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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 2007, n. 259

Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-2-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2009)
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Testo in vigore dal: 6-2-2008
al: 27-3-2009
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 13, comma 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare gli articoli 7 e 50, comma 1, lettera a);
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare gli articoli 4 e 14;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 477, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare
l'articolo 31;
  Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare
l'articolo  1,  comma  7,  che istituisce il Ministero della pubblica
istruzione, e i commi 24-quater e 24-quinquies;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  luglio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5
settembre   2006,   attuativo   dell'articolo   1,   comma   10,  del
decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 15 febbraio 2007;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 23 luglio 2007;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 2007;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  dell'economia e delle finanze e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
          Ministro, Vice Ministro e Sottosegretari di Stato

  1.  Il  Ministro  della pubblica istruzione, di seguito denominato:
"Ministro"  e'  l'organo  di  direzione  politica del Ministero della
pubblica  istruzione,  di seguito denominato: "Ministero" ed esercita
le  funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo,  ai sensi degli
articoli  4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
  2.   Per   lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  di  indirizzo
politico-amministrativo,  il  Ministro  si  avvale  degli  uffici  di
diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.
  3.  Il  Vice  Ministro  e  i  Sottosegretari  di Stato svolgono, in
particolare,  i  compiti  e le funzioni espressamente a loro delegati
dal Ministro con proprio decreto.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 13, comma 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare gli articoli 7 e 50, comma 1, lettera a);
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare gli articoli 4 e 14;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 477, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare
l'articolo 31;
  Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare
l'articolo  1,  comma  7,  che istituisce il Ministero della pubblica
istruzione, e i commi 24-quater e 24-quinquies;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  luglio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5
settembre   2006,   attuativo   dell'articolo   1,   comma   10,  del
decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 15 febbraio 2007;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 23 luglio 2007;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 2007;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  dell'economia e delle finanze e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
          Ministro, Vice Ministro e Sottosegretari di Stato

  1.  Il  Ministro  della pubblica istruzione, di seguito denominato:
"Ministro"  e'  l'organo  di  direzione  politica del Ministero della
pubblica  istruzione,  di seguito denominato: "Ministero" ed esercita
le  funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo,  ai sensi degli
articoli  4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
  2.   Per   lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  di  indirizzo
politico-amministrativo,  il  Ministro  si  avvale  degli  uffici  di
diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.
  3.  Il  Vice  Ministro  e  i  Sottosegretari  di Stato svolgono, in
particolare,  i  compiti  e le funzioni espressamente a loro delegati
dal Ministro con proprio decreto.