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DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2006, n. 26

Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonchè disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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Testo in vigore dal: 18-2-2006
al: 30-7-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante  delega  al  Governo
per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al  regio  decreto
30 gennaio 1941, n. 12, per  il  decentramento  del  Ministero  della
giustizia, per la modifica della disciplina concernente il  Consiglio
di presidenza della Corte dei conti  e  il  Consiglio  di  presidenza
della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un  testo
unico; 
  Visti in particolare gli articoli 1, comma  1,  lettera  b),  e  2,
comma  2,  della  citata  legge  n.   150   del   2005,   concernenti
l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove  norme
in tema di tirocinio e formazione degli  uditori  giudiziari  nonche'
nuove norme in tema di aggiornamento professionale e  formazione  dei
magistrati; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 settembre 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in  data  1°  dicembre
2005, e del Senato della Repubblica, espressi  in  data  1°  dicembre
2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1,  comma  4,
della citata legge n. 150 del 2005; 
  Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione
bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati  e  dalla
Commissione  programmazione  economica,  bilancio  del  Senato  della
Repubblica, con riferimento all'esigenza  di  garantire  il  rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,  come  pure  alla
condizione formulata dalla Commissione  giustizia  della  Camera  dei
deputati in ordine all'articolo 20, comma 1; 
  Ritenuto di  conformarsi  parzialmente  alla  condizione  formulata
dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine  alla
soppressione degli articoli 9  e  16,  mediante  l'eliminazione,  dal
novero dei casi di incompatibilita' con l'ufficio di  componente  del
comitato direttivo e di componente  dei  comitati  di  gestione,  del
riferimento alla attivita' imprenditoriale o di componente di  organi
di amministrazione  di  enti  pubblici  e  privati,  fermo  restando,
invece, il mantenimento di  tale  incompatibilita',  per  ragioni  di
opportunita' ritenute non superabili e tenuto conto  di  come,  nella
parte motiva del parere,  la  stessa  Commissione  ponga  in  rilievo
criticamente non gia' l'introduzione di casi di incompatibilita',  ma
l'eccessiva  estensione  dei  medesimi,  in  relazione  alle  cariche
pubbliche elettive ed alla  attivita'  di  componente  di  organi  di
controllo di enti pubblici e privati; 
  Ritenuto, inoltre, di non recepire la  condizione  formulata  dalla
Commissione  giustizia  della  Camera  dei   deputati   relativamente
all'articolo 27, comma 1, atteso che forti e non  superabili  ragioni
di opportunita', hanno suggerito di non  includere,  nell'ambito  dei
soggetti che il comitato di gestione puo' chiamare a tenere  i  corsi
di formazione per il passaggio dei magistrati a  funzioni  superiori,
gli avvocati del libero foro; 
  Esaminate le osservazioni  formulate  dalla  Commissione  giustizia
della Camera dei deputati e dalla Commissione  giustizia  del  Senato
della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2005; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                        Finalita' e funzioni 
 
                               Art. 1 
                 Scuola superiore della magistratura 
 
  1. E' istituita la Scuola superiore della magistratura, di  seguito
denominata: "Scuola". 
  2.  La  Scuola  ha  competenza  in  via  esclusiva  in  materia  di
aggiornamento e formazione dei magistrati. 
  3. La Scuola e' una struttura didattica autonoma, con  personalita'
giuridica di diritto pubblico, piena capacita' di diritto  privato  e
autonomia  organizzativa,  funzionale  e  gestionale,   negoziale   e
contabile,  secondo  le  disposizioni  del  proprio  statuto  e   dei
regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge. 
  4. Per il raggiungimento delle  proprie  finalita',  la  Scuola  si
avvale di personale, che alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, risulti gia' nell'organico del  Ministero  della  giustizia,
ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero complessivamente
non superiore a cinquanta unita'. 
  5. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale, vengono individuate tre sedi  della  Scuola:  una
per i distretti ricompresi  nelle  regioni  Lombardia,  Trentino-Alto
Adige/Sudtirol, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Friuli Venezia  Giulia,
Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia  Romagna;  una  per  i  distretti
ricompresi nelle regioni Marche,  Toscana,  Umbria,  Lazio,  Abruzzo,
Molise e Sardegna; una  per  i  distretti  ricompresi  nelle  regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 
    

                                     N O T E
           Avvertenza:
               Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
           dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
           dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
           disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
           sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
           e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
           approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
           fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
           modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
           invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
           qui trascritti.
           Note alle premesse:
               -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
           Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
           stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
           determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
           per tempo limitato e per oggetti definiti.
               -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
           conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
           promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
           legge e i regolamenti.
               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  e  il  comma 2
           dell'art.  2  della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al
           Governo  per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui
           al   regio   decreto   30  gennaio  1941,  n.  12,  per  il
           decentramento   del   Ministero  della  giustizia,  per  la
           modifica  della  disciplina  concernente  il  Consiglio  di
           presidenza,  della  Corte  dei  conti  e  il  Consiglio  di
           presidenza  della  giustizia  amministrativa,  nonche'  per
           l'emanazione di un testo unico):
               "Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
           delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
           in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
           principi  e  dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
           1,  2,  3,  4,  5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
           diretti a:
                 a)   modificare   la   disciplina  per  l'accesso  in
           magistratura,  nonche'  la  disciplina  della  progressione
           economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
           competenze   dei   dirigenti  amministrativi  degli  uffici
           giudiziari;
                 b)  istituire la Scuola superiore della magistratura,
           razionalizzare   la   normativa  in  tema  di  tirocinio  e
           formazione  degli  uditori  giudiziari,  nonche' in tema di
           aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
                 c)  disciplinare  la composizione, le competenze e la
           durata in carica dei Consigli giudiziari, nonche' istituire
           il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
                 d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
                 e)  modificare l'organico della Corte di cassazione e
           la  disciplina  relativa  ai magistrati applicati presso la
           medesima;
                 f)  individuare  le  fattispecie  tipiche di illecito
           disciplinare  dei  magistrati,  le  relative  sanzioni e la
           procedura  per  la loro applicazione, nonche' modificare la
           disciplina   in  tema  di  incompatibilita',  dispensa  dal
           servizio e trasferimento d'ufficio;
                 g)  prevedere  forme  di  pubblicita' degli incarichi
           extragiudiziari  conferiti  ai  magistrati di ogni ordine e
           grado.
               2.  Le  disposizioni  contenute nei decreti legislativi
           emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui  al comma 1
           divengono  efficaci  dal  novantesimo  giorno  successivo a
           quello  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo
           restando quanto previsto dall'art. 2.
               3.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
           giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
           1,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme
           necessarie  al coordinamento delle disposizioni dei decreti
           legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui al
           medesimo  comma  con  le  altre  leggi  dello  Stato e, con
           l'osservanza  dei  principi  e dei criteri direttivi di cui
           all'art.  2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
           prevedendo  inoltre  l'abrogazione  delle  disposizioni con
           essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
           previsti  dal presente comma divengono efficaci a decorrere
           dalla data indicata nel comma 2.
               4.   Gli   schemi   dei  decreti  legislativi  adottati
           nell'esercizio   della  delega  di  cui  al  comma  1  sono
           trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
           deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
           delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
           le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
           entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
           trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
           in  mancanza  dei  pareri. Entro i trenta giorni successivi
           all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
           conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
           esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
           rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
           ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dai necessari
           elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
           definitivi  delle Commissioni competenti, che sono espressi
           entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
               5.  Le  disposizioni  previste dal comma 4 si applicano
           anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in
           tal caso il termine per l'espressione dei pareri e' ridotto
           alla meta'.
               6.  Il  Governo,  con  la  procedura di cui al comma 4,
           entro  due  anni  dalla  data  di  acquisto di efficacia di
           ciascuno  dei  decreti  legislativi  emanati nell'esercizio
           della  delega  di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni
           correttive   nel   rispetto  dei  principi  e  dei  criteri
           direttivi  di  cui  all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
           8.".
               "Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
           disposizioni ulteriori). - Comma 1 omissis.
               2.  Nell'attuazione  della  delega,  di cui all'art. 1,
           comma  1,  lettera  b),  il  Governo si attiene ai seguenti
           principi e criteri direttivi:
                 a)  prevedere  l'istituzione come ente autonomo della
           Scuola   superiore   della   magistratura  quale  struttura
           didattica stabilmente preposta:
                   1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio
           e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la
           stessa  sia  attuata  sotto  i profili tecnico, operativo e
           deontologico;
                   2)  all'organizzazione  dei  corsi di aggiornamento
           professionale  e  di formazione dei magistrati, curando che
           la  stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e
           deontologico;
                   3)   alla   promozione   di   iniziative  e  scambi
           culturali, incontri di studio e ricerca;
                   4)   all'offerta   di   formazione   di  magistrati
           stranieri,  nel  quadro  degli  accordi  internazionali  di
           cooperazione tecnica in materia giudiziaria;
                 b)   prevedere   che   la   Scuola   superiore  della
           magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica,
           organizzativa    e   funzionale   ed   utilizzi   personale
           dell'organico   del   Ministero   della  giustizia,  ovvero
           comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore
           a  cinquanta  unita',  con risorse finanziarie a carico del
           bilancio dello stesso Ministero;
                 c)   prevedere   che   la   Scuola   superiore  della
           magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata
           al    tirocinio    degli    uditori   giudiziari,   l'altra
           all'aggiornamento   professionale  e  alla  formazione  dei
           magistrati;
                 d)  prevedere  che  il  tirocinio  abbia la durata di
           ventiquattro  mesi  e  che sia articolato in sessioni della
           durata  di sei mesi quella presso la Scuola superiore della
           magistratura  e  di  diciotto mesi quella presso gli uffici
           giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante,
           tre  mesi  in  un  ufficio requirente di primo grado e otto
           mesi  in  un  ufficio  corrispondente  a  quello  di  prima
           destinazione;
                 e)  prevedere modalita' differenti di svolgimento del
           tirocinio   che   tengano   conto  della  diversita'  delle
           funzioni,  giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno
           chiamati a svolgere;
                 f)  prevedere  che  nelle  sessioni  presso la Scuola
           superiore   della   magistratura   gli  uditori  giudiziari
           ricevano  insegnamento  da  docenti di elevata competenza e
           autorevolezza,  scelti secondo principi di ampio pluralismo
           culturale,  e  siano  seguiti assiduamente da tutori scelti
           tra i docenti della Scuola;
                 g)  prevedere che per ogni sessione sia compilata una
           scheda valutativa dell'uditore giudiziario;
                 h)   prevedere   che,  in  esito  al  tirocinio,  sia
           formulata  da  parte della Scuola, tenendo conto di tutti i
           giudizi  espressi  sull'uditore nel corso dello stesso, una
           valutazione  di  idoneita'  all'assunzione  delle  funzioni
           giudiziarie  sulla  cui  base  il Consiglio superiore della
           magistratura delibera in via finale;
                 i)  prevedere  che,  in  caso di deliberazione finale
           negativa,  l'uditore  possa  essere ammesso ad un ulteriore
           periodo  di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e
           che   da  un'ulteriore  deliberazione  negativa  derivi  la
           cessazione del rapporto di impiego;
                 l)   prevedere   che   la   Scuola   superiore  della
           magistratura  sia diretta da un comitato che dura in carica
           quattro  anni, composto dal primo presidente della Corte di
           cassazione  o  da  un magistrato dallo stesso delegato, dal
           procuratore  generale presso la Corte di cassazione o da un
           magistrato   dallo   stesso  delegato,  da  due  magistrati
           ordinari    nominati    dal   Consiglio   superiore   della
           magistratura,  da  un  avvocato con almeno quindici anni di
           esercizio   della   professione   nominato   dal  Consiglio
           nazionale    forense,    da    un   componente   professore
           universitario  ordinario in materie giuridiche nominato dal
           Consiglio  universitario  nazionale e da un membro nominato
           dal Ministro della giustizia; prevedere che nell'ambito del
           comitato,  i  componenti  eleggano il presidente; prevedere
           che i componenti del comitato, diversi dal primo presidente
           della  Corte di cassazione, dal procuratore generale presso
           la   stessa  e  dai  loro  eventuali  delegati,  non  siano
           immediatamente  rinnovabili  e  non possano far parte delle
           commissioni di concorso per uditore giudiziario;
                 m)  prevedere  un  comitato  di gestione per ciascuna
           sezione,  chiamato  a  dare  attuazione alla programmazione
           annuale  per il proprio ambito di competenza, a definire il
           contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i
           docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di
           formazione,  ad  offrire  ogni utile sussidio didattico e a
           sperimentare  formule  didattiche, a seguire lo svolgimento
           delle   sessioni   ed  a  presentare  relazioni  consuntive
           all'esito  di  ciascuna,  a  curare il tirocinio nelle fasi
           effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonche' i
           docenti  stabili  e  quelli  occasionali; prevedere che, in
           ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un
           congruo  numero  di  componenti,  comunque  non superiore a
           cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera
           l);
                 n) prevedere che, nella programmazione dell'attivita'
           didattica,  il  comitato  direttivo  di cui alla lettera l)
           possa  avvalersi  delle  proposte  del  Consiglio superiore
           della  magistratura,  del  Ministro  della  giustizia,  del
           Consiglio  nazionale  forense, dei consigli giudiziari, del
           Consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione, nonche'
           delle  proposte  dei componenti del Consiglio universitario
           nazionale esperti in materie giuridiche;
                 o)  prevedere  l'obbligo del magistrato a partecipare
           ogni  cinque  anni,  se non vi ostano comprovate e motivate
           esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari
           di  appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e
           a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un
           corrispondente  periodo di congedo retribuito; in ogni caso
           assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi
           di  formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori
           il  cui  esito  abbia  la  validita'  prevista dal comma 1,
           lettera  l), numero 12), con facolta' del capo dell'ufficio
           di  rinviare  la partecipazione al corso per un periodo non
           superiore a sei mesi;
                 p)   stabilire   che,   al   termine   del  corso  di
           aggiornamento  professionale, sia formulata una valutazione
           che   contenga  elementi  di  verifica  attitudinale  e  di
           proficua  partecipazione  del magistrato al corso, modulata
           secondo  la  tipologia del corso, da inserire nel fascicolo
           personale  del  magistrato,  al fine di costituire elemento
           per  le  valutazioni  operate dal Consiglio superiore della
           magistratura;
                 q)  prevedere  che  il  magistrato,  il  quale  abbia
           partecipato   ai   corsi   di  aggiornamento  professionale
           organizzati  dalla  Scuola  superiore  della  magistratura,
           possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;
                 r)  prevedere  che  vengano istituite sino a tre sedi
           della  Scuola  superiore  della  magistratura  a competenza
           interregionale;
                 s)  prevedere  che,  al settimo anno dall'ingresso in
           magistratura,  i  magistrati  che non abbiano effettuato il
           passaggio  dalle  funzioni giudicanti a quelle requirenti o
           viceversa,  previsto  dal  comma 1, lettera g), numeri 1) e
           3),  debbano  frequentare  presso la Scuola superiore della
           magistratura  il  corso  di aggiornamento e formazione alle
           funzioni  da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal
           Consiglio  superiore  della magistratura, secondo i criteri
           indicati  alla  lettera  t),  a  giudizio  di idoneita' per
           l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che,
           in  caso  di esito negativo, il giudizio di idoneita' debba
           essere ripetuto per non piu' di due volte, con l'intervallo
           di  un  biennio  tra un giudizio e l'altro; che, in caso di
           esito  negativo  di  tre  giudizi  consecutivi, si applichi
           l'art.  3  del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
           511,  come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del
           presente articolo;
                 t)  prevedere  che  i  magistrati,  i quali non hanno
           sostenuto  i concorsi per le funzioni di secondo grado o di
           legittimita',  dopo  aver  frequentato  l'apposito corso di
           aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della
           magistratura,  il  cui  esito  e'  valutato  dal  Consiglio
           superiore  della magistratura, siano sottoposti da parte di
           quest'ultimo  a valutazioni periodiche di professionalita',
           desunte  dall'attivita'  giudiziaria  e  scientifica, dalla
           produttivita', dalla laboriosita', dalla capacita' tecnica,
           dall'equilibrio,  dalla  disponibilita'  alle  esigenze del
           servizio,  dal  tratto  con  tutti  i soggetti processuali,
           dalla  deontologia,  nonche'  dalle valutazioni di cui alla
           lettera  p);  prevedere  che  le  valutazioni  di  cui alla
           presente   lettera   debbano  avvenire  al  compimento  del
           tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in
           magistratura   e  che  il  passaggio  rispettivamente  alla
           quinta,  alla  sesta  ed  alla  settima classe stipendiale,
           possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva,
           prevedere  che,  in  caso di esito negativo, la valutazione
           debba  essere  ripetuta  per  non  piu'  di  due volte, con
           l'intervallo, di un biennio tra una valutazione e l'altra;
           prevedere   che,   in   caso  di  esito  negativo,  di  tre
           valutazioni  consecutive,  si  applichi  l'art. 3 del regio
           decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato
           ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;
                 u)   prevedere   che,  per  i  magistrati  che  hanno
           sostenuto  i concorsi per il conferimento delle funzioni di
           secondo  grado  o  di legittimita' e non abbiano ottenuto i
           relativi  posti,  la  commissione  di concorso comunichi al
           Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i
           quali,  per  inidoneita',  non devono essere esentati dalle
           valutazioni periodiche di professionalita';
               3. (Omissis).
               4.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui all'art. 1,
           comma  1,  lettera  d),  il  Governo si attiene ai seguenti
           principi e criteri direttivi:
                 a)  prevedere  che  il  procuratore della Repubblica,
           quale  preposto  all'ufficio del pubblico ministero, sia il
           titolare  esclusivo  dell'azione  penale  e che la eserciti
           sotto  la  sua  responsabilita'  nei  modi  e  nei  termini
           stabiliti  dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme
           esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
                 b)  prevedere  che  il  procuratore  della Repubblica
           possa  delegare  un  procuratore aggiunto alla funzione del
           vicario, nonche' uno o piu' procuratori aggiunti ovvero uno
           o piu' magistrati del proprio ufficio perche' lo coadiuvino
           nella  gestione  per  il compimento di singoli atti, per la
           trattazione  di  uno  o  piu' procedimenti o nella gestione
           dell'attivita' di un settore di affari;
                 c)  prevedere  che  il  procuratore  della Repubblica
           determini  i  criteri  per  l'organizzazione dell'ufficio e
           quelli  ai  quali  si  uniformera'  nell'assegnazione della
           trattazione  dei  procedimenti ai procuratori aggiunti o ai
           magistrati   del  proprio  ufficio,  precisando  per  quali
           tipologie  di  reato  riterra'  di  adottare  meccanismi di
           natura  automatica;  di  tali  criteri il procuratore della
           Repubblica  deve  dare comunicazione al Consiglio superiore
           della  magistratura;  prevedere  che  il  procuratore della
           Repubblica  possa  determinare  i criteri cui i procuratori
           aggiunti  o i magistrati delegati ai sensi della lettera b)
           devono   attenersi   nell'adempimento   della  delega,  con
           facolta'  di revoca in caso di divergenza o di inosservanza
           dei  criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica
           trasmetta  al  procuratore  generale  presso  la  Corte  di
           cassazione  il  provvedimento  di  revoca della delega alla
           trattazione  di un procedimento e le eventuali osservazioni
           formulate  dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui e'
           stata  revocata la delega; che il provvedimento di revoca e
           le  osservazioni  vengano  acquisiti nei relativi fascicoli
           personali;  prevedere  che  il procuratore della Repubblica
           possa  determinare  i  criteri  generali  cui  i magistrati
           addetti  all'ufficio  devono  attenersi  nell'impiego della
           polizia    giudiziaria,    nell'utilizzo    delle   risorse
           finanziarie    e    tecnologiche   dell'ufficio   e   nella
           impostazione delle indagini;
                 d)  prevedere  che alla data di acquisto di efficacia
           del  primo  dei  decreti legislativi emanati nell'esercizio
           della  delega  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera d), sia
           abrogato    l'art.   7-ter,   comma   3,   dell'ordinamento
           giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
           introdotto  dall'art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio
           1998, n. 51;
                 e)  prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o
           richiedano  di  incidere  su diritti reali o sulla liberta'
           personale,  siano  assunti  previo  assenso del procuratore
           della  Repubblica  ovvero  del  procuratore  aggiunto o del
           magistrato  eventualmente  delegato  ai sensi della lettera
           b);  prevedere  tuttavia che le disposizioni della presente
           lettera  non  si  applichino nelle ipotesi in cui la misura
           cautelare  personale  o  reale  e'  richiesta  in  sede  di
           convalida  del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero,
           limitatamente  alle  misure  cautelari reali, nelle ipotesi
           che  il procuratore della Repubblica, in ragione del valore
           del  bene  o  della rilevanza del fatto per cui si procede,
           riterra' di dovere indicare con apposita direttiva;
                 f)  prevedere  che  il  procuratore  della Repubblica
           tenga  personalmente,  o  tramite  magistrato appositamente
           delegato,  i  rapporti con gli organi di informazione e che
           tutte  le informazioni sulle attivita' dell'ufficio vengano
           attribuite  impersonalmente  allo  stesso; prevedere che il
           procuratore  della  Repubblica segnali obbligatoriamente al
           consiglio  giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma
           3,  lettera  r),  numero 3), i comportamenti dei magistrati
           del   proprio   ufficio  che  siano  in  contrasto  con  la
           disposizione di cui sopra;
                 g)  prevedere  che  il procuratore generale presso la
           Corte  di  appello,  al  fine  di verificare il corretto ed
           uniforme  esercizio dell'azione penale, nonche' il rispetto
           dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui alla lettera a),
           acquisisca  dalle  procure  del  distretto  dati e notizie,
           relazionando  annualmente,  oltre  che  quando  lo  ritenga
           necessario,  al  procuratore  generale  presso  la Corte di
           cassazione;
                 h)    prevedere,    relativamente   ai   procedimenti
           riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del
           codice  di  procedura  penale,  che  sia fatto salvo quanto
           previsto  dall'art. 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di
           cui  al  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
           modificazioni.
               5-48 (omissis)".
               -  Il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12 reca:
           "Ordinamento giudiziario.".