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DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 317

Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 ottobre 1987, n. 398 (in G.U. 03/10/1987, n.231) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal:  24-9-2015
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Art. 2

(( (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero). ))
((
1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede:
a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;
c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
d) il tipo di sistemazione logistica;
e) idonee misure in materia di sicurezza.
))