguenti: "sia superiore al 30 per
cento della produzione";
    f) all'articolo 2, comma 5-bis, le parole: "deve intendersi" sono
sostituite dalle seguenti: "e' comprensiva";
    g) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente:
    "5-ter. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di
cui  all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
per  la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate,
sono   stabiliti   sulla  base  delle  rilevazioni  almeno  triennali
dell'ISMEA.  Quando dalle rilevazioni dell'ultimo anno si riscontrano
scostamenti superiori al 50 per cento rispetto al biennio precedente,
gli  stessi  prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle
sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno.".
    h)  all'articolo  4,  comma  4,  lettera  c),  le parole: "evento
climatico   avverso"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "calamita'
naturali ed altri eventi eccezionali, avversita' atmosferiche";
    i)   all'articolo  4,  comma  4,  lettera  d),  le  parole:  "e/o
strutture"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "impianti produttivi,
produzioni zootecniche, strutture.";
    l)  all'articolo  4,  dopo  il  comma 5, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
    "5-bis.  Al  fine  di  garantire  continuita'  alla copertura dei
rischi,  qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato
un nuovo piano assicurativo, continuano ad applicarsi le disposizioni
del piano precedente.";
    m) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  Possono  beneficiare degli interventi del presente articolo,
le  imprese  agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi
comprese  le  cooperative  che  svolgono  l'attivita'  di  produzione
agricola  (1),  iscritte  nel  registro delle imprese o nell'anagrafe
delle   imprese   agricole  istituita  presso  le  Province  autonome
ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano
subito  danni  superiori  al  30  per  cento  della  produzione lorda
vendibile.  Nel  caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse
dal  calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile
le produzioni zootecniche.";
    n)  all'articolo  5,  comma  2,  le  parole: "al punto 11.3 degli
orientamenti"  sono  sostituite dalle seguenti: "dagli orientamenti e
regolamenti";
    o)  all'articolo  5,  comma 2, lettera a), le parole: "produzione
lorda  vendibile  ordinaria  del triennio precedente" sono sostituite
dalle  seguenti:  "produzione  lorda  vendibile  media  ordinaria, da
calcolare   secondo  le  modalita'  e  le  procedure  previste  dagli
orientamenti  e  dai  regolamenti  comunitari  in materia di aiuti di
Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento
(CE)  n.  1257/1999  del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo
puo' essere elevato fino al 90 per cento;";
    p)  all'articolo  5,  comma  2,  lettera  b),  il  numero  1)  e'
sostituito  dal  seguente:  "1) 20 per cento del tasso di riferimento
per  le  operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende
ricadenti   nelle  zone  svantaggiate  di  cui  all'articolo  17  del
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;";
    q)  all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. In
caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono
essere  concessi  a titolo di indennizzo contributi in conto capitale
fino  all'80  per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento
nelle  zone  svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE)
n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;";
    r)  all'articolo 8, comma 1, le parole: "delle politiche sociali"
sono sostituite dalle seguenti: "della previdenza sociale";
    s)  all'articolo  11, comma 3, dopo le parole: "e loro consorzi",
sono inserite le seguenti: "nonche' altri soggetti giuridici,";
    t)  all'articolo  11,  comma  5,  dopo  le parole: "comma 1" sono
inserite  le  seguenti:  "o  fondersi  previa delibera assembleare da
adottarsi   con   le   maggioranze  previste  dallo  statuto  per  le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria";
    u)  all'articolo  12,  comma  3,  lettera  c),  dopo  le  parole:
"iniziative  mutualistiche"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ", il cui
consuntivo  di  spesa, previo parere positivo del collegio sindacale,
e' approvato dal consiglio di amministrazione";
    v)  all'articolo  12,  comma  4, dopo le parole: "lettere a)," e'
inserita la seguente: "b),";
    z) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base delle verifiche effettuate dal collegio sindacale, ai fini
dell'espressione   del   parere   di  ammissibilita'  al  contributo,
provvedono a controllare:
      a)  che  i contratti ed i certificati di polizza siano conformi
alle  disposizioni  contenute  nel Piano assicurativo annuale, di cui
all'articolo 4;
      b)   che   i   valori   assicurativi  siano  stati  determinati
applicando,   al  massimo,  i  prezzi  di  mercato  alla  produzione,
stabiliti ai sensi della normativa vigente;
      c)  che  il contributo pubblico sulla spesa per i premi non sia
superiore al limite previsto dalla normativa vigente;
      d)  che il socio aderisca ad un solo organismo di difesa, salvo
il diritto di opzione.";
    aa)  all'articolo  13,  dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
    "2-bis.  Qualora  gli enti di cui al comma 1 siano in possesso di
certificazione    ISO9001   dei   procedimenti   relativi   al   loro
funzionamento,  con  particolare  riferimento all'attivita' di difesa
passiva,  rilasciata  da enti di certificazione riconosciuti ai sensi
della  normativa vigente, la regione o provincia autonoma rilascia il
parere  di  cui  al  comma  2  entro  trenta  giorni dalla richiesta.
Trascorso  il  predetto  termine  il  parere si intende positivo e il
Ministero  da'  corso  alla emissione del provvedimento di erogazione
del contributo.";
    bb) all'articolo 17:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
        "2.  L'ISMEA  puo'  concedere la propria garanzia a fronte di
finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche,
intermediari   finanziari   iscritti   nell'elenco  speciale  di  cui
all'articolo  107  del  testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive  modificazioni,  nonche'  dagli altri soggetti autorizzati
all'esercizio  del  credito agrario e destinati alle imprese operanti
nel  settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia puo'
altresi'  essere  concessa  anche a fronte di transazioni commerciali
effettuate per le medesime destinazioni.";
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
      "4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43
del  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385, devono essere
assistite  dalla  garanzia  mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la
quota  di  finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e
4.".
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  (1)Osservazione della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei
deputati   nel  parere  del  6  marzo  2008  e  condizione  della  IX
Commissione   Agricoltura   del  Senato  della  Repubblica:  parziale
accoglimento per compatibilita' comunitaria.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:

              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  L'art.  1  della  legge  12 luglio  2006, n. 228, di
          conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio
          2006,  n. 173, recante «Proroga di termini per l'emanazione
          di  atti  di  natura  regolamentare. Ulteriori proroghe per
          l'esercizio   di   deleghe  legislative  e  in  materia  di
          istruzione», cosi' recita:
                «Art.  1.  -  1.  Il decreto-legge 12 maggio 2006, n.
          173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di
          natura   regolamentare,  e'  convertito  in  legge  con  le
          modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
              2.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 8, comma 2, del
          decreto-legge  30 giugno  2005,  n.  115,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   17 agosto  2005,  n.  168,
          continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007.
              3.  All'art.  1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo
          il comma 5 e' inserito il seguente:
              «5-bis.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore
          del   decreto  legislativo  adottato  nell'esercizio  della
          delega   di  cui  al  comma 5,  il  Governo  puo'  adottare
          disposizioni  correttive  e  integrative,  nel rispetto dei
          principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la
          procedura di cui al medesimo comma 5».
              4.  All'art. 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005,
          n.  262,  le  parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «dodici mesi».
              5.  Le  disposizioni  correttive  e  integrative di cui
          all'art.  1,  comma 4,  della  legge  28 marzo 2003, n. 53,
          possono   essere   adottate,   relativamente   ai   decreti
          legislativi  15 aprile  2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77,
          17 ottobre  2005,  n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro
          trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
              6. E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime
          transitorio  concernente  l'accesso  anticipato alla scuola
          dell'infanzia,  di  cui  all'art.  7,  comma 4, della legge
          28 marzo   2003,   n.   53,   e  successive  modificazioni.
          Conseguentemente,   l'art.   2   del   decreto  legislativo
          19 febbraio  2004,  n. 59, si applica a decorrere dall'anno
          scolastico 2008-2009.
              7.   All'art.  14,  comma 3,  del  decreto  legislativo
          19 febbraio  2004,  n.  59, le parole: «e fino alla messa a
          regime  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «e  fino  all'anno scolastico
          2008-2009,».
              8.   All'art.  27,  comma 4,  del  decreto  legislativo
          17 ottobre  2005, n. 226, le parole: «a decorrere dall'anno
          scolastico  e  formativo  2007-2008»  sono sostituite dalle
          seguenti:  «a  decorrere  dall'anno  scolastico e formativo
          2008-2009».
              9.  All'art. 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004,
          n.  252,  le  parole:  «dodici  mesi» sono sostituite dalle
          seguenti: «ventiquattro mesi».
              10.  All'art. 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005,
          n.  246, le parole: «diciotto mesi dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «il 31 dicembre 2007».
              11. All'art. 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n.
          229,  le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti:
          «quattro anni».
              12.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica,  il  Governo e' delegato ad adottare, su
          proposta  del Ministro delle politiche agricole, alimentari
          e  forestali  e  del  Ministro per le politiche europee nei
          casi   di  cui  all'art.  10,  commi 4  e  5,  della  legge
          4 febbraio  2005,  n. 11, e successive modificazioni, uno o
          piu'  decreti  legislativi  correttivi  e  integrativi  dei
          decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di
          cui  agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e
          di  cui  all'art.  1  della  legge  7 marzo  2003, n. 38, e
          successive  modificazioni,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri  di  delega  indicati dalle predette leggi e con le
          stesse procedure.
              13.  All'art. 3, comma 1, della legge 28 novembre 2005,
          n.  246,  le  parole: «entro un anno» sono sostituite dalle
          seguenti: «entro tre anni».
              14.  E' prorogato di un anno il termine di cui al comma
          1  dell'art. 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, per
          l'adozione  di  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi  di  cui agli articoli 4 e 7 della citata legge
          29 luglio  2003,  n.  229,  nel rispetto degli oggetti, dei
          principi  e  criteri  direttivi e della procedura di cui al
          medesimo art. 20-bis.
              15.  All'art. 6, comma 5, della legge 8 luglio 2003, n.
          172,  le  parole:  «Entro  un  anno»  sono sostituite dalle
          seguenti: «Entro due anni».
              16.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale.».
              - Gli  articoli 7 ed 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
          recante  «Disposizioni in materia di apertura e regolazione
          dei mercati», cosi' recitano:
              «Art.  7  (Delega  per  la  modernizzazione nei settori
          dell'agricoltura,    delle    foreste,    della   pesca   e
          dell'acquacoltura ). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
          senza  che  cio'  comporti  oneri  aggiuntivi  a carico del
          bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, nel rispetto della
          legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
          proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  uno  o  piu' decreti legislativi contenenti norme
          per   l'orientamento   e  la  modernizzazione  nei  settori
          dell'agricoltura,     delle     foreste,    della    pesca,
          dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
          funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
              2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
          a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri  e  dopo aver acquisito il parere della Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sono trasmessi
          alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della Repubblica
          affinche'  sia  espresso,  entro quaranta giorni, il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia;
          decorso  tale  termine,  i  decreti  sono  emanati anche in
          mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto per
          il  parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
          la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
          ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono
          diretti,  in  coerenza con la politica agricola dell'Unione
          europea, a creare le condizioni per:
                a) promuovere,   anche  attraverso  il  metodo  della
          concertazione,  il  sostegno  e  lo  sviluppo  economico  e
          sociale  dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
          dei  sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
          del    territorio,    individuando    i   presupposti   per
          l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
          di   qualita'   ed  assicurando  la  tutela  delle  risorse
          naturali,  della  biodiversita'  del patrimonio culturale e
          del paesaggio agrario e forestale;
                b) favorire  lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
          risorse     marine,     privilegiando     le     iniziative
          dell'imprenditoria  locale,  anche  con  il  sostegno della
          multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
          di  pesca,  comprese  quelle relative alla gestione ed alla
          tutela  ambientale  e  paesaggistica,  anche  allo scopo di
          creare fonti alternative di reddito;
                c) ammodernare   le  strutture  produttive  agricole,
          della  pesca  e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
          di  fornitura  di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
          di   trasformazione   e  commercializzazione  dei  prodotti
          nonche'  le  infrastrutture  per  l'irrigazione  al fine di
          sviluppare  la  competitivita'  delle  imprese  agricole ed
          agroalimentari,  soddisfacendo  la  domanda  dei mercati ed
          assicurando   la  qualita'  dei  prodotti,  la  tutela  dei
          consumatori e dell'ambiente;
                d) garantire  la  tutela della salute dei consumatori
          nel  rispetto  del principio di precauzione, promuovendo la
          riconversione  della  produzione  intensiva  zootecnica  in
          produzione  estensiva  biologica  e di qualita' favorire il
          miglioramento  e  la  tutela  dell'ambiente naturale, delle
          condizioni  di  igiene  e  di benessere degli animali negli
          allevamenti,  nonche'  della  qualita' dei prodotti per uso
          umano  e  dei  mangimi  per  gli  animali,  in  particolare
          sviluppando  e  regolamentando  sistemi  di  controllo e di
          tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
                e) garantire un costante miglioramento della qualita'
          valorizzare  le peculiarita' dei prodotti e il rapporto fra
          prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione
          al  consumatore  e  tutelare  le tradizioni alimentari e la
          presenza   nei   mercati  internazionali,  con  particolare
          riferimento   alle  produzioni  tipiche,  biologiche  e  di
          qualita';
                f) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
          giovani  e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
          disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
                g) assicurare,  in coerenza con le politiche generali
          del  lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
          nei  settori  agricolo,  della  pesca,  dell'acquacoltura e
          forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia
          irregolare e sommersa;
                h) favorire  la  cura e la manutenzione dell'ambiente
          rurale,  anche  attraverso  la valorizzazione della piccola
          agricoltura  per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
          e di turismo rurale;
                i) favorire   lo  sviluppo  sostenibile  del  sistema
          forestale,  in  aderenza  ai criteri e principi individuati
          dalle   Conferenze   ministeriali  sulla  protezione  delle
          foreste in Europa.».
              «Art.   8   (Principi   e   criteri  direttivi).  -  1.
          Nell'attuazione  della delega di cui all'art. 7, il Governo
          si  atterra'  ai  principi e criteri contenuti nel capo I e
          nell'art.  20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          successive  modificazioni,  nonche'  ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) definizione  dei  soggetti  imprenditori agricoli,
          della   pesca  e  forestali  e  riordino  delle  qualifiche
          soggettive;
                b) definizione  delle  attivita'  di coltivazione, di
          allevamento,  di  acquacoltura,  di silvicoltura e di pesca
          che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
          gli  ecosistemi  fluviali, lacustri, salmastri o marini con
          equiparazione   degli   imprenditori   della  silvicoltura,
          dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
                c) definizione  delle  attivita'  connesse, ancorche'
          non   svolte  nell'azienda,  anche  in  forma  associata  o
          cooperativa,  dirette  alla  manipolazione,  conservazione,
          trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  di
          prodotti   agricoli,   agroalimentari   ed  agroindustriali
          nonche' alla fornitura di beni e servizi;
                d) previsione  del registro delle imprese di cui agli
          articoli da  2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
          di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
          alle    lettere a), b), c),    l)   e u),   nonche'   degli
          imprenditori  agricoli,  dei  coltivatori  diretti  e delle
          societa'  semplici  esercenti  attivita'  agricola iscritti
          nelle sezioni speciali del registro medesimo;
                e) promozione  e mantenimento di strutture produttive
          efficienti,    favorendo   la   conservazione   dell'unita'
          aziendale  e  della  destinazione  agricola  dei  terreni e
          l'accorpamento  dei terreni agricoli, creando le condizioni
          per    l'ammodernamento    strutturale    dell'impresa    e
          l'ottimizzazione  del  suo  dimensionamento,  agevolando la
          ricomposizione   fondiaria,   attenuando  i  vincoli  della
          normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
                f)   promozione   della   gestione   sostenibile  del
          patrimonio  forestale  per  favorire  lo  sviluppo di nuove
          opportunita'  imprenditoriali  e  occupazionali,  anche  in
          forma  associata  o  cooperativa,  la  certificazione delle
          attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
                g) promozione,   sviluppo   e   ammodernamento  delle
          filiere  agroalimentari gestite direttamente dai produttori
          agricoli   per  la  valorizzazione  sul  mercato  dei  loro
          prodotti;
                h) fissazione  dei criteri per il soddisfacimento del
          principio  comunitario  previsto  dal  regolamento  (CE) n.
          1257/1999  del  Consiglio,  del 17 maggio 1999, relativo al
          trasferimento   di   un  adeguato  vantaggio  economico  ai
          produttori  agricoli nella concessione degli aiuti da parte
          dell'Unione europea e dello Stato membro;
                i) riduzione  degli  obblighi  e  semplificazione dei
          procedimenti   amministrativi   relativi  ai  rapporti  tra
          aziende   agricole,   singole   o   associate,  e  pubblica
          amministrazione;
                l) previsione   dell'integrazione   delle   attivita'
          agricole  con altre extragricole svolte in seno all'azienda
          ovvero  in  luogo  diverso  dalla  stessa,  anche  in forma
          associata   o   cooperativa,   al   fine   di  favorire  la
          pluriattivita'  dell'impresa  agricola  anche attraverso la
          previsione   di   apposite   convenzioni  con  la  pubblica
          amministrazione;
                m) razionalizzazione  e  revisione della normativa in
          materia   di   ricerca,   formazione   e   divulgazione  in
          agricoltura,  acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
          sviluppo  sostenibile  e di tutela della biodiversita', per
          favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
          dei risultati della ricerca alle imprese;
                n) garanzia  della tutela della salute, del benessere
          degli   animali,   del   processo  di  riconversione  delle
          produzioni     agroalimentari     verso    una    crescente
          ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
          produttivi  integrati  che  garantiscano  la tracciabilita'
          della  materia  prima agricola di base, razionalizzazione e
          rafforzamento   del   sistema  di  controllo  dei  prodotti
          agricoli,  della pesca e alimentari a tutela della qualita'
          dei  prodotti  con  particolare  riferimento agli organismi
          geneticamente modificati e loro derivati;
                o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
          la  valorizzazione  delle peculiarita' dei prodotti tipici,
          anche  con  il  sostegno  dei distretti agroalimentari, dei
          distretti rurali ed ittici;
                p) promozione    dell'etichettatura    dei   prodotti
          alimentari   destinati   come   tali  al  consumatore,  con
          particolare  riferimento  a  quelli  di origine animale, al
          fine   di  garantire  la  sicurezza  e  la  qualita'  e  di
          consentire  la  conoscenza  della provenienza della materia
          prima;
                q) revisione   della  legge  16 marzo  1988,  n.  88,
          relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
          decreto  legislativo  30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
          organismi  interprofessionali,  per  assicurare il migliore
          funzionamento e la trasparenza del mercato;
                r) revisione  della  legge  20  marzo 1913, n. 272, e
          successive  modificazioni,  al  fine  di  adeguare le borse
          merci   alle  mutate  condizioni  di  mercato,  alle  nuove
          tecnologie   informatiche   e   telematiche,  a  tutti  gli
          interventi  finanziari  previsti dal decreto legislativo 30
          aprile  1998,  n. 173, nonche' per garantire la trasparenza
          del mercato e la tutela dei consumatori;
                s) revisione  della  legge  9 febbraio 1963, n. 59, e
          successive  modificazioni,  sulla  vendita  al pubblico dei
          prodotti  agricoli,  al fine di semplificare le procedure e
          di  favorire  il rapporto con i consumatori, anche abolendo
          l'autorizzazione ivi prevista;
                t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
          servizi  assicurativi  e  di garanzia al credito al fine di
          sostenere  la  competitivita'  e  favorire  la riduzione di
          rischi di mercato;
                u) attribuzione  di caratteri imprenditoriali a tutte
          le  forme  di  concentrazione dell'offerta nel rispetto del
          controllo  democratico  da  parte dei soci e nel divieto di
          abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
                v) favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese
          agricole   ed   agroalimentari   e   delle  loro  strategie
          commerciali  con  particolare  riferimento  alle produzioni
          tipiche e di qualita' e biologiche;
                z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
          un  idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
          dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e
          forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia
          irregolare  e  sommersa  nonche'  la  valorizzazione  della
          qualita' dei prodotti alimentari;
                aa)  introduzione di regole per l'apprendistato ed il
          lavoro  atipico  e  per  quello  occasionale,  flessibile e
          stagionale   con  riferimento  ad  oggettive  e  specifiche
          esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
          ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
                bb)    creare   le   condizioni   atte   a   favorire
          l'insediamento  e  la  permanenza  dei  giovani nei settori
          dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e
          forestale;
                cc)  coordinamento  dei  mezzi finanziari disponibili
          per  la  promozione  di  agricoltura, acquacoltura, pesca e
          sviluppo  rurale,  nonche'  per  la promozione dei prodotti
          italiani di qualita' nel mercato internazionale;
                dd)  semplificazione  delle  norme  e delle procedure
          dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
                ee)   previsione   di  apposite  convenzioni  con  la
          pubblica    amministrazione    quale   strumento   per   il
          perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
          all'art. 7;
                ff)  definizione  di  un nuovo assetto normativo che,
          nel  rispetto  delle  regole comunitarie e dell'esigenza di
          rafforzare  la  politica  della concorrenza, consenta per i
          prodotti  a  denominazione  di  origine  protetta  (DOP)  e
          indicazione    geografica    protetta    (IGP)   forme   di
          programmazione   produttiva   in   grado   di  accompagnare
          l'evoluzione  della domanda ed accrescere la competitivita'
          di tali produzioni;
                gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
          azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
          ed  indicazione  della relativa copertura finanziaria sugli
          stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o
          maggiori  oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
          e degli enti locali.
              2.  I  termini  per  l'emanazione  dei  testi  unici in
          materia  di  agricoltura  e  di pesca e acquacoltura di cui
          all'art.  7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
          fino  a  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge.  I  testi  unici di cui al presente
          comma entrano  in  vigore il sessantesimo giorno successivo
          alla   data   della   loro   pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale.».
              - Il  Regolamento  (CE) n. 1857/2006 della Commissione,
          del   15 dicembre  2006,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore
          delle  piccole  e  medie imprese attive nella produzione di
          prodotti  agricoli  e recante modifica del regolamento (CE)
          n.  70/2001, e' pubblicato nella GUCE L 358 del 16 dicembre
          2006.