DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
Testo in vigore dal: 15-1-2004
                               Art. 5.
  1.  All'articolo 5  del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19,
al comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
  «Nei  loro  confronti trovano applicazione, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui all'articolo 24 del codice civile.».
          Note all'art. 5:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 5 del citato decreto
          legislativo  29 gennaio  1998,  n.  19, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              «Art.   5   (Partecipazione).  -  1.  Partecipano  alla
          Societa'  di  cultura  il  Ministero per i beni culturali e
          ambientali,  la  regione Veneto, la provincia di Venezia ed
          il comune di Venezia.
              2.   Alla  Societa'  di  cultura  partecipano  altresi'
          soggetti  privati  e  gli enti conferenti di cui al decreto
          legislativo  20 novembre  1990,  n.  356, secondo modalita'
          disciplinate  dallo  statuto,  con  esclusione  di  persone
          fisiche o giuridiche che svolgono attivita' a fini di lucro
          nei  medesimi  settori  culturali  della societa'. Nei loro
          confronti  trovano applicazione, per quanto compatibili, le
          disposizioni di cui all'art. 24 del codice civile.».
              - Il  testo  dell'art.  24 del codice civile, approvato
          con   regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  262,  pubblicato
          nell'edizione   straordinaria   della   Gazzetta  Ufficiale
          4 aprile 1942, n. 79, e' il seguente:
              «Art.  24 (Recesso ed esclusione degli associati). - La
          qualita'  di  associato  non e' trasmissibile, salvo che la
          trasmissione  sia  consentita dall'atto costitutivo o dallo
          statuto.
              L'associato  puo'  sempre recedere dall'associazione se
          non  ha  assunto  l'obbligo  di  farne  parte  per un tempo
          determinato.   La  dichiarazione  di  recesso  deve  essere
          comunicata  per  iscritto  agli amministratori e ha effetto
          con lo scadere dell'anno in corso, purche' sia fatta almeno
          tre mesi prima.
              L'esclusione  d'un associato non puo' essere deliberata
          dall'assemblea  che  per  gravi  motivi;  l'associato  puo'
          ricorrere  all'autorita'  giudiziaria  entro  sei  mesi dal
          giorno in cui gli e' stata notificata la deliberazione.
              Gli  associati,  che  abbiano  receduto  o  siano stati
          esclusi  o  che  comunque  abbiano  cessato  di appartenere
          all'associazione,   non   possono   ripetere  i  contributi
          versati,   ne'   hanno   alcun   diritto   sul   patrimonio
          dell'associazione.».