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DECRETO-LEGGE 6 marzo 2006, n. 68

Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonchè disposizioni finanziarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2006, n. 127 (in G.U. 29/03/2006, n.74).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2006)
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Testo in vigore dal:  7-3-2006 al: 29-3-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per fronteggiare gravi crisi occupazionali;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la rimodulazione di talune dotazioni finanziarie, per la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché per la messa in sicurezza di grandi dighe;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di garantire l'occupabilità dei lavoratori adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il 15 marzo 2006 tra le imprese, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passano dall'impresa al Programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonché gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva entro il 31 marzo 2006 il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui al presente comma.
2. Le attività orientate al reimpiego dei lavoratori di cui al comma 1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche avvalendosi della Borsa del lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al Programma lavoratori in esubero ovvero, anche in raccordo con gli operatori autorizzati o accreditati, dai centri per l'impiego delle province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per la formazione continua. I soggetti pubblici operano sulla base dei compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.
3. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e al termine del triennio successivo, gli accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto attiene alle attività di reimpiego e, sulla base dei risultati raggiunti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego.
4. Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma di cui al comma 1 è assicurato per i periodi successivi a quelli di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'ultima mensilità di mobilità erogata al lavoratore interessato, fino al perfezionamento dei processi di fuoriuscita del Programma e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi al sostegno al reddito dei lavoratori di cui al comma 1, che ricomprendono la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese, con l'esclusione delle imprese sottoposte alle procedure concorsuali di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese sono riservate 1.000 delle unità indicate nel comma 1.
5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui all'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, si applica per i primi 24 mesi di attuazione del Programma.
6. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
7. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.
1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.".
8. I lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro rapporto di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel Programma di sostegno al reddito nel caso in cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause non imputabili alla volontà del lavoratore.
9. I lavoratori di cui al comma 1 possono prestare attività lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Gli importi percepiti superiori al limite complessivo di cui al comma 1 riducono l'ammontare del trattamento di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al lavoratore in caso di lavoro autonomo permane l'onere contributivo per l'ammontare percepito dal lavoratore con contestuale riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell'INPS dei contributi figurativi.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2006, a 2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le predette risorse, pari a 1 milione di euro per l'anno 2006, a 2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, affluiscono al bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e ad esse viene data apposita evidenza contabile.
L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al sostegno al reddito di cui al comma 4. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge n. 468 del 1978.
Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
11. All'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". A tale fine è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 35 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.