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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 157

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/5/2006
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Testo in vigore dal: 12-5-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 10,  comma 4,  della legge 6 luglio 2002, n. 137,
recante  delega  al Governo per l'adozione di disposizioni correttive
ed  integrative dei decreti emanati ai sensi del comma 1 del medesimo
articolo;
  Visto  il  Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2006;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Modifiche  all'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
                                 42
  1.  All'articolo 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6 le parole: «conferite alle regioni» sono sostituite
dalle seguenti: «esercitate dallo Stato e dalle regioni»;
    b) al  comma 7  le  parole:  «di  cui  ai»  sono sostituite dalle
seguenti: «esercitate dalle regioni ai sensi dei».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            - Il  testo  dell'art.  10,  comma 4 della legge 6 luglio
          2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del
          Governo  e  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
          nonche'   di  enti  pubblici),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  158  dell'8  luglio  2002,  come  modificato
          dall'art.  1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
          2003,  e  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 17
          aprile  2003, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          92 del 19 aprile 2003, e' il seguente:
              «4.  Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
          rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
          medesime  procedure  di cui al presente articolo, entro due
          anni dalla data della loro entrata in vigore.».
              - Il   decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,
          (Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  ai  sensi
          dell'art.   10  della  legge  6 luglio  2002,  n.  137)  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.
              - Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti
          pubblici  territoriali  in materia di tutela del patrimonio
          culturale).  -  1.  Le regioni, nonche' i comuni, le citta'
          metropolitane  e  le province, di seguito denominati «altri
          enti  pubblici  territoriali»,  cooperano  con il Ministero
          nell'esercizio  delle  funzioni  di tutela in conformita' a
          quanto  disposto  dal  Titolo  I  della  Parte  seconda del
          presente codice.
              2.  Le  funzioni di tutela previste dal presente codice
          che  abbiano  ad  oggetto manoscritti, autografi, carteggi,
          documenti,  incunaboli,  raccolte librarie non appartenenti
          allo  Stato  o  non sottoposte alla tutela statale, nonche'
          libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono
          esercitate dalle regioni.
              3.  Sulla  base di specifici accordi od intese e previo
          parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
          Bolzano,  di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»,
          le  regioni  possono esercitare le funzioni di tutela anche
          su raccolte librarie private, nonche' su carte geografiche,
          spartiti  musicali, fotografie, pellicole o altro materiale
          audiovisivo,   con   relativi   negativi   e  matrici,  non
          appartenenti allo Stato.
              4.  Nelle  forme  previste dal comma 3 e sulla base dei
          principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere
          individuate  ulteriori forme di coordinamento in materia di
          tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
              5.   Gli   accordi   o   le  intese  possono  prevedere
          particolari  forme  di  cooperazione  con  gli  altri  enti
          pubblici territoriali.
              6.  Le  funzioni  amministrative  di  tutela  dei  beni
          paesaggistici  sono  esercitate dallo Stato e dalle regioni
          secondo  le  disposizioni  di  cui  alla  Parte  terza  del
          presente codice.
              7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni
          ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le
          potesta'   di   indirizzo   e  di  vigilanza  e  il  potere
          sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.».