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LEGGE 29 luglio 2003, n. 229

Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001.

note: Entrata in vigore della legge: 9-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/2007)
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Testo in vigore dal:  13-7-2006
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Art. 6

Riassetto in materia di prodotti alimentari
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
(( quattro anni ))
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi e alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;
b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla salute degli animali e vegetali;
c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori all'informazione;
d) fissazione di regole uniformi per ciò che concerne il sistema sanzionatorio e le modalità di controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, e in particolare per il prelevamento dei campioni;
e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;
f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico sistema sanzionatorio.