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DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2008, n. 17

Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/2/2008
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Testo in vigore dal: 21-2-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005,
relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di
cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alla  Comunita'  europea  - Legge comunitaria 2006, ed in particolare
gli articoli 1 ed 11;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, concernente il regolamento recante norme di attuazione del testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'economia  e  delle  finanze, della giustizia, dell'universita' e
della ricerca e della solidarieta' sociale;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
  1. Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero di cui al
decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 e' sostituita dalla
seguente:  «c)  I  professori  universitari  destinati  a svolgere in
Italia un incarico accademico;»;
    b) dopo l'articolo 27-bis e' inserito il seguente:
  «Art.      27-ter (Ingresso     e     soggiorno     per     ricerca
scientifica). - 1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a
tre  mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e'
consentito  a  favore di stranieri in possesso di un titolo di studio
superiore,  che  nel  Paese  dove  e'  stato conseguito dia accesso a
programmi   di   dottorato.   Il   cittadino   straniero,  denominato
ricercatore  ai  soli fini dell'applicazione delle procedure previste
nel  presente  articolo,  e'  selezionato  da  un istituto di ricerca
iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'universita' e
della ricerca.
  2. L'iscrizione  nell'elenco  di  cui al comma 1, valida per cinque
anni,  e'  disciplinata  con  decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca e, fra l'altro, prevede:
    a) l'iscrizione  nell'elenco  da  parte  di  istituti, pubblici o
privati,  che  svolgono  attivita'  di  ricerca  intesa  come  lavoro
creativo  svolto  su base sistematica per aumentare il bagaglio delle
conoscenze,  compresa  la conoscenza dell'uomo, della cultura e della
societa',  e  l'utilizzazione  di  tale  bagaglio  di  conoscenze per
concepire nuove applicazioni;
    b) la   determinazione   delle   risorse   finanziarie  minime  a
disposizione   dell'istituto   privato  per  chiedere  l'ingresso  di
ricercatori e il numero consentito;
    c) l'obbligo  dell'istituto  di farsi carico delle spese connesse
all'eventuale  condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i
costi  relativi  all'espulsione,  per  un periodo di tempo pari a sei
mesi  dalla  cessazione  della  convenzione  di accoglienza di cui al
comma 3;
    d) le  condizioni  per  la  revoca  dell'iscrizione  nel  caso di
inosservanza alle norme del presente articolo.
  3. Il  ricercatore  e  l'istituto  di  ricerca  di  cui  al comma 1
stipulano  una  convenzione  di accoglienza con cui il ricercatore si
impegna  a  realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna
ad  accogliere  il  ricercatore.  Il  progetto di ricerca deve essere
approvato  dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che
valutano   l'oggetto   della   ricerca,  i  titoli  in  possesso  del
ricercatore  rispetto  all'oggetto della ricerca, certificati con una
copia   autenticata   del   titolo   di   studio,   ed  accertano  la
disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La
convenzione  stabilisce  il  rapporto  giuridico  e  le condizioni di
lavoro  del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione,
pari  ad  almeno  il  doppio  dell'assegno  sociale,  le spese per il
viaggio  di  ritorno,  la  stipula  di  una  polizza assicurativa per
malattia  per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per
l'istituto  di  provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.
  4. La  domanda  di  nulla  osta  per ricerca scientifica, corredata
dell'attestato  di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia
autentica  della  convenzione  di  accoglienza  di cui al comma 3, e'
presentata   dall'istituto   di  ricerca  allo  sportello  unico  per
l'immigrazione  presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente  per  il  luogo  ove si svolge il programma di ricerca. Lo
Sportello,  acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di
motivi   ostativi   all'ingresso   dello   straniero  nel  territorio
nazionale, rilascia il nulla osta.
  5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di
diniego al rilascio del nulla osta.
  6. Il  visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi dalla
data  del  rilascio  del nulla osta, trasmesso in via telematica alle
rappresentanze  consolari all'estero a cura dello Sportello unico per
l'immigrazione,  ed  e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre
tipologie di visto.
  7. Il  permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto e
rilasciato,  ai  sensi  del  presente  testo unico, per la durata del
programma   di  ricerca  e  consente  lo  svolgimento  dell'attivita'
indicata  nella  convenzione  di  accoglienza  nelle  forme di lavoro
subordinato,  di  lavoro  autonomo  o  borsa  di  addestramento  alla
ricerca.  In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di
soggiorno  e'  rinnovato,  per  una  durata pari alla proroga, previa
presentazione   del   rinnovo   della   convenzione  di  accoglienza.
Nell'attesa  del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  e' comunque
consentita   l'attivita'   di   ricerca.  Per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 9,  ai  titolari  di  permesso  di soggiorno per ricerca
scientifica  rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla
ricerca  si  applicano  le  disposizioni  previste  per i titolari di
permesso per motivi di studio o formazione professionale.
  8. Il  ricongiungimento  familiare  e'  consentito  al ricercatore,
indipendentemente  dalla  durata  del  suo  permesso di soggiorno, ai
sensi  e  alle  condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e'
rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  di  durata pari a quello del
ricercatore.
  9. La  procedura  di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore
regolarmente  soggiornante  sul territorio nazionale ad altro titolo,
diverso  da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea.
In  tale  caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno
di  cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito
dell'effettiva  residenza all'estero per la procedura di rilascio del
nulla osta di cui al comma 4.
  10. I  ricercatori  titolari  del  permesso  di soggiorno di cui al
comma 7  possono  essere  ammessi,  a  parita'  di  condizioni  con i
cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al
progetto  di  ricerca  oggetto della convenzione e compatibile con le
disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.
  11. Nel  rispetto  degli  accordi  internazionali  ed  europei  cui
l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato
appartenente  all'Unione  europea  puo' fare ingresso in Italia senza
necessita'   del  visto  per  proseguire  la  ricerca  gia'  iniziata
nell'altro  Stato.  Per soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il
permesso  di  soggiorno  ed  il  nulla  osta  di  cui  al  comma 4 e'
sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura
-  ufficio  territoriale del Governo della provincia in cui e' svolta
l'attivita'  di  ricerca  da parte dello straniero, entro otto giorni
dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia autentica della
convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un
periodo  di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse, nonche'
una  polizza  di  assicurazione  sanitaria  valida  per il periodo di
permanenza  sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione
dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori
a   tre   mesi,  il  soggiorno  e'  subordinato  alla  stipula  della
convenzione  di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1
e  si  applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del
rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita'
di ricerca.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva  2005/71/CE  del  Consiglio pubblicata
          nella G.U.U.E. 3 novembre 2005, n. L 289.
              - Il testo degli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio
          2007,   n.   13,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          17 febbraio  2007,  n.  40,  supplemento  ordinario,  cosi'
          recita:
              «Art.   1 (Delega   al   Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare,  entro  il  termine  di dodici mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle   direttive   comprese   negli  elenchi  di  cui  agli
          allegati A  e  B.  Per  le  direttive  il  cui  termine  di
          recepimento  sia  gia'  scaduto  ovvero  scada nei sei mesi
          successivi  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di
          cui al presente comma e' ridotto a sei mesi.
              2. I  decreti  legislativi  sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche  europee  e  del  Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3. Gli   schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato B,  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato A sono
          trasmessi,  dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
          dalla  legge,  alla  Camera  dei deputati e al Senato della
          Repubblica  affinche' su di essi sia espresso il parere dei
          competenti  organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza  del  parere. Qualora il termine per l'espressione
          del  parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i
          diversi  termini  previsti  dai  commi 4  e  9, scadano nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi 1  o 5 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4. Gli   schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione   delle  direttive  che  comportano  conseguenze
          finanziarie  sono  corredati dalla relazione tecnica di cui
          all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e  successive  modificazioni. Su di essi e' richiesto
          anche  il  parere delle Commissioni parlamentari competenti
          per  i  profili  finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda
          conformarsi   alle  condizioni  formulate  con  riferimento
          all'esigenza  di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei    necessari   elementi   integrativi   di
          informazione,  per  i  pareri  definitivi delle Commissioni
          competenti  per  i  profili  finanziari,  che devono essere
          espressi  entro  venti  giorni.  La  procedura  di  cui  al
          presente  comma  si applica in ogni caso per gli schemi dei
          decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle direttive:
          2005/32/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del
          6 luglio  2005;  2005/33/CE  del  Parlamento  europeo e del
          Consiglio,  del  6 luglio  2005;  2005/35/CE del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE
          del   Consiglio,   del   18 luglio   2005;  2005/56/CE  del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
          2005/61/CE   della   Commissione,  del  30 settembre  2005;
          2005/62/CE   della   Commissione,  del  30 settembre  2005;
          2005/65/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del
          26 ottobre  2005;  2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
          2005;  2005/81/CE  della Commissione, del 28 novembre 2005;
          2005/85/CE  del Consiglio, del 10 dicembre 2005; 2005/94/CE
          del   Consiglio,   del  20 dicembre  2005;  2006/54/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
              5. Entro  diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi adottati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6. Entro  tre  anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, adottati per il
          recepimento  di  direttive  per  le  quali  la  Commissione
          europea  si  sia  riservata  di  adottare  disposizioni  di
          attuazione,   il   Governo  e'  autorizzato,  qualora  tali
          disposizioni   siano   state   effettivamente  adottate,  a
          recepirle   nell'ordinamento   nazionale   con  regolamento
          emanato   ai  sensi  dell'art.  17,  comma 1,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo
          quanto   disposto   dagli   articoli 9  e  11  della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8. Il  Ministro  per  le politiche europee, nel caso in
          cui  una  o  piu'  deleghe  di cui al comma 1 non risultino
          ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto
          dalla  direttiva  per  la  sua  attuazione,  trasmette alla
          Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica una
          relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          europee  ogni  sei  mesi  informa  altresi'  la  Camera dei
          deputati  e  il  Senato  della  Repubblica  sullo  stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese negli elenchi di cui
          agli  allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
          con   eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica.  Decorsi trenta
          giorni  dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati
          anche in mancanza di nuovo parere.».
              «Art.  11. Attuazione  della  direttiva  2005/71/CE del
          Consiglio,  del  12 ottobre  2005, relativa a una procedura
          specificamente  concepita  per l'ammissione di cittadini di
          Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
              1. Nella  predisposizione  del  decreto legislativo per
          l'attuazione  della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del
          12 ottobre  2005,  relativa  a una procedura specificamente
          concepita  per  l'ammissione  di cittadini di Paesi terzi a
          fini  di  ricerca  scientifica,  il  Governo  e'  tenuto  a
          seguire,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi di cui
          all'art.   2,   anche  il  seguente  principio  e  criterio
          direttivo:  prevedere  che  la  domanda di ammissione possa
          essere  accettata anche quando il cittadino del Paese terzo
          si  trova  gia'  regolarmente  sul  territorio  dello Stato
          italiano.».
              -  Il  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
          supplemento ordinario.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1999,  n.  394,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          3 novembre 1999, n. 258, supplemento ordinario.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  27,  de citato decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286, come modificato dal
          presente decreto, cosi' recita:
              «Art.     27 (Ingresso     per     lavoro    in    casi
          particolari). - 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di
          cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle
          quote  di  cui  all'art.  3,  comma 4,  il  regolamento  di
          attuazione  disciplina  particolari modalita' e termini per
          il  rilascio  delle  autorizzazioni al lavoro, dei visti di
          ingresso   e   dei   permessi   di   soggiorno  per  lavoro
          subordinato,   per   ognuna  delle  seguenti  categorie  di
          lavoratori stranieri:
                a) dirigenti  o  personale altamente specializzato di
          societa'  aventi  sede o filiali in Italia ovvero di uffici
          di  rappresentanza  di  societa' estere che abbiano la sede
          principale  di attivita' nel territorio di uno Stato membro
          dell'Organizzazione    mondiale   del   commercio,   ovvero
          dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
          o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
                b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
                c) professori  universitari  destinati  a svolgere in
          Italia un incarico accademico;
                d) traduttori e interpreti;
                e) collaboratori  familiari  aventi  regolarmente  in
          corso  all'estero  da  almeno  un  anno, rapporti di lavoro
          domestico  a  tempo  pieno  con cittadini italiani o di uno
          degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
          che  si  trasferiscono  in  Italia, per la prosecuzione del
          rapporto di lavoro domestico;
                f) persone  che, autorizzate a soggiornare per motivi
          di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
          addestramento  presso datori di lavoro italiani effettuando
          anche  prestazioni  che  rientrano  nell'ambito  del lavoro
          subordinato;
                g) lavoratori  alle  dipendenze  di  organizzazioni o
          imprese  operanti  nel territorio italiano, che siano stati
          ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
          adempiere  funzioni  o  compiti  specifici,  per un periodo
          limitato  o  determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
          tali compiti o funzioni siano terminati;
                h) lavoratori  marittimi  occupati nella misura e con
          le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
                i) lavoratori  dipendenti  regolarmente retribuiti da
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
          i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
          persone   fisiche   o  giuridiche,  italiane  o  straniere,
          residenti  in  Italia, al fine di effettuare nel territorio
          italiano  determinate  prestazioni  oggetto di contratto di
          appalto   stipulato  tra  le  predette  persone  fisiche  o
          giuridiche  residenti  o  aventi  sede  in  Italia e quelle
          residenti  o  aventi  sede  all'estero,  nel rispetto delle
          disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
          23 ottobre  1960,  n.  1369, e delle norme internazionali e
          comunitarie;
                l) lavoratori  occupati  presso  circhi  o spettacoli
          viaggianti all'estero;
                m) personale   artistico  e  tecnico  per  spettacoli
          lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
                n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
          locali di intrattenimento,
                o) artisti  da  impiegare da enti musicali teatrali o
          cinematografici  o  da  imprese  radiofoniche o televisive,
          pubbliche  o  private,  o  da enti pubblici, nell'ambito di
          manifestazioni culturali o folcloristiche;
                p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
          tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
          sportive  italiane  ai  sensi della legge 23 marzo 1981, n.
          91;
                q) giornalisti      corrispondenti      ufficialmente
          accreditati  in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
          da  organi  di  stampa  quotidiani  o  periodici, ovvero da
          emittenti radiofoniche o televisive straniere;
                r) persone   che,   secondo   le   norme  di  accordi
          internazionali  in  vigore per l'Italia, svolgono in Italia
          attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
          programmi  di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
          sono persone collocate «alla pari»;
                r-bis) infermieri    professionali   assunti   presso
          strutture sanitarie pubbliche e private.
              1-bis. Nel  caso  in  cui  i  lavoratori  di  cui  alla
          lettera i)   del   comma 1  siano  dipendenti  regolarmente
          retribuiti   dai   datori  di  lavoro,  persone  fisiche  o
          giuridiche,  residenti  o  aventi  sede in uno Stato membro
          dell'Unione  europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito
          da   una  comunicazione,  da  parte  del  committente,  del
          contratto  in  base  al  quale la prestazione di servizi ha
          luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro
          contenente  i  nominativi  dei  lavoratori  da distaccare e
          attestante   la   regolarita'  della  loro  situazione  con
          riferimento  alle condizioni di residenza e di lavoro nello
          Stato  membro  dell'Unione europea in cui ha sede il datore
          di  lavoro.  La  comunicazione e' presentata allo sportello
          unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai
          fini del rilascio del permesso di soggiorno.
              2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
          i   lavoratori  extracomunitari  dello  spettacolo  possono
          essere  assunti  alle  dipendenze  dei datori di lavoro per
          esigenze   connesse  alla  realizzazione  e  produzione  di
          spettacoli   previa   apposita   autorizzazione  rilasciata
          dall'ufficio  speciale  per  il collocamento dei lavoratori
          dello  spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
          sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
          provvisorio    dell'autorita'   provinciale   di   pubblica
          sicurezza.  L'autorizzazione  e'  rilasciata,  salvo che si
          tratti  di  personale  artistico  ovvero  di  personale  da
          utilizzare  per periodi non superiori a tre mesi, prima che
          il   lavoratore   extracomunitario   entri  nel  territorio
          nazionale.   I  lavoratori  extracomunitari  autorizzati  a
          svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
          spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
          qualifica  di  assunzione.  Il Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con le Autorita' di Governo
          competenti   in   materia  di  turismo  ed  in  materia  di
          spettacolo,  determina  le  procedure e le modalita' per il
          rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
              3. Rimangono  ferme  le  disposizioni  che prevedono il
          possesso  della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
          determinate attivita'.
              4. Il  regolamento  di cui all'art. 1 contiene altresi'
          norme   per   l'attuazione  delle  convenzioni  ed  accordi
          internazionali   in  vigore  relativamente  all'ingresso  e
          soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze
          di  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari o di enti di
          diritto internazionale aventi sede in Italia.
              5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
          non  appartenenti  all'Unione europea e' disciplinato dalle
          disposizioni    particolari    previste    negli    accordi
          internazionali in vigore con gli Stati confinanti.».