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DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 4

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 (in G.U. 11/03/2006, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2019)
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Testo in vigore dal:  12-1-2006 al: 11-3-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad ottimizzare l'organizzazione ed il funzionamento in taluni settori della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Strumenti di semplificazione e qualità,
nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione
1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria.
2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;
b) può richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefici o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale di cui al comma 2, anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
c) individua, assume e sostiene iniziative non normative di semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di formazione;
d) effettua, con le opportune procedure di verifica di impatto, il monitoraggio successivo dell'efficacia delle misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi;
e) individua forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via telematica di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all'articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Ai fini dell'attuazione delle direttive e delle linee strategiche dettate dal Comitato, ciascun Ministro individua un proprio referente per le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, dandone comunicazione al Comitato.
5. Ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, il Comitato acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, consultazione, nonché alla individuazione di livelli minimi essenziali di semplificazione dell'attività di impresa che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a una misura massima di oneri burocratici che lo Stato e le regioni possono imporre in ciascun settore di attività.
6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: "Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione". I componenti di tale Commissione durano in carica tre anni. Nello svolgimento delle proprie competenze in materia normativa il Comitato e la Commissione si avvalgono del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ci si può avvalere anche del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tale caso non va acquisito il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine la dotazione organica dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è incrementata di una unità da destinare alla relativa Sezione per gli atti normativi, assicurandosi l'invarianza della spesa mediante la contestuale riduzione di una unità nella dotazione organica dei consiglieri di Stato, ed è altresì costituita presso la stessa Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di quindici unità, individuate nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.
7. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6-duodecies, dopo le parole "da un numero massimo di", la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta" e dopo le parole: "dirigenti delle amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: ", esperti nelle materie economiche e statistiche";
b) al comma 6-terdecies dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Le professionalità amministrative della segreteria tecnica della Commissione sono rinvenute, ove possibile, all'interno delle amministrazioni pubbliche, nel limite numerico complessivo di trenta unità. A tale fine si provvede tramite comando, anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture già operanti per finalità analoghe e utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie.".
8. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato di sessanta giorni, limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al fine di consentire l'adeguamento di questi ultimi al sistema informatico messo a punto dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, sulla base di linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
9. Per l'implementazione del sistema informatico e per la definizione delle linee guida di cui al comma 8, nonché per lo svolgimento delle ulteriori attività di monitoraggio e valutazione della regolazione e dei suoi effetti con riguardo alla attuazione del programma di Governo e per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale, nell'anno 2006 il Ministro per l'attuazione del programma di Governo si avvale di un Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vicepresidente, e da un numero massimo di otto componenti scelti tra le categorie di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il Comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnica composta di non più di sei unità di personale, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione.
10. La nomina dei componenti del Comitato tecnico e della segreteria tecnica di cui al comma 9 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
11. Per l'attuazione del comma 7 è autorizzata la spesa massima di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266; dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 è autorizzata la spesa massima di 650.000 euro per l'anno 2006, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2006 di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.