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LEGGE 28 marzo 2002, n. 44

Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

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Testo in vigore dal:  30-3-2002

Art. 5

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati). - 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
2. L'elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001".
Nota all'art. 5:
- Si riporta per opportuna conoscenza il testo degli articoli 116 e 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario come sostituito dall'art. 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 - Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura):
"Art. 116 (Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione). - 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.".
"Art. 115 (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.".