LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2003)
Testo in vigore dal: 30-1-2003
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21.

  ((I   datori  di  lavoro  sono  tenuti  altresi'  a  comunicare  la
cessazione  dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi,
quando  trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in
cui  la  cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata
all'atto dell'assunzione.
  COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)).