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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 107

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/8/2007
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Testo in vigore dal: 9-8-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri,  ed  in
particolare   l'articolo 1,  comma 6,  che  ridefinisce  le  funzioni
derivanti dall'istituzione, in luogo del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
sociale;
  Visto  il  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare
l'articolo 29,  che  prevede  al  comma 1  una  riduzione della spesa
complessiva    sostenuta    dalle   amministrazioni   pubbliche   per
commissioni,  comitati  ed altri organismi del trenta per cento e, al
comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o
accorpamento delle strutture;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 marzo 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro  per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

                                Emana

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

    Riordino del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale

  1.  Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 44, della
legge  8 agosto  1995,  n.  335,  e successive modificazioni, svolge,
nell'ambito   dell'interazione   con  il  Casellario  centrale  delle
posizioni  previdenziali  attive di cui alla legge 23 agosto 2004, n.
243,  anche  compiti  di controllo del medesimo, nonche' i compiti di
cui all'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2.  All'articolo 1,  comma 45,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335,
come  da  ultimo  sostituito, nei primi tre periodi, dall'articolo 1,
comma 21,  della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono soppressi i primi
cinque  periodi, ovvero dalle parole: «Il Nucleo di valutazione» fino
alle parole: «dello stesso».
  3.  Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 44, della
legge  8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e' composto
da  non piu' di quattordici membri, nominati con decreto del Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia   e   delle  finanze,  con  particolare  competenza  ed
esperienza  in  materia  previdenziale nei diversi profili giuridico,
economico,  statistico  ed  attuariale. Il presidente del Nucleo, che
coordina l'intera struttura, e' nominato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. L'incarico di componente il Nucleo
e'   incompatibile   con   ogni   funzione   e  compito  che  attenga
all'attivita'   di   controllo,   indirizzo,  vigilanza,  gestione  e
consulenza  con gli enti di previdenza obbligatoria, e, altresi', con
un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con gli enti stessi.
  4.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono
determinate,  nel  rispetto  dei  criteri  di  contenimento  di spesa
dettati   dall'articolo 3  del  presente  regolamento,  le  modalita'
organizzative,  gestionali,  contabili e di funzionamento del Nucleo.
Con il medesimo decreto sono determinate la remunerazione dei membri,
in  armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi
per  attivita'  di  pari qualificazione professionale, il numero e le
professionalita' dei dipendenti, appartenenti al Ministero del lavoro
e  della previdenza sociale o ad altre amministrazioni dello Stato da
impiegare  presso  il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del
distacco.
  5.  Al  coordinamento del personale della struttura di supporto del
Nucleo  e'  preposto,  senza  incremento della dotazione organica, un
dirigente  di  seconda  fascia  in  servizio  presso il Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  per le
politiche  previdenziali.  Nei  limiti  delle  risorse  di  cui  alla
specifica  autorizzazione  di  spesa  il  Nucleo  puo'  avvalersi  di
professionalita'  tecniche  esterne per lo studio e l'approfondimento
di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.   87,   quinto   comma,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  ed  emanare  i  decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300  (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
          dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art  1,  comma 6,  del  decreto-legge
          18 maggio  2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di
          riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
          dei    Ministri   e   dei   Ministeri),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  17 luglio 2006, n. 233, e' il
          seguente:
              «6.   E'  istituito  il  Ministero  della  solidarieta'
          sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
          risorse   finanziarie,   strumentali  e  di  personale:  le
          funzioni   attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  dall'art.  46, comma 1, lettera c), del
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in materia di
          politiche  sociali  e  di  assistenza,  fatto  salvo quanto
          disposto  dal  comma 19 del presente articolo; i compiti di
          vigilanza  dei  flussi di entrata dei lavoratori esteri non
          comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46
          del  citato  decreto  legislativo  n.  300  del 1999, e neo
          comunitari,   nonche'  i  compiti  di  coordinamento  delle
          politiche  per  l'integrazione  degli  stranieri immigrati.
          Restano  ferme  le  attribuzioni del Ministero del lavoro e
          della   previdenza   sociale   in   materia   di  politiche
          previdenziali.  Con il decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
          individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
          aventi  natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle
          funzioni  di  indirizzo  e vigilanza sugli enti di settore;
          possono  essere, altresi', individuate forme di avvalimento
          per  l'esercizio  delle  rispettive funzioni. Sono altresi'
          trasferiti  al Ministero della solidarieta' sociale, con le
          inerenti  risorse  finanziarie  e con l'Osservatorio per il
          disagio  giovanile  legato alle tossicodipendenze di cui al
          comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri. L'art. 6-bis del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il
          personale  in  servizio  presso  il  soppresso dipartimento
          nazionale  per  le  politiche  antidroga  e' assegnato alle
          altre   strutture   della   Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  fatto  comunque  salvo quanto previsto dall'art.
          12,  comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          e  successive  modificazioni.  Sono,  infine, trasferite al
          Ministero della solidarieta' sociale le funzioni in materia
          di  Servizio  civile  nazionale  di cui alla legge 8 luglio
          1998,  n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto
          legislativo  5 aprile  2002,  n.  77, per l'esercizio delle
          quali   il  Ministero  si  avvale  delle  relative  risorse
          finanziarie,  umane  e  strumentali.  Il Ministro esercita,
          congiuntamente   con   il   Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
          nazionale italiana del programma comunitario gioventu'.».
              - Il  testo  dell'art.  29  del  decreto-legge 4 luglio
          2006,   n.   223  (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248, e' il seguente:
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
          aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter) previsione  di  una  relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo dell'art. 1, comma 44 della legge 8 agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio e complementare), e' il seguente:
              «Art.  1  (Principi  generali;  sistema  di calcolo dei
          trattamenti   pensionistici   obbligatori  e  requisiti  di
          accesso; regime dei cumuli). - (Omissis).
              44.  E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  un  Nucleo  di
          valutazione   della  spesa  previdenziale  con  compiti  di
          osservazione    e   di   controllo   dei   singoli   regimi
          assicurativi,   degli  andamenti  economico-finanziari  del
          sistema  previdenziale  obbligatorio,  delle  dinamiche  di
          correlazione  tra  attivi  e  pensionati,  e  dei flussi di
          finanziamento  e  di  spesa,  anche  con  riferimento  alle
          singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica
          in    funzione    della    stabilizzazione    della   spesa
          previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
                a) ad  informare  il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  sulle  vicende  gestionali che possono
          interessare   l'esercizio   di   poteri   di  intervento  e
          vigilanza;
                b) a  riferire  periodicamente  al  predetto Ministro
          sugli   andamenti   gestionali  formulando,  se  del  caso,
          proposte di modificazioni normative;
                c) a    programmare   ed   organizzare   ricerche   e
          rilevazioni   anche   mediante   acquisizione   di  dati  e
          informazioni presso ciascuna delle gestioni;
                d) a  predisporre  per  gli  adempimenti  di  cui  al
          comma 46     relazioni     in     ordine    agli    aspetti
          economico-finanziari   e  gestionali  inerenti  al  sistema
          pensionistico pubblico;
                e) a  collaborare  con  il Ministro del tesoro per la
          definizione  del conto della previdenza di cui all'art. 65,
          comma 1,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni e integrazioni;
                f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11».
              - Si riporta il comma 45 dell'art. 1 della legge n. 335
          del 1995, come modificato dal presente decreto:
              «45.  Per  il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il
          compenso  ai componenti, nonche' l'effettuazione di studi e
          ricerche   ai   sensi   del   comma 44,  lettera c),  anche
          attraverso  convenzioni  e borse di studio presso il Nucleo
          medesimo,  e'  autorizzata  la  spesa di lire 1.500 milioni
          annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni
          1996  e  1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo
          delle  proiezioni  per  i medesimi anni dell'accantonamento
          relativo   al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997
          al  capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero
          del tesoro per l'anno 1995.».
              - Il testo dell'art. 1, comma 21, della legge 23 agosto
          2004,  n.  243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al
          Governo  nel  settore  della  previdenza  pubblica,  per il
          sostegno  alla  previdenza  complementare e all'occupazione
          stabile  e  per  il  riordino  degli  enti di previdenza ed
          assistenza   obbligatoria),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 settembre 2004, n. 222, e' il seguente:
              «21. All'art. 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n.
          335,  e  successive modificazioni, i primi tre periodi sono
          sostituiti  dai  seguenti: «Il Nucleo di valutazione di cui
          al  comma 44  e'  composto  da  non  piu'  di 20 membri con
          particolare    competenza    ed   esperienza   in   materia
          previdenziale  nei  diversi  profili  giuridico, economico,
          statistico  ed  attuariale  nominati  per  un  periodo  non
          superiore  a  quattro  anni,  rinnovabile,  con decreto del
          Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
          con   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze.  Il
          presidente  del Nucleo, che coordina l'intera struttura, e'
          nominato  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle
          politiche  sociali.  Con  decreto del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,  sono  determinate  le
          modalita'  organizzative  e di funzionamento del Nucleo, la
          remunerazione  dei membri in armonia con i criteri correnti
          per  la  determinazione  dei compensi per attivita' di pari
          qualificazione    professionale,    il    numero    e    le
          professionalita'  dei  dipendenti appartenenti al Ministero
          del   lavoro   e   delle   politiche  sociali  o  di  altre
          amministrazioni  dello  Stato da impiegare presso il Nucleo
          medesimo  anche  attraverso  l'istituto  del  distacco.  Al
          coordinamento del personale della struttura di supporto del
          Nucleo   e'   preposto  senza  incremento  della  dotazione
          organica  un dirigente di seconda fascia in servizio presso
          il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali. Nei
          limiti  delle  risorse di cui alla specifica autorizzazione
          di  spesa  il  Nucleo  puo'  avvalersi  di professionalita'
          tecniche  esterne  per  lo  studio  e  l'approfondimento di
          questioni   attinenti  le  competenze  istituzionali  dello
          stesso.».
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma 763  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2007), e' il seguente:
              «763.  All'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
          n.  335,  il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai
          seguenti: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati
          dal  decreto  legislativo  30 giugno  1994,  n.  509, e dal
          decreto   legislativo  10 febbraio  1996,  n.  103,  e  con
          esclusione    delle   forme   di   previdenza   sostitutive
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  allo  scopo di
          assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
          previsto   dall'art.   2,  comma 2,  del  suddetto  decreto
          legislativo  n.  509 del 1994, la stabilita' delle gestioni
          previdenziali  di cui ai predetti decreti legislativi e' da
          ricondursi  ad  un  arco  temporale  non inferiore a trenta
          anni.  Il  bilancio  tecnico  di  cui  al  predetto art. 2,
          comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sentite  le associazioni e le fondazioni interessate, sulla
          base  delle  indicazioni  elaborate dal Consiglio nazionale
          degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa
          previdenziale.  In esito alle risultanze e in attuazione di
          quanto disposto dal suddetto art. 2, comma 2, sono adottati
          dagli  enti  medesimi,  i  provvedimenti  necessari  per la
          salvaguardia  dell'equilibrio finanziario di lungo termine,
          avendo presente il principio del pro rata in relazione alle
          anzianita'  gia'  maturate rispetto alla introduzione delle
          modifiche  derivanti  dai provvedimenti suddetti e comunque
          tenuto  conto  dei  criteri di gradualita' e di equita' fra
          generazioni.   Qualora  le  esigenze  di  riequilibrio  non
          vengano  affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e
          la  valutazione  del  Nucleo  di  valutazione  della  spesa
          previdenziale,  possono  essere  adottate  le misure di cui
          all'art.  2,  comma 4,  del  decreto  legislativo 30 giugno
          1994, n. 509». Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni
          in  materia  previdenziale  adottati  dagli  enti di cui al
          presente  comma ed  approvati dai Ministeri vigilanti prima
          della data di entrata in vigore della presente legge.».