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LEGGE 3 agosto 2007, n. 120

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.

note: Entrata in vigore della legge: 7-8-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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Testo in vigore dal: 7-8-2007
al: 19-11-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1
             Attivita' libero-professionale intramuraria

  1.  Per  garantire  l'esercizio dell'attivita` libero-professionale
intramuraria,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
Bolzano  assumono  le  piu` idonee iniziative volte ad assicurare gli
interventi  di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i  policlinici  universitari  a  gestione  diretta  e gli istituti di
ricovero  e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico,
necessari   per   rendere  disponibili  i  locali  destinati  a  tale
attivita'.
  2.  L'adozione  delle  iniziative  di  cui al comma 1 dovra` essere
completata  entro  il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data
del 31 luglio 2007. Limitatamente a tale periodo e agli ambiti in cui
non  siano  ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in
deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  2  dell'articolo  22-bis del
decretolegge  4  luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  continuano  ad applicarsi i
provvedimenti gia` adottati per assicurare l'esercizio dell'attivita`
libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e
le   province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   procedono
all'individuazione   e   all'attuazione   delle   misure  dirette  ad
assicurare,   in   accordo  con  le  organizzazioni  sindacali  delle
categorie  interessate  e  nel  rispetto  delle  vigenti disposizioni
contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema
dell'attivita`   libero-professionale  intramuraria  della  dirigenza
sanitaria,  medica  e  veterinaria del Servizio sanitario nazionale e
del  personale  universitario di cui all'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  3. La risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1,
comma  310,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche
alla  parte  degli  accordi  di programma relativa agli interventi di
ristrutturazione  edilizia  di  cui al comma 1 per i quali la regione
non abbia conseguito il collaudo entro il termine stabilito dal comma
2, primo periodo.
  4. Tra le misure di cui al comma 2 puo` essere prevista, ove ne sia
adeguatamente  dimostrata  la  necessita` e nell'ambito delle risorse
disponibili, l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali
e  pluridisciplinari,  per l'esercizio di attivita` sia istituzionali
sia   in   regime   di   libera  professione  intramuraria,  i  quali
corrispondano  ai  criteri  di congruita` e idoneita` per l'esercizio
delle  attivita`  medesime,  tramite  l'acquisto,  la  locazione,  la
stipula  di  convenzioni,  previo  parere  vincolante  da  parte  del
Collegio  di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso
non  sia  costituito,  di  una commissione paritetica di sanitari che
esercitano  l'attivita` libero-professionale intramuraria, costituita
a  livello aziendale. In ogni caso, le regioni e le province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  devono garantire che le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i  policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto
pubblico   gestiscano,   con   integrale   responsabilita`   propria,
l'attivita` libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne
il  corretto  esercizio,  in  particolare nel rispetto delle seguenti
modalita`:
a) affidamento  a personale aziendale, o comunque dall'azienda a cio`
   destinato,  senza  ulteriori  oneri  aggiuntivi,  del  servizio di
   prenotazione  delle  prestazioni,  da  eseguire  in  sede  o tempi
   diversi  rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il
   controllo  dei  volumi  delle medesime prestazioni, che non devono
   superare,  globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di
   lavoro;
b) garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni
   erogate  sotto  la  responsabilita`  delle  aziende, policlinici e
   istituti  di  cui  al comma 1. Agli eventuali oneri si provvede ai
   sensi della lettera c);
c) determinazione,  in accordo con i professionisti, di un tariffario
   idoneo  ad  assicurare  l'integrale  copertura  di  tutti  i costi
   direttamente    e    indirettamente    correlati   alla   gestione
   dell'attivita`  libero-professionale  intramuraria,  ivi  compresi
   quelli  connessi  alle  attivita` di prenotazione e di riscossione
   degli onorari;
d) monitoraggio  aziendale  dei  tempi  di  attesa  delle prestazioni
   erogate  nell'ambito  dell'attivita`  istituzionale,  al  fine  di
   assicurare  il  rispetto  dei  tempi  medi  fissati  da  specifici
   provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi
   tempi    medi;    garanzia    che,    nell'ambito   dell'attivita`
   istituzionale,   le   prestazioni   aventi  carattere  di  urgenza
   differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;
e) prevenzione  delle  situazioni  che determinano l'insorgenza di un
   conflitto  di  interessi  o  di  forme  di  concorrenza  sleale  e
   fissazione  delle  sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare
   in  caso  di  inosservanza  delle relative disposizioni, anche con
   riferimento  all'accertamento  delle responsabilita` dei direttori
   generali per omessa vigilanza;
f) adeguamento  dei  provvedimenti  per assicurare che nell'attivita`
   libero-professionale  intramuraria, ivi compresa quella esercitata
   in deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22-bis
   del   decretolegge   4   luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, siano rispettate
   le  prescrizioni  di  cui  alle  lettere  a), b) e c) del presente
   comma,   anche  nel  periodo  di  operativita`  transitoria  delle
   convenzioni  di cui all'alinea, primo periodo, del presente comma,
   e fermo restando il termine di cui al comma 2, primo periodo, e al
   comma 10;
g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni
   nell'ambito  dell'attivita`  istituzionale ai tempi medi di quelle
   rese  in  regime  di  libera  professione intramuraria, al fine di
   assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera
   scelta  del  cittadino  e  non  di carenza nell'organizzazione dei
   servizi resi nell'ambito dell'attivita` istituzionale. A tal fine,
   il  Ministro  della  salute presenta annualmente al Parlamento una
   relazione   sull'esercizio   della   libera   professione   medica
   intramuraria,  ai  sensi dell'articolo 15-quaterdecies del decreto
   legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento
   alle   implicazioni  sulle  liste  di  attesa  e  alle  disparita`
   nell'accesso ai servizi sanitari pubblici.
  5.  Ogni  azienda  sanitaria  locale,  azienda ospedaliera, azienda
ospedaliera   universitaria,  policlinico  universitario  a  gestione
diretta  ed  IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale,
concernente,  con riferimento alle singole unita` operative, i volumi
di   attivita`  istituzionale  e  di  attivita`  libero-professionale
intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano
adeguata  pubblicita`  ed  informazione  relativamente  ai piani, con
riferimento,  in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle
proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle
associazioni   degli  utenti,  sentito  il  parere  del  Collegio  di
direzione  di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  e  successive modificazioni, o, qualora esso non sia
costituito,  della commissione paritetica di sanitari di cui al comma
4  del  presente  articolo.  Tali  informazioni devono in particolare
riguardare  le condizioni di esercizio dell'attivita` istituzionale e
di  quella  libero-professionale  intramuraria, nonche´ i criteri che
regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorita` di accesso.
  6.  I  piani  sono  presentati  alla  regione  o provincia autonoma
competente,  in  fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge e, successivamente,
entro  un  limite  massimo  di  tre  anni dall'approvazione del piano
precedente.  La  regione  o  provincia  autonoma  approva il piano, o
richiede  variazioni  o  chiarimenti,  entro  sessanta  giorni  dalla
presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi
sono  presentati  entro  sessanta  giorni dalla richiesta medesima ed
esaminati  dalla  regione  o  provincia  autonoma  entro i successivi
sessanta  giorni.  Subito dopo l'approvazione, la regione o provincia
autonoma  trasmette  il  piano  al  Ministero  della  salute. Decorsi
sessanta  giorni  dalla  trasmissione,  in assenza di osservazioni da
parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi.
  7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
assicurano  il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e
6 anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione,
nell'ipotesi  di  grave  inadempienza,  dei  direttori generali delle
aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5. Qualora la nomina
dei  direttori  generali  suddetti  competa ad organi statali, questi
ultimi  provvedono  alla  destituzione  su  richiesta della regione o
della  provincia  autonoma.  In  caso  di  mancato  adempimento degli
obblighi  a  carico delle regioni e delle province autonome di cui al
presente comma, e` precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello
Stato  integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8
agosto  2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del 6 settembre 2001. Il Governo
esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle
regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di
cui  all'articolo  8  della  legge  5  giugno 2003, n. 131, anche con
riferimento  alla  destituzione  di cui al primo periodo del presente
comma.
  8.  Ciascuna  regione  o  provincia  autonoma trasmette al Ministro
della  salute una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e
7,  con cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da parte
della  stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al
comma 2, e successivamente con cadenza annuale.
  9.   Esclusivamente   per   l'attivita`   clinica   e   diagnostica
ambulatoriale,  gli  spazi  e  le attrezzature dedicati all'attivita`
istituzionale   possono   essere  utilizzati  anche  per  l'attivita`
libero-professionale  intramuraria,  garantendo  la separazione delle
attivita`   in   termini   di  orari,  prenotazioni  e  modalita`  di
riscossione dei pagamenti.
  10.  Le  convenzioni  di  cui  al  comma  4,  primo  periodo,  sono
autorizzate  dalle  regioni  e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano  per  il  periodo necessario al completamento, da parte delle
aziende,   policlinici   o  istituti  interessati,  degli  interventi
strutturali   necessari   ad  assicurare  l'esercizio  dell'attivita`
libero-professionale  intramuraria e comunque non oltre il termine di
cui al comma 2, primo periodo.
  11.  Al  Collegio  di  direzione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o,
qualora  esso  non  sia  costituito,  alla  commissione paritetica di
sanitari di cui al comma 4 del presente articolo e` anche affidato il
compito  di  dirimere  le  vertenze  dei dirigenti sanitari in ordine
all'attivita` libero-professionale intramuraria.
  12.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
dovranno  definire  le  modalita`  per  garantire l'effettuazione, da
parte  dei  dirigenti  veterinari  del  Servizio sanitario nazionale,
delle  prestazioni  liberoprofessionali  che  per la loro particolare
tipologia   e   modalita`   di   erogazione   esigono  una  specifica
regolamentazione.
  13.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge  e` attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione
dei  programmi  di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei
meccanismi  di  controllo  a  livello  regionale  e  aziendale,  come
previsto dall'articolo 15-quaterdecies del citato decreto legislativo
n. 502 del 1992.
  14.   Dall'eventuale   costituzione   e   dal  funzionamento  delle
commissioni   paritetiche  di  cui  ai  commi  4,  5  e  11,  nonche´
dall'attuazione  del  medesimo  comma 11, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Note all'art. 1:
              -   Il   testo   del   comma 2   dell'art.  22-bis  del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, e' il seguente:
              "Art.  22-bis  (Riduzione  della spesa per incarichi di
          funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attivita'
          libero professionale intramuraria). - (Omissis).
              2.  Al  comma 10  dell'art.  15-quinquies  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,  le  parole:  "fino  al 31 luglio 2006" sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "fino  alla data, certificata
          dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento
          da  parte  dell'azienda  sanitaria  di  appartenenza  degli
          interventi  strutturali necessari ad assicurare l'esercizio
          dell'attivita' libero-professionale intramuraria e comunque
          entro il 31 luglio 2007.".
              - Il  testo  dell'art.  102  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382 (Riordinamento
          della  docenza universitaria, relativa fascia di formazione
          nonche'  sperimentazione  organizzativa e didattica), e' il
          seguente:
              "Art.  102  (Attivita'  assistenziale).  - Il personale
          docente   universitario,  e  i  ricercatori  che  esplicano
          attivita'  assistenziale  presso le cliniche e gli istituti
          universitari   di   ricovero   e   cura  anche  se  gestiti
          direttamente  dalle  universita',  convenzionati  ai  sensi
          dell'art.  39, legge 23 dicembre 1978, n. 833, assumono per
          quanto  concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti
          per  il  personale  di  corrispondente  qualifica del ruolo
          regionale  in conformita' ai criteri fissati nei successivi
          commi e secondo le modalita' stabilite negli schemi tipo di
          convenzione  di  cui al citato art. 39. Dell'adempimento di
          tali   doveri   detto  personale  risponde  alle  autorita'
          accademiche   competenti   in   relazione   al  loro  stato
          giuridico.
              Al  personale  di cui al precedente comma e' assicurata
          l'equiparazione   del   trattamento  economico  complessivo
          corrispondente   a   quello   del  personale  delle  unita'
          sanitarie  locali  di pari funzione, mansione ed anzianita'
          secondo  le  vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
          n. 761.
              Nell'ambito  della convenzione di cui all'art. 39 della
          legge  23 dicembre  1978,  n.  833, verra' anche fissato il
          limite finanziario entro il quale comprendere le indennita'
          di  cui  all'art.  31  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
              Le  corrispondenze  funzionali  tra il personale medico
          dei  ruoli universitari ed il personale medico del Servizio
          sanitario  nazionale, previste dall'art. 31 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono
          stabilite come segue:
                il professore ordinario e straordinario e' equiparato
          al medico appartenente alla posizione apicale;
                il  professore  associato  e'  equiparato  al  medico
          appartenente alla posizione intermedia;
                l'assistente  ordinario del ruolo ad esaurimento ed i
          ricercatori  sono  equiparati  al  medico appartenente alla
          posizione iniziale.
              In  rapporto alla disponibilita' di posti vacanti nelle
          strutture  assistenziali a direzione universitaria previste
          dalle  convenzioni,  di  cui  al precedente primo comma, ai
          professori  associati,  agli  assistenti  ed ai ricercatori
          possono  essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche
          di  livello  immediatamente superiore a quelle indicate nel
          precedente comma.
              L'attribuzione  della qualifica superiore e' deliberata
          annualmente   dal  rettore,  su  motivato  conforme  parere
          espresso   dal   consiglio   di  facolta'  sulla  base  del
          curriculum   formativo   e  professionale  degli  aspiranti
          desunto  dai  titoli  accademici  didattici e scientifici -
          comprendenti    anche   l'attivita'   assistenziale   e   -
          dell'anzianita' di ruolo. Nel caso in cui il servizio nella
          qualifica  superiore  venga prestato senza che il personale
          medico   universitario   sia   in  possesso  dei  requisiti
          richiesti   dalle   norme  vigenti  per  il  corrispondente
          personale   ospedaliero,   il   predetto  servizio  non  e'
          valutabile nei concorsi ospedalieri.
              L'affidamento  delle  funzioni  di  cui  ai  precedenti
          commi deve     comunque     rispettare    l'afferenza    ai
          raggruppamenti   disciplinari   stabiliti   dalla   vigente
          normativa universitaria.
              Il  rapporto  di lavoro dei professori universitari che
          svolgono  attivita' assistenziale puo' essere a tempo pieno
          o   a  tempo  definito  secondo  le  disposizioni  previste
          dall'art.  35  del  decreto del Presidente della Repubblica
          20 dicembre  1979, n. 761 e fatto salvo quanto previsto dal
          precedente  art. 11, comma quarto, lettera a), del presente
          decreto.
              L'opzione   e'  reversibile  in  relazione  a  motivate
          esigenze  didattiche  e  di  ricerca  ed  ha  durata almeno
          biennale.  L'opzione  si  esercita  con le stesse modalita'
          previste nel precedente art. 10.
              I ricercatori universitari di cui al presente articolo,
          a  seconda  che  prestino  servizio  per  un  numero di ore
          globalmente  considerato  uguale  a  quello previsto per il
          corrispondente  personale  delle  unita' sanitarie locali a
          tempo   pieno  o  a  tempo  definito,  hanno  diritto  alla
          rispettiva  integrazione  del trattamento economico secondo
          quanto previsto nel precedente secondo comma.".
              -  Il  testo  del  comma 310  dell'art.  1, della legge
          23 dicembre  2005,  n.  266 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2006), e' il seguente:
              "310.  Al  fine di razionalizzare l'utilizzazione delle
          risorse   per   l'attuazione   del  programma  di  edilizia
          sanitaria  di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
          67,  e  successive  modificazioni, gli accordi di programma
          sottoscritti  dalle  regioni  e  dalle province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,  e dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662,  decorsi  diciotto  mesi  dalla sottoscrizione, si
          intendono  risolti,  limitatamente alla parte relativa agli
          interventi  per i quali la relativa richiesta di ammissione
          al  finanziamento non risulti presentata al Ministero della
          salute  entro  tale  periodo  temporale, con la conseguente
          revoca  dei  corrispondenti  impegni  di spesa. La presente
          disposizione  si  applica anche alla parte degli accordi di
          programma  relativa  agli interventi per i quali la domanda
          di  ammissione  al  finanziamento  risulti  presentata,  ma
          valutata    non    ammissibile   al   finanziamento   entro
          ventiquattro   mesi   dalla  sottoscrizione  degli  accordi
          medesimi,  nonche'  alla  parte degli accordi relativa agli
          interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove
          mesi  dalla relativa comunicazione alla regione o provincia
          autonoma,   gli   enti   attuatori  non  abbiano  proceduto
          all'aggiudicazione  dei  lavori,  salvo proroga autorizzata
          dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo
          pluriennale,   i   termini  di  cui  al  presente  comma si
          intendono  decorrenti  dalla data di inizio dell'annualita'
          di  riferimento  prevista  dagli  accordi  medesimi  per  i
          singoli interventi.".
              -  Il  testo  degli  articoli  17 e 15-quaterdecies del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502 (Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della   legge   23 ottobre  1992,  n.  421),  e  successive
          modificazioni, e' il seguente:
              "Art.  17 (Collegio di direzione). - 1. In ogni azienda
          e' costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore
          generale si avvale per il governo delle attivita' cliniche,
          la    programmazione    e   valutazione   delle   attivita'
          tecnico-sanitarie   e   di   quelle  ad  alta  integrazione
          sanitaria.   Il   Collegio   di   direzione  concorre  alla
          formulazione  dei  programmi di formazione, delle soluzioni
          organizzative     per    l'attuazione    della    attivita'
          libero-professionale  intramuraria  e  alla valutazione dei
          risultati  conseguiti  rispetto  agli obiettivi clinici. Il
          direttore  generale si avvale del Collegio di direzione per
          la  elaborazione  del  programma di attivita' dell'azienda,
          nonche'  per  l'organizzazione  e  lo sviluppo dei servizi,
          anche  in  attuazione  del  modello  dipartimentale  e  per
          l'utilizzazione delle risorse umane.
              2.  La regione disciplina l'attivita' e la composizione
          del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del
          direttore  sanitario  e  amministrativo,  di  direttori  di
          distretto, di dipartimento e di presidio.
              2-bis.  Fino  all'entrata  in  vigore  della disciplina
          regionale  sull'attivita' e la composizione del Collegio di
          direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi
          operano nella composizione e secondo le modalita' stabilite
          da  ciascuna  azienda  sanitaria,  fermo  restando  per  il
          Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.".
              "Art.  15-quaterdecies  (Osservatorio  per  l'attivita'
          libero-professionale).  - 1. Con decreto del Ministro della
          sanita',  da  adottarsi  entro il 10 ottobre 2000, d'intesa
          con  la  conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e le province autonome, nel rispetto di quanto
          disposto  dall'art.  19-quater,  e'  organizzato  presso il
          Ministero  della  sanita'  l'osservatorio  per  l'attivita'
          libero  professionale  con  il  compito di acquisire per il
          tramite  delle  regioni  gli  elementi  di  valutazione  ed
          elaborare,  in  collaborazione con le regioni, proposte per
          la  predisposizione  della  relazione  da  trasmettersi con
          cadenza annuale al Parlamento su:
                a) la  riduzione  delle  liste di attesa in relazione
          all'attivazione dell'attivita' libero professionale;
                b) le    disposizioni   regionali,   contrattuali   e
          aziendali    di   attuazione   degli   istituti   normativi
          concernenti l'attivita' libero professionale intramuraria;
                c) lo  stato  di  attivazione  e  realizzazione delle
          strutture  e  degli  spazi  destinati  all'attivita' libero
          professionale intramuraria;
                d) il   rapporto   fra   attivita'   istituzionale  e
          attivita' libero professionale;
                e) l'ammontare  dei  proventi  per  attivita'  libero
          professionale,  della partecipazione regionale, della quota
          a favore dell'azienda;
                f) le   iniziative  ed  i  correttivi  necessari  per
          eliminare   le   disfunzioni   ed  assicurare  il  corretto
          equilibrio    fra    attivita'   istituzionale   e   libero
          professionale.".
              - L'Accordo  8  agosto  2001  tra Governo, regioni e le
          province  autonome  di Trento e Bolzano reca integrazioni e
          modifiche  agli  accordi  sanciti  il  3 agosto  2000  e il
          22 marzo 2001 in materia sanitaria.
              -  Il  testo  dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
          131  (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
          Repubblica  alla  legge  Costituzionale 18 ottobre 2001, n.
          3), e' il seguente:
              "Art.  8  (Attuazione  dell'art. 120 della Costituzione
          sul  potere  sostitutivo).  - 1 Nei casi e per le finalita'
          previsti  dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
          il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  competente per materia, anche su iniziativa delle
          regioni  o  degli enti locali, assegna all'ente interessato
          un  congruo  termine  per adottare i provvedimenti dovuti o
          necessari;  decorso  inutilmente tale termine, il Consiglio
          dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
          Ministro  competente  o  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,   adotta   i   provvedimenti   necessari,   anche
          normativi,  ovvero  nomina  un  apposito  commissario. Alla
          riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente
          della   Giunta   regionale  della  regione  interessata  al
          provvedimento.
              2.  Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
          necessario  al  fine di porre rimedio alla violazione della
          normativa  comunitaria,  gli atti ed i provvedimenti di cui
          al  comma 1  sono  adottati  su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro per le politiche
          comunitarie e del Ministro competente per materia.
              3.  Fatte  salve  le competenze delle regioni a statuto
          speciale,   qualora   l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi
          riguardi comuni, province o citta' metropolitane, la nomina
          del   commissario   deve   tenere  conto  dei  principi  di
          sussidiarieta'  e  di  leale collaborazione. Il commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito.
              4.  Nei  casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
          sostitutivo   non  sia  procrastinabile  senza  mettere  in
          pericolo   le   finalita'   tutelate  dall'art.  120  della
          Costituzione,  il  Consiglio  dei Ministri, su proposta del
          Ministro  competente,  anche  su iniziativa delle regioni o
          degli  enti  locali,  adotta i provvedimenti necessari, che
          sono     immediatamente    comunicati    alla    Conferenza
          Stato-regioni  o  alla  Conferenza Stato-citta' e autonomie
          locali,   allargata   ai   rappresentanti  delle  Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame.
              5.    I   provvedimenti   sostitutivi   devono   essere
          proporzionati alle finalita' perseguite.
              6.  Il  Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.".