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DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. 24

Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2003, n. 82 (in G.U. 19/04/2003, n.92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2005)
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Testo in vigore dal:  20-4-2003
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Art. 1-bis

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1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è sostituito dal seguente:
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
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