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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008, n. 35

Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/3/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal: 7-3-2008
al: 30-5-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme
sull'ordinamento  giudiziario,  in  particolare  l'articolo   7   che
conferisce delega al Governo per l'adozione di  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  il  coordinamento  delle  norme  che  costituiscono
l'ordinamento  giudiziario  e  per   l'abrogazione   espressa   delle
disposizioni ritenute non piu' vigenti; 
  Visto il regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  recante  norme
sull'ordinamento giudiziario e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante  norme
sulla istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e
nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a  norma  dell'articolo  1,
comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150, e successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto di non aderire alla indicazione di modifica avanzata dalla
Commissione giustizia del Senato in ordine all'articolo 3,  comma  2,
nella parte in  cui  stabilisce  che  i  magistrati  della  Direzione
nazionale antimafia votano presso uno  degli  uffici  elettorali  del
distretto della Corte di appello di Roma, indicazione, non  condivisa
dalla Commissione giustizia della  Camera  dei  deputati;  infatti  i
magistrati della Direzione nazionale antimafia non svolgono  funzioni
di legittimita', tanto che, diversamente  da  quelli  esercenti  tali
funzioni, sono soggetti alla disciplina di  cui  all'articolo  11-bis
del codice di procedura penale e, a norma dell'articolo  23,  secondo
comma, lettera b), della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato
dall'articolo 5 della legge 29 marzo  2002,  n.  44,  possono  essere
eletti al Consiglio superiore della magistratura nella sola  aliquota
dei  magistrati  requirenti  di  merito;  cio'  impone,   sul   piano
sistematico, di interpretare l'articolo 1 del decreto legislativo  27
gennaio 2006, n. 25, come sostituito dall'articolo 4, comma 1,  della
legge 30 luglio 2007, n. 111, nel senso che tale  elettorato  compete
soltanto ai magistrati «in servizio» presso la Corte di cassazione  e
la Procura generale  ove  esplicano  le  proprie  funzioni;  Ritenuto
altresi' di non aderire alle indicazioni di modifica  avanzate  dalla
Commissione giustizia del Senato in ordine all'articolo 6, commi 2  e
3, atteso che la durata  del  termine  per  proporre  reclamo  appare
comunque sufficiente  e  non  sono  contemplate  ulteriori  forme  di
impugnazione al di fuori del reclamo e che  la  norma  corrisponde  a
quella contenuta nel previgente articolo 10,  comma  4,  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
264; 
  Ritenuto di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalle
Commissioni  in  ordine  all'articolo  3,  comma  2,  relative   alla
possibilita'  per  tutti  i  magistrati   fuori   ruolo   di   votare
nell'ufficio elettorale del distretto della Corte d'appello di  Roma,
in quanto per i magistrati fuori ruolo che svolgono incarichi  presso
il  Ministero  della  giustizia  il  parere  per  la  valutazione  di
professionalita' e' espresso  dal  Consiglio  di  amministrazione  ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27  gennaio  2006,  n.
160, mentre per i  magistrati  fuori  ruolo  in  servizio  presso  il
Consiglio superiore della magistratura, il parere  e'  gia'  espresso
dallo stesso organo cui e' devoluta  la  competenza  a  formulare  il
giudizio; 
  Ritenuto di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalla
Commissione della Camera dei deputati in ordine all'articolo 3, comma
1, in ordine alla costituzione di uffici elettorali distaccati  anche
nelle ipotesi di uffici che nel distretto non superino le 300  unita'
per  evitare  la  eccessiva  frammentazione   degli   stessi   e   un
appesantimento dell'organizzazione delle attivita' elettorali; 
  Ritenuto  di  accogliere  le  indicazioni  di  modifica  del  testo
contenute nei suddetti  pareri  delle  Commissioni  parlamentari,  ad
eccezione di quelle precedentemente esposte; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 2008; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti  avvocato
                     e professore universitario 
  1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedi' successivo
del mese di aprile, i magistrati ordinari ed i  giudici  di  pace  in
servizio  negli  uffici  compresi  nella  circoscrizione  di  ciascun
distretto di Corte  di  appello  e  presso  la  Corte  di  cassazione
procedono alle elezioni dei componenti del  consiglio  giudiziario  e
del consiglio direttivo della Corte di cassazione. 
  2. Qualora nella prima domenica di aprile cada la festivita'  della
Pasqua,  le  elezioni  si  terranno  la  domenica   ed   il   lunedi'
immediatamente successivi. 
  3. Entro i termini di cui  ai  commi  1  e  2  vengono  nominati  i
componenti avvocato e professore universitario. 
          Avvertenze:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  dell'art. 7 della legge 30 luglio 2007, n.
          111  (Modifiche  alle  norme sull'ordinamento giudiziario),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2007, n. 175,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.  7  (Delega al Governo per l'adozione di norme di
          coordinamento  in materia di ordinamento giudiziario). - 1.
          Il  Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
          oneri  per  il  bilancio  dello Stato, entro due anni dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti  legislativi  compilativi nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) procedere   al   coordinamento   delle  norme  che
          costituiscono  l'ordinamento  giudiziario  sulla base delle
          disposizioni contenute nella presente legge;
                b)  operare l'abrogazione espressa delle disposizioni
          ritenute non piu' vigenti.
              I  decreti  legislativi  sono  emanati  su proposta del
          Ministro  della  giustizia, previo parere delle Commissioni
          permanenti  del  Senato della Repubblica e della Camera dei
          deputati  competenti  per  materia.  Il  parere e' espresso
          entro    sessanta   giorni   dalla   richiesta,   indicando
          specificamente   le  eventuali  disposizioni  non  ritenute
          corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti
          nel  presente  articolo.  Il  Governo procede comunque alla
          emanazione  dei decreti qualora i pareri non siano espressi
          entro sessanta giorni dalla richiesta.».
              - Il  regio  decreto  30 gennaio  1941, n. 12, recante:
          Ordinamento giudiziario, e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28.
              - Il   decreto   legislativo  27 gennaio  2006,  n.  25
          recante: Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di
          cassazione  e  nuova  disciplina dei consigli giudiziari, a
          norma   dell'art.   1,  comma 1,  lettera c),  della  legge
          25 luglio  2005, n. 150, e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 3 febbraio 2006, n. 28, supplemento ordinario.
              - L'art. 11-bis del codice di procedura penale reca:
              «Art. 11-bis (Competenza per i procedimenti riguardanti
          i  magistrati  della Direzione nazionale antimafia). - 1. I
          procedimenti   in   cui   assume  la  qualita'  di  persona
          sottoposta  ad  indagini,  di  imputato  ovvero  di persona
          offesa  o  danneggiata dal reato un magistrato addetto alla
          Direzione   nazionale  antimafia  di  cui  all'art.  76-bis
          dell'ordinamento  giudiziario,  approvato con regio decreto
          30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di
          competenza del giudice determinato ai sensi dell'art. 11.».
              - Il  testo dell'art. 23, della legge 24 marzo 1958, n.
          195  (Norme  sulla  Costituzione  e  sul  funzionamento del
          Consiglio superiore della magistratura), e' il seguente:
              «Art.  23  (Componenti  eletti  dai  magistrati).  - 1.
          L'elezione  da  parte  dei  magistrati  ordinari  di sedici
          componenti   del  Consiglio  superiore  della  magistratura
          avviene con voto personale, diretto e segreto.
              2. L'elezione si effettua:
                a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati
          che  esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte
          suprema  di  cassazione  e  la  Procura  generale presso la
          stessa Corte;
                b) in   un  collegio  unico  nazionale,  per  quattro
          magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero
          presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale
          antimafia,  ovvero che sono destinati alla Procura generale
          presso  la  Corte  suprema di cassazione ai sensi dell'art.
          116  dell'ordinamento  giudiziario  di cui al regio decreto
          30 gennaio  1941,  n. 12, come sostituito dall'art. 2 della
          legge 13 febbraio 2001, n. 48;
                c) in   un   collegio   unico  nazionale,  per  dieci
          magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli
          uffici  di  merito,  ovvero  che  sono destinati alla Corte
          suprema    di    cassazione    ai   sensi   dell'art.   115
          dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto
          n.  12  del  1941, come sostituito dall'art. 2 della citata
          legge n. 48 del 2001.».
              - La  legge  28 marzo  2002, n. 44 (Modifica alla legge
          24 marzo  1958,  n. 195, recante norme sulla costituzione e
          sul    funzionamento    del   Consiglio   superiore   della
          magistratura),   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 marzo 2002, n. 75.
              - Il  testo dell'art. 1, del citato decreto legislativo
          27 gennaio 2006, n. 25, e' il seguente:
              «Art.  1  (Istituzione  e  composizione  del  Consiglio
          direttivo  della Corte di cassazione). - 1. E' istituito il
          Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal
          primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa
          Corte  e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da
          otto   magistrati,  di  cui  due  che  esercitano  funzioni
          requirenti,  eletti  da  tutti  e tra tutti i magistrati in
          servizio  presso la Corte e la Procura generale, nonche' da
          due professori universitari di ruolo di materie giuridiche,
          nominati  dal  Consiglio  universitario  nazionale, e da un
          avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della
          professione,  iscritto  da  almeno  cinque  anni  nell'albo
          speciale   di  cui  all'art.  33  del  regio  decreto-legge
          27 novembre  1933,  n. 1578, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   22 gennaio   1934,   n.  36,  e  successive
          modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.».
              - Il  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello
          Stato  13 settembre 1946, n. 264, e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1946, n. 253 e ratificato con
          legge 10 febbraio 1953, n. 73.
              - Il   testo   dell'art  11,  del  decreto  legislativo
          27 gennaio  2006,  n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in
          magistratura,  nonche' in materia di progressione economica
          e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1,
          lettera a),  della  legge  25 luglio  2005,  n. 150), e' il
          seguente:
              «Art.  11  (Valutazione  della  professionalita).  - 1.
          Tutti   i  magistrati  sono  sottoposti  a  valutazione  di
          professionalita' ogni quadriennio a decorrere dalla data di
          nomina  fino  al  superamento  della settima valutazione di
          professionalita'.
              2.  La  valutazione  di  professionalita'  riguarda  la
          capacita',  la laboriosita', la diligenza e l'impegno. Essa
          e'  operata  secondo  parametri oggettivi che sono indicati
          dal  Consiglio  superiore  della  magistratura ai sensi del
          comma 3.  La  valutazione  di  professionalita'  riferita a
          periodi  in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti
          o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita'
          di  interpretazione  di  norme  di  diritto,  ne' quella di
          valutazione del fatto e delle prove. In particolare:
                a) la   capacita',   oltre   che   alla  preparazione
          giuridica   e   al  relativo  grado  di  aggiornamento,  e'
          riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle
          tecniche   di   argomentazione  e  di  indagine,  anche  in
          relazione  all'esito  degli  affari nelle successive fasi e
          nei  gradi  del  procedimento  e  del  giudizio ovvero alla
          conduzione  dell'udienza  da  parte  di  chi la dirige o la
          presiede,    all'idoneita'   a   utilizzare,   dirigere   e
          controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;
                b) la  laboriosita'  e'  riferita alla produttivita',
          intesa  come  numero  e  qualita'  degli affari trattati in
          rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione
          organizzativa  e  strutturale,  ai tempi di smaltimento del
          lavoro,  nonche'  all'eventuale attivita' di collaborazione
          svolta  all'interno  dell'ufficio, tenuto anche conto degli
          standard  di rendimento individuati dal Consiglio superiore
          della  magistratura, in relazione agli specifici settori di
          attivita' e alle specializzazioni;
                c) la   diligenza   e'   riferita   all'assiduita'  e
          puntualita'  nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei
          giorni  stabiliti;  e'  riferita  inoltre  al  rispetto dei
          termini  per  la  redazione, il deposito di provvedimenti o
          comunque   per  il  compimento  di  attivita'  giudiziarie,
          nonche'   alla   partecipazione   alle   riunioni  previste
          dall'ordinamento   giudiziario   per   la   discussione   e
          l'approfondimento  delle  innovazioni  legislative, nonche'
          per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
                a) l'impegno  e'  riferito  alla  disponibilita'  per
          sostituzioni  di  magistrati  assenti  e  alla frequenza di
          corsi  di  aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore
          della  magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva,
          inoltre,  la  collaborazione alla soluzione dei problemi di
          tipo organizzativo e giuridico.
              3.  Il  Consiglio  superiore  della magistratura, entro
          novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente  disposizione, disciplina con propria delibera gli
          elementi  in  base  ai  quali  devono  essere  espresse  le
          valutazioni   dei  consigli  giudiziari,  i  parametri  per
          consentire     l'omogeneita'    delle    valutazioni,    la
          documentazione  che  i capi degli uffici devono trasmettere
          ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun
          anno. In particolare disciplina:
                a) i  modi  di  raccolta  della  documentazione  e di
          individuazione  a  campione dei provvedimenti e dei verbali
          delle  udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma
          possibilita'  di  ogni  membro del consiglio giudiziario di
          accedere  a  tutti  gli  atti  che  si  trovino  nella fase
          pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
          di consiglio giudiziario;
                b) i   dati   statistici   da   raccogliere   per  le
          valutazioni di professionalita';
                c) i  moduli  di  redazione  dei  pareri dei consigli
          giudiziari  per  la  raccolta  degli stessi secondo criteri
          uniformi;
                d) gli  indicatori oggettivi per l'acquisizione degli
          elementi  di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli
          indicatori  da  prendere in esame sono individuati d'intesa
          con il Ministro della giustizia;
                e) l'individuazione   per   ciascuna   delle  diverse
          funzioni  svolte  dai  magistrati, tenuto conto anche della
          specializzazione,  di  standard  medi  di  definizione  dei
          procedimenti,   ivi   compresi   gli  incarichi  di  natura
          obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri
          sia   quantitativi   sia  qualitativi,  in  relazione  alla
          tipologia    dell'ufficio,    all'ambito   territoriale   e
          all'eventuale specializzazione.
              4.   Alla   scadenza  del  periodo  di  valutazione  il
          consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
                a) le  informazioni  disponibili  presso il Consiglio
          superiore della magistratura e il Ministero della giustizia
          anche  per  quanto attiene agli eventuali rilievi di natura
          contabile   e   disciplinare,   ferma  restando  l'autonoma
          possibilita'  di  ogni  membro del consiglio giudiziario di
          accedere  a  tutti  gli  atti  che  si  trovino  nella fase
          pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
          di consiglio giudiziario;
                b) la  relazione  del  magistrato sul lavoro svolto e
          quanto  altro  egli ritenga utile, ivi compresa la copia di
          atti   e   provvedimenti   che  il  magistrato  ritiene  di
          sottoporre ad esame;
                c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione
          con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;
                d) gli  atti e i provvedimenti redatti dal magistrato
          e  i  verbali  delle udienze alle quali il magistrato abbia
          partecipato,  scelti  a  campione  sulla  base  di  criteri
          oggettivi  stabiliti  al  termine  di  ciascun  anno  con i
          provvedimenti di cui al comma 3, se non gia' acquisiti;
                e) gli  incarichi  giudiziari  ed extragiudiziari con
          l'indicazione  dell'impegno  concreto  che gli stessi hanno
          comportato;
                f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi
          degli  uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni
          specifiche  rappresentate da terzi, nonche' le segnalazioni
          pervenute  dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre
          che  si  riferiscano  a  fatti  specifici  incidenti  sulla
          professionalita',  con particolare riguardo alle situazioni
          eventuali   concrete   e   oggettive   di   esercizio   non
          indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino
          evidente   mancanza   di   equilibrio   o  di  preparazione
          giuridica.   Il   rapporto   del  capo  dell'ufficio  e  le
          segnalazioni  del consiglio dell'ordine degli avvocati sono
          trasmessi  al  consiglio  giudiziario  dal presidente della
          Corte  di  appello  o  dal  procuratore  generale presso la
          medesima  Corte, titolari del poteredovere di sorveglianza,
          con  le  loro  eventuali  considerazioni e quindi trasmessi
          obbligatoriamente     al    Consiglio    superiore    della
          magistratura.
              5.  Il consiglio giudiziario puo' assumere informazioni
          su  fatti  specifici  segnalati  da  suoi  componenti o dai
          dirigenti  degli  uffici  o  dai consigli dell'ordine degli
          avvocati,   dando   tempestiva   comunicazione   dell'esito
          all'interessato,  che ha diritto ad avere copia degli atti,
          e puo' procedere alla sua audizione, che e' sempre disposta
          se il magistrato ne fa richiesta.
              6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5,
          il  consiglio  giudiziario  formula  un parere motivato che
          trasmette   al   Consiglio   superiore  della  magistratura
          unitamente   alla   documentazione   e   ai  verbali  delle
          audizioni.
              7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del
          parere  del  consiglio  giudiziario,  puo' far pervenire al
          Consiglio   superiore   della   magistratura   le   proprie
          osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
              8.  Il  Consiglio  superiore della magistratura procede
          alla  valutazione di professionalita' sulla base del parere
          espresso   dal   consiglio  giudiziario  e  della  relativa
          documentazione,  nonche'  sulla  base  dei  risultati delle
          ispezioni ordinarie; puo' anche assumere ulteriori elementi
          di conoscenza.
              9. Il giudizio di professionalita' e' «positivo» quando
          la  valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno
          dei  parametri  di cui al comma 2; e' "non positivo" quando
          la  valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o piu'
          dei medesimi parametri; e' "negativo" quando la valutazione
          evidenzia  carenze  gravi  in  relazione  a  due o piu' dei
          suddetti  parametri o il perdurare di carenze in uno o piu'
          dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato
          "non positivo".
              10.  Se  il  giudizio  e'  "non positivo", il Consiglio
          superiore della magistratura procede a nuova valutazione di
          professionalita'  dopo  un anno, acquisendo un nuovo parere
          del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento
          economico  o  l'aumento  periodico di stipendio sono dovuti
          solo  a  decorrere  dalla  scadenza  dell'anno  se il nuovo
          giudizio  e'  "positivo".  Nel  corso dell'anno antecedente
          alla  nuova  valutazione  non  puo'  essere  autorizzato lo
          svolgimento di incarichi extragiudiziari.
              11.  Se  il  giudizio  e'  "negativo", il magistrato e'
          sottoposto  a nuova valutazione di professionalita' dopo un
          biennio.  Il  Consiglio  superiore  della magistratura puo'
          disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di
          riqualificazione  professionale in rapporto alle specifiche
          carenze   di   professionalita'   riscontrate;  puo'  anche
          assegnare  il  magistrato,  previa  sua  audizione,  a  una
          diversa  funzione  nella  medesima  sede o escluderlo, fino
          alla successiva valutazione, dalla possibilita' di accedere
          a   incarichi   direttivi  o  semidirettivi  o  a  funzioni
          specifiche.  Nel  corso  del biennio antecedente alla nuova
          valutazione  non  puo' essere autorizzato lo svolgimento di
          incarichi extragiudiziari.
              12.  La  valutazione  negativa  comporta la perdita del
          diritto  all'aumento periodico di stipendio per un biennio.
          Il  nuovo  trattamento economico eventualmente spettante e'
          dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza
          dalla scadenza del biennio.
              13.  Se  il  Consiglio  superiore  della  magistratura,
          previa   audizione   del  magistrato,  esprime  un  secondo
          giudizio  negativo,  il magistrato stesso e' dispensato dal
          servizio.
              14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il
          magistrato deve essere informato della facolta' di prendere
          visione  degli  atti  del procedimento e di estrarne copia.
          Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non
          inferiore  a  sessanta giorni. Il magistrato ha facolta' di
          depositare  atti  e  memorie  fino  a  sette  giorni  prima
          dell'audizione  e di farsi assistere da un altro magistrato
          nel  corso della stessa. Se questi e' impedito, l'audizione
          puo' essere differita per una sola volta.
              15.  La  valutazione di professionalita' consiste in un
          giudizio  espresso,  ai  sensi  dell'art.  10  della  legge
          24 marzo  1958,  n.  195,  dal  Consiglio  superiore  della
          magistratura  con  provvedimento  motivato  e  trasmesso al
          Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il
          giudizio   di   professionalita',  inserito  nel  fascicolo
          personale,  e'  valutato  ai  fini  dei  tramutamenti,  del
          conferimento  di funzioni, comprese quelle di legittimita',
          del  conferimento  di  incarichi  direttivi  e  ai  fini di
          qualunque  altro  atto,  provvedimento o autorizzazione per
          incarico extragiudiziario.
              16.  I  parametri  contenuti  nel  comma 2 si applicano
          anche  per la valutazione di professionalita' concernente i
          magistrati   fuori  ruolo.  Il  giudizio  e'  espresso  dal
          Consiglio  superiore  della  magistratura, acquisito, per i
          magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia,
          il  parere  del  consiglio di amministrazione, composto dal
          presidente  e  dai  soli membri che appartengano all'ordine
          giudiziario,  o  il parere del consiglio giudiziario presso
          la  Corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati
          in  posizione  di  fuori ruolo, compresi quelli in servizio
          all'estero.   Il   parere  e'  espresso  sulla  base  della
          relazione  dell'autorita'  presso  cui  gli stessi svolgono
          servizio,  illustrativa  dell'attivita'  svolta,  e di ogni
          altra   documentazione   che  l'interessato  ritiene  utile
          produrre,  purche'  attinente  alla  professionalita',  che
          dimostri l'attivita' in concreto svolta.
              17.  Allo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
          presente  articolo si fa fronte con le risorse di personale
          e strumentali disponibili.».