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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006, n. 211

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/6/2006
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-6-2006
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n.  448 ed, in particolare,
l'articolo 27  relativo  alla  fornitura gratuita, totale o parziale,
dei  libri  di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole
dell'obbligo e secondarie superiori;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, recante disposizioni di
attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    Visti  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
integrazioni   e   modifiche,  concernente  i  criteri  unificati  di
valutazione  della  situazione  economica  dei  soggetti  richiedenti
prestazioni  sociali  agevolate  ed  il  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  18 maggio  2001,  con  il  quale sono stati
approvati  i  modelli  tipo  della  dichiarazione sostitutiva unica e
dell'attestazione, con relative istruzioni;
    Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
    Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;
    Preso  atto della sentenza 21 dicembre 2001, n. 419, con la quale
la   Corte   Costituzionale   annullava,   per   quanto  di  ragione,
l'articolo 3,  comma 1  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  320  del  1999,  con  le  tabelle  ad  esso  allegate e
l'articolo 1,  commi 1  e  2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  226 del 2000, laddove escludevano dal beneficio le
Province autonome di Trento e Bolzano;
    Ritenuto  di  recepire,  con il presente regolamento, i contenuti
della sentenza della Corte Costituzionale n. 419 del 2001;
    Visti  la  legge  costituzionale  26 febbraio  1948, n. 4, che ha
approvato lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e il Titolo
III,  Capo  V del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio
1982, n. 182, in materia di assistenza scolastica;
    Visti  la  legge  costituzionale  31 gennaio  1963,  n. 1, che ha
approvato  lo  Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e
il  Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1975, n. 902, in materia di assistenza scolastica;
    Visti  i  decreti  del  Capo  del  Dipartimento per i servizi nel
territorio  del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del
30 agosto  2002  e  prot.  n. 1932 del 16 luglio 2003 e i decreti del
Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno 2004 e
prot.  n.  571  del  22 marzo  2005  con  i  quali,  nelle more della
definizione  del  presente  provvedimento, si disponeva d'urgenza, in
esecuzione  del giudicato, inserendo nelle ripartizioni relative agli
esercizi  finanziari  2002,  2003,  2004  e  2005 anche le suindicate
Province,  previo  accantonamento cautelare delle somme eventualmente
assegnabili,  rispettivamente,  alle  Regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle  d'Aosta  egualmente  preterite  nei  provvedimenti  originari,
ancorche' non ricorrenti;
    Preso  atto  delle  richieste d'inserimento nel piano di riparto,
pervenute,  nel contempo, anche dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle  d'Aosta  e  della  permanenza  delle  medesime basi di calcolo
adottate nelle precedenti ripartizioni, confermata dall'ISTAT;
    Ritenuta  l'opportunita',  a  fronte delle considerazioni addotte
nel  giudicato, di estenderne gli effetti alle Regioni Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta;
    Considerata,   altresi',  la  necessita'  di  non  assegnare,  in
un'unica soluzione, importi ultronei rispetto alle obiettive esigenze
e  tali  da  sottrarre  contestualmente, alle restanti Regioni, somme
eccessive  ostacolando, cosi', l'adeguato soddisfacimento dei bisogni
dell'utenza  del  servizio  scolastico,  facente capo, peraltro, alla
fascia piu' debole delle rispettive realta' territoriali;
    Acquisito  il  parere  espresso dalla Conferenza Stato, Regioni e
Province autonome nella seduta del 16 giugno 2005;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
    Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
Deputati  e  del  Senato  della  Repubblica, espressi rispettivamente
nelle sedute del 10 novembre 2005 e 19 ottobre 2005;
    Sulla  proposta  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'interno;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
    1.  All'articolo 3,  comma 1-bis,  del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  5 agosto  1999, n. 320, come modificato dal
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n.
226,  e'  aggiunto,  alla  fine,  il  seguente  periodo:  «I relativi
provvedimenti  sono  adottati  con  decreto del dirigente preposto al
competente  Ufficio  di  livello  dirigenziale generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
          lo sviluppo», e' il seguente:
              «Art.  27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). - 1.
          Nell'anno   scolastico  1999-2000  i  comuni  provvedono  a
          garantire  la  gratuita',  totale  o parziale, dei libri di
          testo  in  favore  degli  alunni  che  adempiono  l'obbligo
          scolastico  in  possesso  dei  requisiti richiesti, nonche'
          alla  fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
          agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
          dei  requisiti  richiesti.  Con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro della
          pubblica   istruzione,   previo   parere  della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
          Commissioni  parlamentari,  sono  individuate  le categorie
          degli  aventi  diritto  al  beneficio,  applicando,  per la
          valutazione  della  situazione economica dei beneficiari, i
          criteri  di  cui  al  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          109,    in    quanto   compatibili,   con   le   necessarie
          semplificazioni ed integrazioni.
              2.  Le  regioni,  nel  quadro  dei principi dettati dal
          comma 1,  disciplinano  le  modalita'  di  ripartizione  ai
          comuni   dei   finanziamenti  previsti  che  sono  comunque
          aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a tal fine alla
          data  di entrata in vigore della presente legge. In caso di
          inadempienza  delle  regioni,  le  somme  sono direttamente
          ripartite   tra   i   comuni   con   decreto  del  Ministro
          dell'interno,  di  intesa  con  il  Ministro della pubblica
          istruzione,   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
              3.  Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da
          adottare   entro  il  30 giugno  1999,  sono  emanate,  nel
          rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme
          e  le  avvertenze tecniche per la compilazione del libro di
          testo  da  utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere
          dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per l'individuazione
          dei  criteri  per  la  determinazione  del  prezzo  massimo
          complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun
          anno,  da  assumere  quale  limite  all'interno del quale i
          docenti debbono operare le proprie scelte.
              4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e
          631,  commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi
          alla  materia  dei  libri  di  testo  fino  a  tutto l'anno
          scolastico  1999-2000,  al termine del quale sono abrogate.
          L'art.  156,  comma 2,  e l'art. 631, comma 2, dello stesso
          testo  unico  si  intendono  riferiti  a  tutta  la  scuola
          dell'obbligo.
              5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per
          l'anno l999.».
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          5 agosto   1999,   n.   320,   reca:  «Regolamento  recante
          disposizioni   di   attuazione  dell'art.  27  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  sulla  fornitura  gratuita  o
          semigratuita di libri di testo».
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          4 luglio  2000, n. 226, reca: «Regolamento recante conferma
          con  modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri   5 agosto   1999,   n.   320,   concernente
          disposizioni   di   attuazione  dell'art.  27  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  sulla  fornitura  gratuita  o
          semigratuita di libri di testo».
              - Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, reca:
          «Definizioni  di  criteri  unificati  di  valutazione della
          situazione    economica   dei   soggetti   che   richiedono
          prestazioni   sociali  agevolate,  a  norma  dell'art.  59,
          comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          18 maggio  2001, reca: «Approvazione dei modelli-tipo della
          dichiarazione   sostitutiva   unica   e  dell'attestazione,
          nonche'  delle  relative  istruzioni per la compilazione, a
          norma   dell'art.   4,  comma 6,  del  decreto  legislativo
          31 marzo   1998,   n.  109,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo 3 maggio 2000, n. 130».
              - La  legge  10 marzo  2000, n. 62, reca: «Norme per la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione».
              - La  legge  28 marzo  2003,  n.  53,  reca: «Delega al
          Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
          sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
          in materia di istruzione e formazione professionale».
              - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, reca:
          «Statuto speciale per la Valle d'Aosta».
              -  Il  testo  del  Titolo  III,  Capo V del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme
          di  attuazione  dello  statuto speciale della regione Valle
          d'Aosta  per  la estensione alla regione delle disposizioni
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616  e della normativa relativa agli enti soppressi con
          l'art.  1-bis  del  decreto-legge  18 agosto  1978, n. 481,
          convertito  nella  legge  21 ottobre  1978,  n. 641), e' il
          seguente:
              «Capo V - Assistenza scolastica.
              Art.   23   (Assistenza   scolastica).  -  Le  funzioni
          amministrative   nella   materia   relativa  all'assistenza
          scolastica,   comprese  nelle  attribuzioni  della  regione
          previste    dall'art.    3,    lettera g),    della   legge
          costituzionale  26 febbraio 1948, n. 4, concernono tutte le
          strutture,  i servizi e le attivita' destinate a facilitare
          mediante  erogazioni  e  provvidenze  in  denaro o mediante
          servizi  individuali o collettivi, a favore degli alunni di
          istituzioni  scolastiche  pubbliche  o  private,  anche  se
          adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per
          gli  studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi,
          la prosecuzione degli studi.
              Le   funzioni  suddette  concernono  tra  l'altro:  gli
          interventi  di  assistenza medico-psichica; l'assistenza ai
          minorati  psico-fisici;  l'erogazione gratuita dei libri di
          testo  per  la  scuola d'obbligo; l'assistenza scolastica a
          favore degli studenti universitari.».
              - La  legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, reca:
          «Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.».
              - Il  testo  del  titolo  IV del decreto del Presidente
          della  Repubblica  25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed
          integrazione   delle  norme  di  attuazione  dello  statuto
          speciale   della  regione  Friuli-Venezia  Giulia),  e'  il
          seguente:
              «Titolo IV - Assistenza scolastica.
              Art.  7.  - Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia
          Giulia,  relativamente al suo territorio, tutte le funzioni
          amministrative   in   materia   di  assistenza  scolastica,
          previste  dagli  articoli 1,  2,  3 e 5, secondo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n.
          3.
              Si  applica  anche  alla  regione Friuli-Venezia Giulia
          l'art.  6,  primo  comma,  del decreto del Presidente della
          Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.».
              - Il  testo dei decreti del Capo del Dipartimento per i
          servizi   nel   territorio  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932
          del  16 luglio 2003 e dei decreti del Capo del Dipartimento
          per    l'istruzione    del    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno
          2004  e  prot. n. 571 del 22 marzo 2005 e' consultabile sul
          sito  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca al seguente indirizzo: www.istruzione.it
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del citato decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n.
          320:, come modificato dal presente decreto:
              «Art.  3  (Ripartizione dei fondi tra le regioni). - 1.
          Le  somme  oggetto  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'art.  27,  comma 5,  della legge 23 dicembre 1998, 448,
          sono  ripartite tra le regioni in ragione della percentuale
          di  famiglie  con  reddito netto fino a 30 milioni rilevata
          dall'ISTAT  sulla  base  dell'analisi  dei consumi, secondo
          quanto indicato alle allegate tabelle A[1] e A[2] .
              1-bis. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, le
          somme   indicate   nelle   predette  tabelle  si  intendono
          modificate   in  relazione  agli  ultimi  dati  disponibili
          rilevati  dall'ISTAT  ed in proporzione alle disponibilita'
          annuali  iscritte  nello  stato di previsione del Ministero
          dell'interno.
              I  relativi provvedimenti sono adottati con decreto del
          dirigente   preposto   al  competente  ufficio  di  livello
          dirigenziale   generale   del   Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca.
              2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate alle regioni
          all'atto  della trasmissione dei piani di riparto ai comuni
          e   al  Ministero  dell'interno  da  effettuarsi  entro  il
          15 luglio.
              3.  Singole  regioni, allo scopo di rendere quanto piu'
          possibile  rapido  ed efficace nei confronti delle famiglie
          le   procedure  attuative  del  presente  decreto,  possono
          richiedere  all'amministrazione  dell'interno  di rimettere
          direttamente  ai  comuni  le quote loro assegnate dal piano
          regionale di riparto.
              4.  Ove le regioni non provvedano a trasmettere i piani
          di  riparto,  a  norma  del comma 2, entro il 15 luglio, le
          somme  ripartite  a  norma  del  comma 1  sono assegnate ed
          erogate  ai  comuni  dal  Ministero dell'interno sulla base
          degli  indici  di  degrado e della popolazione residente in
          eta'  scolare  considerati  a livello regionale secondo gli
          ultimi dati disponibili.
              5.   Ai   sensi  dell'art.  27,  comma 2,  della  legge
          23 dicembre  1998  n.  448,  le somme di cui al comma 2 del
          presente decreto sono comunque aggiuntive rispetto a quelle
          gia'  destinate  dalle  regioni  alla  fornitura,  anche in
          comodato, di libri di testo sulla base di legge nazionale o
          regionale.
              6.  Alla  fornitura  dei libri acquistati con i fondi a
          carico  dei  Ministero della pubblica istruzione si applica
          lo  sconto  determinato ai sensi dell'art. 1, ultimo comma,
          della legge 10 agosto 1964, n. 719.».