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DECRETO-LEGGE 6 marzo 2006, n. 68

Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonchè disposizioni finanziarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2006, n. 127 (in G.U. 29/03/2006, n.74).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2006)
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Testo in vigore dal: 3-4-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per fronteggiare gravi crisi occupazionali;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
adottare misure per la rimodulazione di talune dotazioni finanziarie,
per  la  funzionalita' dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, nonche' per la messa in sicurezza di grandi dighe;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Al  fine di garantire l'occupabilita' dei lavoratori adulti che
compiono  cinquanta  anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la
propria  agenzia  tecnica  strumentale  Italia  lavoro,  un Programma
sperimentale  per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di
3.000  lavoratori  sulla  base  di accordi sottoscritti entro il ((31
maggio  2006)) tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
le   organizzazioni   comparativamente   piu'   rappresentative   dei
lavoratori  e  le  imprese,  ove  non abbiano cessato l'attivita'. Il
Programma  si  articola  nei  periodi di cui al comma 3. Tali accordi
individuano  i  lavoratori  che,  previa  cessazione  del rapporto di
lavoro,   passano  al  Programma  di  reimpiego  e  le  modalita'  di
partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonche'
gli  obiettivi  di  reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali approva entro il ((15 giugno 2006)) il piano
di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui
al presente comma.
  2.  Le  attivita'  orientate  al reimpiego dei lavoratori di cui al
comma  1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori
autorizzati  o  accreditati  ai  sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n. 276, anche avvalendosi
della  Borsa del lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al
Programma  lavoratori  in  esubero  ovvero, anche in raccordo con gli
operatori  autorizzati  o accreditati, dai centri per l'impiego delle
province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per
la  formazione  continua.  I soggetti pubblici operano sulla base dei
compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.
  3. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge  23  luglio 1991, n. 223, e al termine del triennio successivo,
gli  accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto
attiene  alle  attivita'  di  reimpiego  e,  sulla base dei risultati
raggiunti,   il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
procedera'  per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle
successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito
finalizzato al reimpiego.
  4.  Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma
di  cui al comma 1 e' assicurato per i periodi successivi a quelli di
cui  all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nella   misura   dell'ultima   mensilita'  di  mobilita'  erogata  al
lavoratore  interessato,  fino  al  perfezionamento  dei  processi di
fuoriuscita  dal Programma e comunque non oltre il raggiungimento dei
requisiti  di  cui  ai  commi da 6 a 9 dell'articolo 1 della legge 23
agosto  2004,  n.  243. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7,
commi  1  e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi
al  sostegno  al  reddito  dei  lavoratori  di  cui  al  comma 1, che
ricomprendono  la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle
imprese,  con  l'esclusione  delle  imprese sottoposte alle procedure
concorsuali di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
ed  alle  procedure  di  cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270,  ed  al  decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese
sono riservate 1.300 delle unita' indicate nel comma 1.
  5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui
all'articolo  15,  sesto  comma,  della legge 29 aprile 1949, n. 264,
come  modificato dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 19
dicembre  2002,  n. 297, si applica per i primi 24 mesi di attuazione
del Programma.
  6.   Ai  lavoratori  di  cui  al  comma  1  si  applica  l'articolo
1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3 dicembre 2004, n. 291 , tenendo conto
delle competenze acquisite dai lavoratori stessi.
  7.  All'articolo  1-quinquies  del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis.  Nei  casi  di cui al comma 1, i responsabili della attivita'
formativa,  le  agenzie  per  il  lavoro  ovvero  i  datori di lavoro
comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilita', al servizio
per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione
dalle  liste,  i  nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti
decaduti   dai   trattamenti   previdenziali.   A  seguito  di  detta
comunicazione  l'Inps  dichiara  la  decadenza  dai medesimi, dandone
comunicazione agli interessati.
1-ter.  Avverso  gli  atti  di  cui al comma 1-bis e' ammesso ricorso
entro   quaranta   giorni   alle  direzioni  provinciali  del  lavoro
territorialmente  competenti  che  decidono,  in  via definitiva, nei
trenta  giorni  successivi alla data di presentazione del ricorso. La
decisione   del  ricorso  e'  comunicata  all'Inps  e,  nel  caso  di
mobilita', al competente servizio per l'impiego.
1-quater.  La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis e' valutata
ai  fini  della verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta
da  parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma
5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.".
  8.  I  lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro
rapporto  di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel
Programma  di sostegno al reddito di cui al medesimo comma 1 nel caso
in  cui  questo  rapporto  di  lavoro  sia  venuto meno per cause non
imputabili alla volonta' del lavoratore.
  9.  I  lavoratori  di  cui  al  comma  1 possono prestare attivita'
lavorativa  temporanea  ed  occasionale  cumulando  il trattamento di
sostegno  al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel
limite  massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla
base  dell'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati  calcolato  dall'ISTAT.  Gli importi percepiti superiori al
limite  complessivo  di  cui  al  comma  1  riducono  l'ammontare del
trattamento  di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al
lavoratore  in  caso  di lavoro autonomo permane l'onere contributivo
per  l'ammontare  percepito  dal lavoratore con contestuale riduzione
percentuale  dell'accantonamento  da  parte  dell'INPS dei contributi
figurativi.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a
1.300.000  euro per l'anno 2006, a 2.600.000 euro per l'anno 2007 e a
15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere
sulle  risorse  di  cui  all'articolo  68, comma 4, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma
18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le predette risorse, pari a
1  milione  di  euro  per l'anno 2006, a 2 milioni di euro per l'anno
2007  e  a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, affluiscono
al  bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
e  ad esse viene data apposita evidenza contabile. L'INPS provvede al
monitoraggio  delle  domande di accesso al sostegno al reddito di cui
al  comma  4.  Le  risultanze  del  monitoraggio  sono  comunicate al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  anche  ai  fini  dell'adozione dei
provvedimenti  correttivi  di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure  correttive  da  assumere  ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera   i-quater),   della   medesima   legge   n.  468  del  1978.
Limitatamente  al  periodo  strettamente  necessario all'adozione dei
predetti  provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa
si  provvede  mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare
con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  degli
interventi  posti  a  carico  del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  11.  All'articolo  3,  comma  136,  primo  periodo,  della legge 24
dicembre  2003,  n.  350,  e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre  2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". A
tale  fine  e'  autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 35 milioni di
euro  a  valere  sul  Fondo  per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , come rifinanziato
dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.