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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 264

Proroga di termini in materia di tasse e un poste indirette sugli affari.

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Testo in vigore dal:  26-5-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269;
Vista La legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali;
Visto il decreto-legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;
Visto il decreto-legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 393, recante proroga dei termini di prescrizioni e di decadenza in materia tributaria;
Visto il decreto-legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, recante modifiche all'imposta di successione e donazione;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


A parziale modificazione dell'art. 2 del R. decretolegge 3 gennaio 1944, n. 1, e dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 393, i termini di decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari che sono scaduti o vengono a scadere dal 1° aprile 1943 in poi sono prorogati di diritto, nei confronti della pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 1946.
La stessa proroga può essere invocata dai contribuenti, oltre che per i termini di decadenza, anche per quelli relativi al pagamento ed alla presentazione della domanda di opzione di cui ai Regi decreti-legge 12 aprire 1943, n. 234, e 19 agosto 1943, n. 737, fermo restando in tutti i casi l'obbligo di dimostrare che si sono trovati, alla scadenza dei rispettivi termini, nella impossibilità di osservarli.