DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2014)
Testo in vigore dal: 12-4-2014
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 13 
                     (Obblighi di informazione) 
 
   1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)). 
   2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)). 
   3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)). 
   4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)). 
   5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)). 
   6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)). 
   7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)). 
   8. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'  produttive  e
dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  unificata,  da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sono definite le modalita' di funzionamento del Registro  di
cui all'articolo 14, di  iscrizione  allo  stesso,  di  comunicazione
delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonche' di  costituzione  e
di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e  gestito
dai produttori, per l'ottimizzazione delle  attivita'  di  competenza
dei sistemi collettivi, a garanzia di  comuni,  omogenee  e  uniformi
condizioni operative. 
   9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).