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DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2006, n. 26

Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonchè disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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Testo in vigore dal:  18-2-2006 al: 30-7-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;
Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della citata legge n. 150 del 2005, concernenti l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari nonché nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, come pure alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 20, comma 1;
Ritenuto di conformarsi parzialmente alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine alla soppressione degli articoli 9 e 16, mediante l'eliminazione, dal novero dei casi di incompatibilità con l'ufficio di componente del comitato direttivo e di componente dei comitati di gestione, del riferimento alla attività imprenditoriale o di componente di organi di amministrazione di enti pubblici e privati, fermo restando, invece, il mantenimento di tale incompatibilità, per ragioni di opportunità ritenute non superabili e tenuto conto di come, nella parte motiva del parere, la stessa Commissione ponga in rilievo criticamente non già l'introduzione di casi di incompatibilità, ma l'eccessiva estensione dei medesimi, in relazione alle cariche pubbliche elettive ed alla attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati;
Ritenuto, inoltre, di non recepire la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'articolo 27, comma 1, atteso che forti e non superabili ragioni di opportunità, hanno suggerito di non includere, nell'ambito dei soggetti che il comitato di gestione può chiamare a tenere i corsi di formazione per il passaggio dei magistrati a funzioni superiori, gli avvocati del libero foro;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo: Finalità e funzioni

Art. 1

Scuola superiore della magistratura
1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: "Scuola".
2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.
3. La Scuola è una struttura didattica autonoma, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Scuola si avvale di personale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti già nell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a cinquanta unità.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, vengono individuate tre sedi della Scuola: una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.


N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non può avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 e il comma 2
dell'art. 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al
Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il
decentramento del Ministero della giustizia, per la
modifica della disciplina concernente il Consiglio di
presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonché per
l'emanazione di un testo unico):
"Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con l'osservanza dei
principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi
diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso in
magistratura, nonché la disciplina della progressione
economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici
giudiziari;
b) istituire la Scuola superiore della magistratura,
razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e
formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
c) disciplinare la composizione, le competenze e la
durata in carica dei Consigli giudiziari, nonché istituire
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
e) modificare l'organico della Corte di cassazione e
la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la
medesima;
f) individuare le fattispecie tipiche di illecito
disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la
procedura per la loro applicazione, nonché modificare la
disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal
servizio e trasferimento d'ufficio;
g) prevedere forme di pubblicità degli incarichi
extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e
grado.
2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1
divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo
restando quanto previsto dall'art. 2.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
1, uno o più decreti legislativi recanti le norme
necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al
medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con
l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con
essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere
dalla data indicata nel comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono
trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano
anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in
tal caso il termine per l'espressione dei pareri è ridotto
alla metà.
6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4,
entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di
ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni
correttive nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8.".
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonché
disposizioni ulteriori). - Comma 1 omissis.
2. Nell'attuazione della delega, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della
Scuola superiore della magistratura quale struttura
didattica stabilmente preposta:
1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio
e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la
stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e
deontologico;
2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento
professionale e di formazione dei magistrati, curando che
la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e
deontologico;
3) alla promozione di iniziative e scambi
culturali, incontri di studio e ricerca;
4) all'offerta di formazione di magistrati
stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di
cooperazione tecnica in materia giudiziaria;
b) prevedere che la Scuola superiore della
magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica,
organizzativa e funzionale ed utilizzi personale
dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero
comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore
a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del
bilancio dello stesso Ministero;
c) prevedere che la Scuola superiore della
magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata
al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra
all'aggiornamento professionale e alla formazione dei
magistrati;
d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di
ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della
durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della
magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici
giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante,
tre mesi in un ufficio requirente di primo grado e otto
mesi in un ufficio corrispondente a quello di prima
destinazione;
e) prevedere modalità differenti di svolgimento del
tirocinio che tengano conto della diversità delle
funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno
chiamati a svolgere;
f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola
superiore della magistratura gli uditori giudiziari
ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e
autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo
culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti
tra i docenti della Scuola;
g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una
scheda valutativa dell'uditore giudiziario;
h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia
formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i
giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una
valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni
giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della
magistratura delibera in via finale;
i) prevedere che, in caso di deliberazione finale
negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore
periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e
che da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la
cessazione del rapporto di impiego;
l) prevedere che la Scuola superiore della
magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica
quattro anni, composto dal primo presidente della Corte di
cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal
procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un
magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati
ordinari nominati dal Consiglio superiore della
magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di
esercizio della professione nominato dal Consiglio
nazionale forense, da un componente professore
universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal
Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato
dal Ministro della giustizia; prevedere che nell'ambito del
comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere
che i componenti del comitato, diversi dal primo presidente
della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso
la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano
immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle
commissioni di concorso per uditore giudiziario;
m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna
sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione
annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il
contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i
docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di
formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a
sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento
delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive
all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi
effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i
docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in
ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un
congruo numero di componenti, comunque non superiore a
cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera
l);
n) prevedere che, nella programmazione dell'attività
didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l)
possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore
della magistratura, del Ministro della giustizia, del
Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché
delle proposte dei componenti del Consiglio universitario
nazionale esperti in materie giuridiche;
o) prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare
ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate
esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari
di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e
a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un
corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso
assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi
di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori
il cui esito abbia la validità prevista dal comma 1,
lettera l), numero 12), con facoltà del capo dell'ufficio
di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non
superiore a sei mesi;
p) stabilire che, al termine del corso di
aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione
che contenga elementi di verifica attitudinale e di
proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata
secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo
personale del magistrato, al fine di costituire elemento
per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della
magistratura;
q) prevedere che il magistrato, il quale abbia
partecipato ai corsi di aggiornamento professionale
organizzati dalla Scuola superiore della magistratura,
possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;
r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi
della Scuola superiore della magistratura a competenza
interregionale;
s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in
magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o
viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e
3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della
magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle
funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal
Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri
indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per
l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che,
in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba
essere ripetuto per non più di due volte, con l'intervallo
di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso di
esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi
l'art. 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del
presente articolo;
t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno
sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di
legittimità, dopo aver frequentato l'apposito corso di
aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della
magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio
superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di
quest'ultimo a valutazioni periodiche di professionalità,
desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla
produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica,
dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del
servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali,
dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla
lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla
presente lettera debbano avvenire al compimento del
tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in
magistratura e che il passaggio rispettivamente alla
quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale,
possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva,
prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione
debba essere ripetuta per non più di due volte, con
l'intervallo, di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo, di tre
valutazioni consecutive, si applichi l'art. 3 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato
ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;
u) prevedere che, per i magistrati che hanno
sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di
secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i
relativi posti, la commissione di concorso comunichi al
Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i
quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle
valutazioni periodiche di professionalità;
3. (Omissis).
4. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1,
comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il procuratore della Repubblica,
quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il
titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti
sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme
esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
b) prevedere che il procuratore della Repubblica
possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del
vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno
o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino
nella gestione per il compimento di singoli atti, per la
trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione
dell'attività di un settore di affari;
c) prevedere che il procuratore della Repubblica
determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e
quelli ai quali si uniformerà nell'assegnazione della
trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai
magistrati del proprio ufficio, precisando per quali
tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di
natura automatica; di tali criteri il procuratore della
Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura; prevedere che il procuratore della
Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori
aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b)
devono attenersi nell'adempimento della delega, con
facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza
dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica
trasmetta al procuratore generale presso la Corte di
cassazione il provvedimento di revoca della delega alla
trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni
formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è
stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e
le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli
personali; prevedere che il procuratore della Repubblica
possa determinare i criteri generali cui i magistrati
addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della
polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse
finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella
impostazione delle indagini;
d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia
del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), sia
abrogato l'art. 7-ter, comma 3, dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51;
e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o
richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà
personale, siano assunti previo assenso del procuratore
della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del
magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera
b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente
lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura
cautelare personale o reale è richiesta in sede di
convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero,
limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi
che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore
del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede,
riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;
f) prevedere che il procuratore della Repubblica
tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente
delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che
tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano
attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il
procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al
consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma
3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati
del proprio ufficio che siano in contrasto con la
disposizione di cui sopra;
g) prevedere che il procuratore generale presso la
Corte di appello, al fine di verificare il corretto ed
uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto
dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a),
acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie,
relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga
necessario, al procuratore generale presso la Corte di
cassazione;
h) prevedere, relativamente ai procedimenti
riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto
previsto dall'art. 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni.
5-48 (omissis)".
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 reca:
"Ordinamento giudiziario.".