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DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297

Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  30-1-2003

Art. 6

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Modalità di assunzione e adempimenti successivi). - 1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
7. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.".
2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.".
3. All'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo comma è sostituito dal seguente:
"I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.".
4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
Note all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è stato introdotto dall'art. 5 del presente decreto.
- Il testo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998.
- Il testo della legge 3 ottobre 1987, n. 398 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S.), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231.
- Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999.
- Il testo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1997.
- Il testo vigente dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), è stato introdotto dal comma 2 del presente articolo.
- Il testo vigente dell'art. 21, comma 1, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stato introdotto dal comma 3 del presente articolo.
- Il testo dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è il seguente:
"Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per quindici anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo quattro anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini I.V.A., ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.".
- Il testo dell'art. 5, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979, è il seguente:
"Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all'art. 20, primo comma, n. 2, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.".
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavoratori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
- 1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonché le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.
4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.
5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.
6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato art. 5.
7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere dei benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.
8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A quest'ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire i compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di centoquarantatre unità di cui due ufficiali, novanta unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, ventinove unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle centodue unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue quarantuno unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettori provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 21. - I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.
I datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando si tratti di braccianti giornalieri.".
- Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 si veda la nota all'art. 3.
- Il testo dell'art. 15, sesto comma, della citata legge n. 264 del 1949, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"I lavoratori licenziati da una azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi.".