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DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
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Testo in vigore dal:  15-1-2004

Art. 5

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
«Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24 del codice civile.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 5 (Partecipazione). - 1. Partecipano alla Società di cultura il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed il comune di Venezia.
2. Alla Società di cultura partecipano altresì soggetti privati e gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, secondo modalità disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività a fini di lucro nei medesimi settori culturali della società. Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24 del codice civile.».
- Il testo dell'art. 24 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, è il seguente:
«Art. 24 (Recesso ed esclusione degli associati). - La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.».