DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 24-11-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
                  Requisiti giuridici e finanziari

  1.   I   requisiti  richiesti  per  l'iscrizione  all'albo  di  cui
all'articolo 4 sono:
a) la  costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali
   ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro
   Stato  membro  della  Unione  europea.  Per le agenzie di cui alle
   lettere  d)  ed  e)  e'  ammessa  anche la forma della societa' di
   persone;
b) la  sede  legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o
   di altro Stato membro della Unione europea;
c) la  disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e
   di  adeguate  competenze  professionali, dimostrabili per titoli o
   per  specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle
   relazioni  industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del
   lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  decreto  da  adottarsi,
   d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
   le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite
   le   associazioni   dei   datori   e   dei  prestatori  di  lavoro
   comparativamente  piu'  rappresentative, entro trenta giorni dalla
   data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in  capo  agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
   muniti  di  rappresentanza  e  ai  soci  accomandatari: assenza di
   condanne  penali,  anche  non definitive, ivi comprese le sanzioni
   sostitutive  di  cui  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689, e
   successive  modificazioni  ed  integrazioni, per delitti contro il
   patrimonio,   per   delitti  contro  la  fede  pubblica  o  contro
   l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis
   del  codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge
   commini  la  pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre
   anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
   prevenzione  degli  infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti
   da  leggi  in  materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza,
   altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai
   sensi  della  legge  27  dicembre  1956, n. 1423, o della legge 31
   maggio  1965,  n.  575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
   successive modificazioni;
e) nel  caso  di  soggetti  polifunzionali,  non caratterizzati da un
   oggetto   sociale   esclusivo,   presenza  di  distinte  divisioni
   operative,  gestite  con strumenti di contabilita' analitica, tali
   da  consentire  di  conoscere  tutti  i  dati economico-gestionali
   specifici;
((f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di
   cui  all'articolo  15,  attraverso il raccordo con uno o piu' nodi
   regionali,  nonche'  l'invio  all'autorita'  concedente,  pena  la
   revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un
   efficace  funzionamento  del mercato del lavoro, tra cui i casi in
   cui  un percettore di sussidio o indennita' pubblica rifiuti senza
   giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale
   di  reinserimento  nel  mercato  del lavoro ovvero una occupazione
   congrua ai sensi della legislazione vigente;))
g) il  rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del
   diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito
   da essi stessi indicato.
  2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre ai
requisiti di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro
   ovvero  la  disponibilita'  di  600.000  euro tra capitale sociale
   versato  e  riserve  indivisibili  nel  caso  in cui l'agenzia sia
   costituita in forma coo- perativa;
b) la  garanzia  che  l'attivita'  interessi  un  ambito  distribuito
   sull'intero  territorio  nazionale  e  comunque  non  inferiore  a
   quattro regioni;
c) a   garanzia   dei   crediti   dei   lavoratori  impiegati  e  dei
   corrispondenti  crediti  contributivi degli enti previdenziali, la
   disposizione,  per  i primi due anni, di un deposito cauzionale di
   350.000   euro  presso  un  istituto  di  credito  avente  sede  o
   dipendenza  nei territorio nazionale o di altro Stato membro della
   Unione   europea;   a   decorrere   dal   terzo  anno  solare,  la
   disposizione,   in  luogo  della  cauzione,  di  una  fideiussione
   bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  da intermediari iscritti
   nell'elenco   speciale   di   cui  all'articolo  107  del  decreto
   legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  che  svolgono  in via
   prevalente  o  esclusiva attivita' di rilascio di garanzie, a cio'
   autorizzati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, non
   inferiore  al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul
   valore  aggiunto,  realizzato  nell'anno precedente e comunque non
   inferiore  a  350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle
   garanzie  di  cui  alla  presente  lettera le societa' che abbiano
   assolto  ad  obblighi  analoghi  previsti  per le stesse finalita'
   dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
d) la   regolare   contribuzione   ai   fondi  per  la  formazione  e
   l'integrazione  del  reddito  di  cui all'articolo 12, il regolare
   versamento   dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  il
   rispetto   degli   obblighi   previsti  dal  contratto  collettivo
   nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
   indicati  al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno
   sessanta  soci  e  tra  di  essi, come socio sovventore, almeno un
   fondo   mutualistico   per  la  promozione  e  lo  sviluppo  della
   cooperazione,  di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
   1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo
   4,  comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se
   non esclusivo.
  3.  Per  l'esercizio  di una delle attivita' specifiche di cui alle
lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti
di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro
   ovvero  la  disponibilita'  di  350.000  euro tra capitale sociale
   versato  e  riserve  indivisibili  nel  caso  in cui l'agenzia sia
   costituita in forma cooperativa;
b) a   garanzia   dei   crediti   dei   lavoratori  impiegati  e  dei
   corrispondenti  crediti  contributivi degli enti previdenziali, la
   disposizione,  per  i primi due anni, di un deposito cauzionale di
   200.000   euro  presso  un  istituto  di  credito  avente  sede  o
   dipendenza  nel territorio nazionale o di altro Stato membro della
   Unione   europea;   a   decorrere   dal   terzo  anno  solare,  la
   disposizione,   in  luogo  della  cauzione,  di  una  fideiussione
   bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  da intermediari iscritti
   nell'elenco   speciale   di   cui  all'articolo  107  del  decreto
   legislativo  l°  settembre  1993,  n.  385,  che  svolgono  in via
   prevalente  o  esclusiva attivita' di rilascio di garanzie, a cio'
   autorizzati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, non
   inferiore  al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul
   valore  aggiunto,  realizzato  nell'anno precedente e comunque non
   inferiore  a  200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle
   garanzie  di  cui  alla  presente  lettera le societa' che abbiano
   assolto  ad  obblighi  analoghi  previsti  per le stesse finalita'
   dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c) la   regolare   contribuzione   ai   fondi  per  la  formazione  e
   l'integrazione  del  reddito  di  cui all'articolo 12, il regolare
   versamento   dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  il
   rispetto   degli   obblighi   previsti  dal  contratto  collettivo
   nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
   indicati  al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno
   venti  soci  e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo
   mutualistico  per  la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
   di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
  4.  Per  l'esercizio  della  attivita' di intermediazione, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la  garanzia  che  l'attivita'  interessi  un  ambito  distribuito
   sull'intero  territorio  nazionale  e  comunque  non  inferiore  a
   quattro regioni;
c) l'indicazione   della   attivita'   di   intermediazione   di  cui
   all'articolo   4,  comma  1,  lettera  c),  come  oggetto  sociale
   prevalente, anche se non esclusivo.
  5.  Per  l'esercizio  della  attivita'  di  ricerca e selezione del
personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto
   sociale, anche se non esclusivo.
  6.  Per l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazione
professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione  della  attivita'  di  supporto  alla ricollocazione
   professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.