stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 3

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2004)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  20-1-1972

Art. 6


Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data del 31 dicembre 1971 sono assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e per il quinquennio previsto dal successivo art. 6 della medesima legge, alle direzioni didattiche delle province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario per servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, restano in tale posizione, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo 6, fino a quando i competenti organi regionali non abbiano diversamente provveduto in ordine ai servizi anzidetti.
Detti insegnanti su loro richiesta possono essere trasferiti alla Regione nel cui territorio trovasi il patronato od il consorzio presso cui prestano servizio ai sensi del precedente comma.
Nei confronti dei predetti insegnanti si applicano le disposizioni dei successivi articoli 17, 19 e 20, in quanto compatibili con il loro particolare stato giuridico.