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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 settembre 2007, n. 185

Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2023)
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Testo in vigore dal: 20-11-2007
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                                  e
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  ed  in
particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  2005,  n.  151, recante
«Attuazione  delle  direttive  2002/95/CE,  2002/96/CE  e 2003/108/CE
relative   alla  riduzione  dell'uso  di  sostanze  pericolose  nelle
apparecchiature  elettriche  ed elettroniche nonche' allo smaltimento
dei rifiuti»;
  Visto  in  particolare l'articolo 14 del citato decreto legislativo
n.  151  del  2005,  che  prevede  l'istituzione, presso il Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, del Registro
nazionale  dei  soggetti  tenuti  al  finanziamento  dei  sistemi  di
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  Visti  gli  articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del citato decreto
legislativo  n.  151  del  2005,  che  prevedono  che con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  dello  sviluppo  economico  e  dell'economia  e finanze,
sentita  la  Conferenza  unificata,  siano  definite  le modalita' di
funzionamento  del  Registro  di  cui  all'articolo 14  del  medesimo
decreto,  le  modalita'  di iscrizione allo stesso e di comunicazione
delle  informazioni,  nonche'  le  modalita'  di  costituzione  e  di
funzionamento  di  un  centro  di  coordinamento per l'ottimizzazione
delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi, e sia istituito
il  comitato  d'indirizzo  sulla  gestione  dei  RAEE, definendone la
composizione ed il funzionamento;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il parere della Conferenza unificata Stato regioni, citta'
e autonomie locali, espresso nella seduta del 31 maggio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 agosto 2007;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del
7 agosto 2007, n. UL/2007/7406.

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

         Istituzione del Registro e struttura organizzativa

  1.  E'  istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare,  il  Registro  nazionale  dei soggetti
obbligati  al  finanziamento  dei  sistemi di gestione dei rifiuti di
apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  di seguito denominati
RAEE,  di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151.
  2.   Sono   tenuti  ad  iscriversi  al  Registro  i  produttori  di
apparecchiature    elettriche    ed   elettroniche,   come   definiti
all'articolo 3,   comma 1,   lettera m),   del   decreto  legislativo
25 luglio 2005, n. 151.
  3.   Il   Registro   contiene   una  sezione  recante  le  seguenti
informazioni:
    a) i    dati   comunicati   dai   soggetti   obbligati   all'atto
dell'iscrizione  al  Registro presso la Camera di commercio, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151;
    b) i   dati   comunicati   dai   soggetti   obbligati   ai  sensi
dell'articolo 13, commi 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151.
  4.  Il  Registro  contiene  inoltre una sezione dedicata ai sistemi
collettivi  o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei
RAEE di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 4, del
decreto  legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nella quale e' riportato
l'elenco   dei  predetti  sistemi  nonche'  le  informazioni  di  cui
all'articolo 7, comma 1.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
          «Norme  in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 13, 14 e 15 del
          decreto  legislativo  25 luglio  2005,  n.  151 (Attuazione
          della  direttiva  2002/95/CE,  della direttiva 2002/96/CE e
          della   direttiva   2003/108/CE,  relative  alla  riduzione
          dell'uso   di  sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche,  nonche' allo smaltimento dei
          rifiuti),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 luglio
          2005, n. 175, supplemento ordinario.
              «Art.  13 (Obblighi di informazione) - 1. Il produttore
          di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche fornisce,
          all'interno   delle  istruzioni  per  l'uso  delle  stesse,
          adeguate informazioni concernenti:
                a) l'obbligo  di  non  smaltire  i  RAEE come rifiuti
          urbani  e  di  effettuare,  per detti rifiuti, una raccolta
          separata;
                b) i   sistemi  di  raccolta  dei  RAEE,  nonche'  la
          possibilita'     di     riconsegnare     al    distributore
          l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;
                c) gli   effetti  potenziali  sull'ambiente  e  sulla
          salute  umana  dovuti  alla presenza di sostanze pericolose
          nelle  apparecchiature  elettriche  ed elettroniche o ad un
          uso  improprio  delle  stesse apparecchiature o di parti di
          esse;
                d) il significato del simbolo riportato nell'allegato
          4;
                e) le   sanzioni  previste  in  caso  di  smaltimento
          abusivo di detti rifiuti.
              2.  Nel  caso  in  cui,  tenuto  conto  della tipologia
          dell'apparecchiatura   elettrica  ed  elettronica,  non  e'
          prevista  la fornitura delle istruzioni, le informazioni di
          cui  al  comma 1  sono  fornite  dal distributore presso il
          punto   di   vendita  mediante  opportune  pubblicazioni  o
          l'esposizione di materiale informativo.
              3.  Fatte  salve  le disposizioni vigenti in materia di
          segreto   industriale,  il  produttore  di  apparecchiature
          elettriche  ed elettroniche mette a disposizione dei centri
          di   reimpiego,   degli   impianti   di  trattamento  e  di
          riciclaggio,  in forma cartacea o elettronica o su supporto
          elettronico,  le  informazioni in materia di reimpiego e di
          trattamento  per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa
          sul  mercato,  entro un anno dalla stessa immissione. Dette
          informazioni  indicano  i  diversi  componenti  e materiali
          delle  apparecchiature  elettriche ed elettroniche, nonche'
          il  punto  in  cui  le sostanze e i preparati pericolosi si
          trovano  all'interno  delle  apparecchiature  stesse, nella
          misura  in  cui cio' e' necessario per consentite ai centri
          di   reimpiego   ed  agli  impianti  di  trattamento  e  di
          riciclaggio  di  uniformarsi alle disposizioni del presente
          decreto.
              4.   Le   apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
          rientranti  nel campo di applicazione del presente decreto,
          poste   sul   mercato   a  decorrere  dal  13 agosto  2005,
          riportano,   a   cura   e   sotto  la  responsabilita'  del
          produttore,  in  modo  chiaro,  visibile ed indelebile, una
          indicazione   che   consenta   di  identificare  lo  stesso
          produttore  e  il  simbolo  riportato all'allegato 4. Detto
          simbolo     indica,    in    modo    inequivocabile,    che
          l'apparecchiatura  e'  stata  immessa  sul  mercato dopo il
          13 agosto  2005  e  che  deve  essere  oggetto  di raccolta
          separata.  Con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio,  di concerto con il Ministro delle
          attivita'  produttive,  sono  definite, in conformita' alle
          disposizioni      comunitarie,     le     modalita'     per
          l'identificazione del produttore.
              5.  Nel caso in cui l'apposizione del il simbolo di cui
          al  comma 4  sia  resa impossibile dalle dimensioni o dalla
          funzione dell'apparecchiatura, il marchio stesso e' apposto
          in  modo  visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul
          foglio di garanzia.
              6.  I produttori comunicano al Registro di cui all'art.
          14,  con  cadenza annuale e con le modalita' da individuare
          ai  sensi  dello stesso art. 13, comma 8, la quantita' e le
          categorie  di  apparecchiature  elettriche  ed elettroniche
          immesse  sul  mercato,  raccolte attraverso tutti i canali,
          reimpiegate,  riciclate  e  recuperate,  fatto salvo quanto
          stabilito  dalle disposizioni vigenti in materia di segreto
          industriale,  nonche' le indicazioni relative alla garanzia
          finanziaria prevista dal presente decreto.
              7.   I   produttori   che   forniscono  apparecchiature
          elettriche   o   elettroniche   avvalendosi  dei  mezzi  di
          comunicazione  a  distanza di cui al decreto legislativo n.
          185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalita' di cui
          al comma 6, comunicano al Registro previsto all'art. 14, le
          quantita'  e  le categorie di apparecchiature elettriche ed
          elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede
          l'acquirente,  nonche'  le  modalita'  di adempimento degli
          obblighi previsti all'art. 10, comma 3.
              8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della
          tutela  del  territorio,  di  concerto con i Ministri delle
          attivita'  produttive  e  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi
          dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, sono
          definite  le modalita' di funzionamento del Registro di cui
          all'art.  14,  di  iscrizione allo stesso, di comunicazione
          delle  informazioni  di  cui  ai  commi 6  e  7, nonche' di
          costituzione   e   di   funzionamento   di   un  centro  di
          coordinamento,  finanziato  e  gestito  dai produttori, per
          l'ottimizzazione  delle attivita' di competenza dei sistemi
          collettivi,  a  garanzia  di  comuni  omogenee  e  uniformi
          condizioni operative.
              9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa
          i consumatori su:
                a) le  misure adottate dalla pubblica amministrazione
          affinche'  i  consumatori  contribuiscano sia alla raccolta
          dei  RAEE,  sia  ad  agevolare il processo di reimpiego, di
          trattamento e di recupero degli stessi;
                b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel
          riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.».
              «Art.  14 (Registro nazionale dei soggetti obbligati al
          trattamento  dei  RAEE).  -  1.  Al  fine di controllare la
          gestione  dei RAEE e di definire le quote di mercato di cui
          all'art.  10,  comma 1,  e'  istituito, presso il Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, il Registro
          nazionale  dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi
          di  gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12,
          che  hanno  effettuato  l'iscrizione  di  cui  al  comma 2.
          All'interno  di  tale  registro  e'  prevista  una  sezione
          relativa  ai  sistemi  collettivi  o misti istituiti per il
          finanziamento  della  gestione  dei  RAEE, sulla base delle
          indicazioni di cui al comma 2.
              2.  Il  produttore  di  apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche  soggetto agli obblighi di cui al comma 1 puo'
          immettere  sul mercato dette apparecchiature solo a seguito
          di  iscrizione presso la Camera di commercio di competenza.
          All'atto   dell'iscrizione  il  produttore,  come  definito
          dall'art. 3, comma 1, lettera m), deve indicare, qualora il
          codice  di attivita' non individui esplicitamente la natura
          di   produttore  di  AAE,  anche  lo  specifico  codice  di
          attivita'  che  lo  individua come tale, nonche' il sistema
          attraverso  il  quale  intende  adempiere  agli obblighi di
          finanziamento della gestione dei RAEE previsti dal presente
          decreto.
              3.  Ai  fini della predisposizione e dell'aggiornamento
          del  Registro  previsto al comma 1, le Camere di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato
          di cui all'art. 15 l'elenco delle imprese identificate come
          produttori  di  apparecchiature  elettriche ed elettroniche
          sulla base dei codici di attivita'.».
              «Art.  15 (Comitato  di  vigilanza  e  di  controllo  e
          Comitato  di  indirizzo  sulla gestione dei RAEE). - 1. Con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
          territorio,  da  adottarsi  entro  sei  mesi  dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e' istituito,
          presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  il  Comitato di vigilanza e di controllo sulla
          gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:
                a) predisporre  ed  aggiornare  il  registro  di  cui
          all'art.  14, comma l, sulla base delle comunicazioni delle
          Camere di commercio previste allo stesso art. 14, comma 3;
                b) raccogliere,     esclusivamente     in     formato
          elettronico,  i  dati  relativi  ai  prodotti  immessi  sul
          mercato  e  alle garanzie finanziarie che i produttori sono
          tenuti  a  comunicare  al  Registro  ai sensi dell'art. 13,
          commi 6 e 7;
                c) calcolare,   sulla  base  dei  dati  di  cui  alla
          lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
                d) programmare  e  disporre,  sulla  base di apposito
          piano,  ispezioni  nei  confronti  dei  produttori  che non
          effettuano  le  comunicazioni  di cui alla lettera b) e, su
          campione,   sulle   comunicazioni   previste   alla  stessa
          lettera b);
                e) vigilare  affinche' le apparecchiature immesse sul
          mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
          produttore  ed  il  marchio  di cui all'art. 13, comma 4, e
          affinche'   i  produttori  che  forniscono  apparecchiature
          elettriche    ed    elettroniche   mediante   tecniche   di
          comunicazione   a  distanza  informino  il  registro  sulla
          conformita' alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;
                f) elaborare   i  dati  relativi  agli  obiettivi  di
          recupero  di  cui  all'art.  9,  comma 2,  e predisporre le
          relazioni previste all'art. 17.
              2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1 il Comitato si
          avvale dell'APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui
          al  comma 1,  lettera d),  il Comitato puo' avvalersi anche
          della collaborazione della Guardia di finanza.
              3.  Il  Comitato  di  cui  al  comma 1,  i cui oneri di
          funzionamento    sono    a   carico   dei   produttori   di
          apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  in base alle
          quote  di  mercato  come  individuate  allo stesso comma 1,
          lettera c), e' composto da sei membri, di cui due designati
          dal  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio,
          dei  quali uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro
          delle attivita' produttive, con funzione di vicepresidente,
          uno  dal  Ministro  della  salute,  uno  dal  Ministro  per
          l'innovazione  e  le  tecnologie  e  uno  dalla  Conferenza
          Unificata.  Il  Comitato adotta apposito regolamento per il
          suo funzionamento.
              4.  Con  il  decreto previsto all'art. 13, comma 8, e',
          altresi',  istituito,  presso  il Ministero dell'ambiente e
          della  tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla
          gestione  dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il
          regolamento  di  funzionamento.  Detto comitato supporta il
          Comitato  previsto al comma 1 nell'espletamento dei compiti
          ad esso attribuiti.».

          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo dell'art. 14, del decreto legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse.
              - Il   comma 1,   dell'art.   3,   del  citato  decreto
          legislativo n. 151 del 2005, e' il seguente:
              «Art.  3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si intende per:
                a) "apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche"  o
          "AEE":  le  apparecchiature  che dipendono, per un corretto
          funzionamento,   da   correnti   elettriche   o   da  campi
          elettromagnetici  e  le  apparecchiature di generazione, di
          trasferimento  e  di  misura  di  questi  campi e correnti,
          appartenenti  alle  categorie  di  cui  all'allegato  1A  e
          progettate  per essere usate con una tensione non superiore
          a  1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la
          corrente continua;
                b) "rifiuti    di   apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche"  o  "RAEE":  le apparecchiature elettriche ed
          elettroniche   che   sono   considerate  rifiuti  ai  sensi
          dell'art.  6,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo
          5 febbraio  1997,  n.  22,  e  successive modificazioni, di
          seguito  denominato:  "decreto legislativo n. 22 del 1999",
          inclusi  tutti  i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali
          di  consumo  che  sono  parte  integrante  del prodotto nel
          momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
                c) "apparecchiature    elettriche   ed   elettroniche
          usate":  le  apparecchiature  di cui alla lettera a) che il
          detentore   consegna   al  distributore  al  momento  della
          fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente,
          affinche' quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene,
          il  possibile  reimpiego  ai  sensi  dell'art.  1, comma 1,
          lettere a) e b);
                d) "prevenzione":   le  misure  volte  a  ridurre  la
          quantita'  e  la  nocivita'  per  l'ambiente dei RAEE e dei
          materiali e delle sostanze che li compongono;
                e) "reimpiego": le operazioni per le quali i RAEE o i
          loro  componenti  sono  utilizzati allo stesso scopo per il
          quale   le   apparecchiature  erano  state  originariamente
          concepite,     compresa     l'utilizzazione     di    dette
          apparecchiature  o  di loro componenti successivamente alla
          loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori,
          ai riciclatori o ai fabbricanti;
                f) "riciclaggio":  il  ritrattamento  in  un processo
          produttivo  dei  materiali  di rifiuto per la loro funzione
          originaria  o  per  altri  fini,  escluso  il  recupero  di
          energia;
                g) "recupero   di  energia":  l'utilizzo  di  rifiuti
          combustibili  quale  mezzo  per  produrre  energia mediante
          incenerimento  diretto  con  o  senza altri rifiuti, ma con
          recupero del calore;
                h) "recupero":  le operazioni indicate all'allegato C
          del decreto legislativo n. 22 del 1997;
                i) "smaltimento": le operazioni indicate all'allegato
          B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
                l) "trattamento":   le  attivita'  eseguite  dopo  la
          consegna  del  RAEE  ad  un  impianto, autorizzato ai sensi
          degli  articoli 27  e  28 del decreto legislativo n. 22 del
          1997  o  che  ha  effettuato  la  comunicazione di cui agli
          articoli 31  e  33 del medesimo decreto, in cui si eseguono
          tutte o alcune delle seguenti attivita': eliminazione degli
          inquinanti,   disinquinamento,  smontaggio,  frantumazione,
          recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre
          operazioni   eseguite   ai   fini   del  recupero  o  dello
          smaltimento del RAEE;
                m) "produttore":   chiunque,   a   prescindere  dalla
          tecnica   di   vendita  utilizzata,  compresi  i  mezzi  di
          comunicazione  a  distanza  di  cui  al decreto legislativo
          22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
                  1)  fabbrica  e vende apparecchiature elettriche ed
          elettroniche recanti il suo marchio;
                  2)  rivende  con il proprio marchio apparecchiature
          prodotte   da   altri  fornitori;  il  rivenditore  non  e'
          considerato   "produttore"  se  l'apparecchiatura  reca  il
          marchio del produttore a norma del punto 1;
                  3)  importa  o  immette  per  primo, nel territorio
          nazionale,  apparecchiature  elettriche ed elettroniche nel
          ambito   di   un'attivita'  professionale  e  ne  opera  la
          commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
                  4)   chi   produce  apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche  destinate  esclusivamente all'esportazione e'
          produttore  solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini
          del  presente  decreto  non  e'  considerato produttore chi
          fornisce  finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma
          di  un  accordo  finanziario,  a  meno  che  non  agisca in
          qualita' di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);
                n) "distributore":  soggetto  iscritto  nel  registro
          delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
          successive  modificazioni, che, nell'ambito di un'attivita'
          commerciale,   fornisce   un'apparecchiatura  elettrica  od
          elettronica  ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di
          cui all'art. 6, comma 1, lettera b);
                o) "RAEE  provenienti  dai  nuclei domestici": i RAEE
          originati   dai  nuclei  domestici  e  i  RAEE  di  origine
          commerciale,  industriale,  istituzionale  e  di altro tipo
          analoghi,  per  natura  e per quantita', a quelli originati
          dai nuclei domestici;
                p) "RAEE   professionali":   i  RAEE  prodotti  dalle
          attivita'  amministrative  ed economiche, diversi da quelli
          di cui alla lettera o);
                q) "RAEE    storici":    i    RAEE    derivanti    da
          apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  immesse  sul
          mercato prima del 13 agosto 2005;
                r) "sostanze o preparati pericolosi": le sostanze o i
          preparati  considerati  pericolosi ai sensi della normativa
          vigente;
                s) "accordo   finanziario":   qualsiasi  contratto  o
          accordo  di  prestito, di noleggio, di affitto o di vendita
          dilazionata    relativo    a   qualsiasi   apparecchiatura,
          indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto
          o  accordo  o di un contratto o accordo accessori prevedano
          il  trasferimento  o la possibilita' di trasferimento della
          proprieta' di tale apparecchiatura;
                t) "centri  di  raccolta  di  RAEE":  spazi, locali e
          strutture   per   la   raccolta  separata  ed  il  deposito
          temporaneo    di    RAEE    predisposti    dalla   pubblica
          amministrazione o, su base volontaria, da privati;
                u) "raccolta separata": le operazioni di conferimento
          e  di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee
          dei RAEE presso i centri di raccolta.».
              - Per  il  testo  degli  articoli 13  e  14 del decreto
          legislativo  n.  151  del  2005  si  veda  nelle  note alle
          premesse.
              - L'art. 10 del decreto legislativo n. 151 del 2005, e'
          il seguente:
              «Art.  10  (Modalita' e garanzie di finanziamento della
          gestione   dei   RAEE   storici   provenienti   dai  nuclei
          domestici).  -  1.  Il  finanziamento  delle  operazioni di
          trasporto  dai  centri  istituiti  ai  sensi  dell'art.  6,
          nonche'  delle  operazioni di trattamento, di recupero e di
          smaltimento   ambientalmente   compatibile   di   cui  agli
          articoli 8  e  9  di  RAEE  storici, provenienti dai nuclei
          domestici  e'  a carico dei produttori presenti sul mercato
          nell'anno  solare  in cui si verificano i rispettivi costi,
          in  proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata
          in   base   al   numero   di   pezzi   ovvero  a  peso,  se
          specificatamente  indicato  nell'allegato  1B,  per tipo di
          apparecchiatura,   nell'anno   solare   di  riferimento.  I
          produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi
          collettivi di gestione dei RAEE.
              2.  Fino  al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature
          rientranti  nella  categoria  1  dell'allegato  1A, fino al
          13 febbraio 2013 il produttore puo' indicare esplicitamente
          all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti,
          i  costi  sostenuti  per  la  raccolta,  il trattamento, il
          recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il
          distributore  indica separatamente all'acquirente finale il
          prezzo   del  prodotto  ed  il  costo,  identico  a  quello
          individuato  dal  produttore,  per  la gestione dei rifiuti
          storici.  I  costi  indicati  dal  produttore  non  possono
          superare   le   spese   effettivamente   sostenute  per  il
          trattamento, il recupero e lo smaltimento.
              3.   I   produttori   che   forniscono  apparecchiature
          elettriche   ed   elettroniche  avvalendosi  dei  mezzi  di
          comunicazione   a   distanza   di  cui  al  citato  decreto
          legislativo  22 maggio  1999,  n.  185,  si conformano agli
          obblighi  del  presente  art.  anche per quanto riguarda le
          apparecchiature  fornite  nello Stato membro in cui risiede
          l'acquirente  delle  stesse, secondo modalita' definite con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
          territorio,  di  concerto  con  il Ministro delle attivita'
          produttive,  in  conformita'  alle  disposizioni adottate a
          livello comunitario.
              4.  Il  finanziamento  della  gestione  di  rifiuti  di
          apparecchiature  rientranti nella categoria di cui al punto
          5   dell'allegato   1A   e'   a   carico   dei   produttori
          indipendentemente  dalla  data di immissione sul mercato di
          dette    apparecchiature   e   dall'origine   domestica   o
          professionale,  secondo modalita' individuate dal Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, con proprio
          decreto,   di  concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'
          produttive  e  dell'economia  e  delle finanze, da adottare
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.».
              - Il   comma 1,   dell'art.   11,  del  citato  decreto
          legislativo  25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente: «1. Il
          finanziamento  delle  operazioni  di  trasporto  dai centri
          istituiti ai sensi dell'art. 6, nonche' delle operazioni di
          trattamento,  di  recupero  e di smaltimento ambientalmente
          compatibile,   di   cui   agli  articoli 8  e  9,  di  RAEE
          provenienti    da    nuclei    domestici    derivanti    da
          apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  immesse  sul
          mercato  dopo  il 13 agosto 2005 e' a carico del produttore
          che  ne  assume  l'onere  per i prodotti che ha immesso sul
          mercato  a  partire  dalla  predetta  data.  Il  produttore
          adempie   al   predetto   obbligo   individualmente  ovvero
          attraverso  l'adesione  ad  un  sistema  collettivo o misto
          adeguato.».
              - Il   comma 4,   dell'art.   12,  del  citato  decreto
          legislativo  25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente: «4. Il
          produttore  adempie  all'obbligo  di  cui  al  commi 1  e 2
          individualmente  ovvero attraverso l'adesione ad un sistema
          collettivo o misto adeguato.».