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LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1213

Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/1974)
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Testo in vigore dal:  7-1-1968

Art. 3


Insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, fino ad un contingente di 1.435 unità, comprese quelle di cui all'art. 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261, possono essere assegnati, a domanda, alle direzioni didattiche della provincia di appartenenza, per servizio da svolgere presso i patronati scolastici comunali e i consorzi provinciali dei patronati scolastici, per i compiti di istituto dei medesimi.
La ripartizione del contingente, di cui al primo comma, è disposta fra le varie province, in proporzione alla popolazione scolastica, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Gli insegnanti, secondo l'aliquota fissata per ciascuna provincia a termini del secondo comma, verranno impiegati dal provveditore agli studi in zone dal medesimo stabilite in relazione alla popolazione scolastica assistibile, che comprenderanno anche più di un patronato, nel numero disponibile dopo che sia stato assegnato un insegnante per il consorzio provinciale dei patronati e non più di due insegnanti per il patronato dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
L'assegnazione, di cui al primo comma, è disposta dal provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria che terrà conto degli appositi corsi di qualificazione organizzati dal Ministero della pubblica istruzione e dai consorzi provinciali dei patronati scolastici.
Il provveditore assegna i singoli insegnanti alla direzione didattica del comune sede del patronato o del consorzio presso il quale gli insegnanti stessi presteranno servizio. Nel caso di comune con più direzioni didattiche, gli insegnanti hanno facoltà di indicare al provveditore agli studi la direzione didattica alla quale desiderano essere assegnati.
I direttori didattici, alla cui direzione verranno assegnati insegnanti per il titolo previsto dal primo comma, accerteranno che i medesimi prestino effettivo servizio presso il patronato o il consorzio. Qualora risulti che l'attività per il patronato o il consorzio non assorba il normale orario di servizio degli insegnanti, i direttori potranno utilizzare gli insegnanti medesimi, limitatamente al tempo disponibile, per i servizi della direzione didattica.