LEGGE 6 luglio 2002, n. 137

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici.

note: Entarta in vigore della legge: 23-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2006)
Testo in vigore dal: 1-3-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10
      Delega per il riassetto e la codificazione in materia di
           beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
              proprieta' letteraria e diritto d'autore

  1.  Ferma  restando  la  delega  di  cui all'articolo 1, per quanto
concerne  il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto  e,  limitatamente  alla lettera a), la codificazione delle
disposizioni legislative in materia di:
    a) beni culturali e ambientali;
    b) cinematografia;
    c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
    d) sport;
    e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi
o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  si attengono ai
seguenti principi e criteri direttivi:
    a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
    b)   adeguamento   alla  normativa  comunitaria  e  agli  accordi
internazionali;
    c)  miglioramento  dell'efficacia  degli interventi concernenti i
beni  e  le  attivita'  culturali,  anche  allo  scopo  di conseguire
l'ottimizzazione   delle   risorse  assegnate  e  l'incremento  delle
entrate;  chiara  indicazione  delle  politiche pubbliche di settore,
anche  ai  fini  di  una significativa e trasparente impostazione del
bilancio;  snellimento  e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
    d)  quanto  alla  materia  di  cui  alla  lettera a) del comma 1:
aggiornare   gli   strumenti   di   individuazione,  conservazione  e
protezione  dei  beni  culturali  e  ambientali,  anche attraverso la
costituzione  di  fondazioni  aperte  alla partecipazione di regioni,
enti  locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza
determinare   ulteriori  restrizioni  alla  proprieta'  privata,  ne'
l'abrogazione  degli  strumenti attuali e, comunque, conformandosi al
puntuale   rispetto  degli  accordi  internazionali,  soprattutto  in
materia  di  circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi
offerti  anche  attraverso  la  concessione  a soggetti diversi dallo
Stato   mediante   la   costituzione   di   fondazioni   aperte  alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti
pubblici  e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera
b-bis)  del  comma  1  dell'articolo  10  del  decreto legislativo 20
ottobre  1998,  n.  368,  e  successive  modificazioni;  adeguare  la
disciplina  degli  appalti  di  lavori  pubblici  concernenti  i beni
culturali,   modificando  le  soglie  per  il  ricorso  alle  diverse
procedure  di  individuazione del contraente in maniera da consentire
anche   la   partecipazione   di   imprese  artigiane  di  comprovata
specializzazione    ed   esperienza,   ridefinendo   i   livelli   di
progettazione  necessari  per  l'affidamento  dei lavori, definendo i
criteri  di  aggiudicazione  e prevedendo la possibilita' di varianti
oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle
caratteristiche  oggettive  e alle esigenze di tutela e conservazione
dei  beni;  ridefinire  le  modalita' di costituzione e funzionamento
degli  organismi  consultivi  che intervengono nelle procedure per la
concessione  di  contributi  e  agevolazioni  in  favore  di  enti ed
istituti   culturali,  al  fine  di  una  precisa  definizione  delle
responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di separazione
fra  amministrazione  e  politica  e  con  particolare  attenzione ai
profili  di incompatibilita'; individuare forme di collaborazione, in
sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attivita'
culturali  e  della  difesa,  per la realizzazione di opere destinate
alla difesa militare;
    e)  quanto  alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1:
razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche
mediante  soppressione,  accorpamento  e  riduzione  del numero e dei
componenti;  snellire  le  procedure di liquidazione dei contributi e
ridefinire   le  modalita'  di  costituzione  e  funzionamento  degli
organismi  che  intervengono  nelle  procedure  di individuazione dei
soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli
stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti
di  settore;  rivedere  il  sistema  dei controlli sull'impiego delle
risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
    f)  quanto  alla  materia  di  cui  alla  lettera d) del comma 1:
armonizzare  la  legislazione  ai principi generali a cui si ispirano
gli  Stati  dell'Unione  europea  in  materia di doping; riordinare i
compiti  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo, assicurando negli
organi  anche  la  rappresentanza  delle  regioni  e  delle autonomie
locali;   garantire  strumenti  di  finanziamento  anche  a  soggetti
privati;
    g)  quanto  alla  materia  di  cui  alla  lettera e) del comma 1:
riordinare,  anche  nel  rispetto  dei  principi  e criteri direttivi
indicati  all'articolo  14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo
1997,  n. 59, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), il
cui  statuto  dovra'  assicurare  un'adeguata  presenza degli autori,
degli  editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente
e  la  massima  trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti
dall'esazione   dei   diritti   d'autore   tra  gli  aventi  diritto;
armonizzare  la legislazione relativa alla produzione e diffusione di
contenuti  digitali e multimediali e di software ai principi generali
a  cui  si  ispira  l'Unione europea in materia di diritto d'autore e
diritti connessi.
  3.  I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente
le  disposizioni  sostituite  o  abrogate, fatta salva l'applicazione
dell'articolo  15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse
al  codice  civile.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono
adottati,  sentita  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, previo parere delle
Commissioni  parlamentari competenti per materia, resi nel termine di
sessanta  giorni  dal  ricevimento  della relativa richiesta. Decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  4.  Disposizioni  correttive ed integrative dei decreti legislativi
di  cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi
principi  e  criteri  direttivi e con le medesime procedure di cui al
presente  articolo,  ((entro  quattro  anni))  dalla  data della loro
entrata in vigore.