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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2014)
Testo in vigore dal:  12-4-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

(Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))
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4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1 A è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo modalità individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.