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DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. 24

Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2003, n. 82 (in G.U. 19/04/2003, n.92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2005)
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Testo in vigore dal: 24-11-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
ripartizione  annuale delle quote del Fondo unico per lo spettacolo e
di  erogare,  in  tempi  brevi,  i  contributi  statali  ai  soggetti
destinatari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali
di  cui  all'articolo  117  della  Costituzione fissi i criteri e gli
ambiti  di  competenza  dello  Stato,  i  criteri  e  le modalita' di
erogazione  dei  contributi alle attivita' dello spettacolo, previsti
dalla  legge  30  aprile  1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione
annuale  del  Fondo  unico per lo spettacolo sono stabiliti ((. . .))
con  decreti  del  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali non
aventi natura regolamentare.
  2.  Il  regolamento  di cui al decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali 4 novembre 1999, n. 470, e' abrogato.