DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 22-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-bis 
      (Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico) 
  1. Nell'ambito dei programmi regionali per la  realizzazione  degli
interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67,
il Ministero  della  sanita'  puo'  stipulare,  di  concerto  con  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  nei  limiti
delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e
nei bilanci regionali, accordi di programma  con  le  regioni  e  con
altri soggetti pubblici interessati aventi  ad  oggetto  la  relativa
copertura  finanziaria  nell'arco   pluriennale   degli   interventi,
l'accelerazione delle procedure e  la  realizzazione  di  opere,  con
particolare riguardo  alla  qualificazione  e  messa  a  norma  delle
strutture sanitarie. 
  2. Gli accordi di  programma  previsti  dal  comma  1  disciplinano
altresi' le funzioni di monitoraggio  e  di  vigilanza  demandate  al
Ministero  della  sanita',  i  rapporti  finanziari  fra  i  soggetti
partecipanti   all'accordo,   le   modalita'   di   erogazione    dei
finanziamenti statali, le  modalita'  di  partecipazione  finanziaria
delle regioni e degli altri soggetti  pubblici  interessati,  nonche'
gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione. 
  3.  In  caso  di  mancata   attivazione   del   programma   oggetto
dell'accordo entro i termini  previsti  dal  medesimo  programma,  la
copertura finanziaria assicurata dal Ministero  della  sanita'  viene
riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,  in  favore
di  altre  regioni  o  enti  pubblici  interessati  al  programma  di
investimenti, tenuto conto della capacita' di spesa  e  di  immediato
utilizzo delle risorse da parte dei medesimi. 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 6, comma  7)
che sono validi gli accordi di cui al presente articolo non stipulati
in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e  fino  alle
date in cui la stipula in modalita' elettronica diventa  obbligatoria
ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4, del  citato  decreto-legge
n. 179 del 2012.