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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
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Testo in vigore dal: 9-11-2005
al: 20-11-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo
per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed in particolare gli  articoli
1, 2 e 6; 
  Visto  l'articolo  8  del  decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  45,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89; 
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano
nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 luglio 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 2005; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                        Istituzione dei ruoli 
 
  1.  Sono  istituiti  i  seguenti  ruoli  del  personale  del  Corpo
nazionale   dei   vigili   del    fuoco    che    espleta    funzioni
tecnico-operative: 
    a) ruolo dei vigili del fuoco; 
    b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; 
    c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. 
  2. Salvo quanto specificato nel presente  decreto  legislativo,  il
personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1,  nell'espletamento
dei compiti  istituzionali,  svolge  anche  le  attivita'  accessorie
necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto. 
  3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli  di
cui al comma 1 e'  determinata  come  segue:  sostituti  direttori  e
ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco. 
  4. La dotazione organica dei ruoli di cui al  comma  1  e'  fissata
nella tabella A allegata al presente decreto. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riportano  gli  articoli 1,  2  e  6  della legge
          30 settembre  2004,  n.  252  (Delega  al  Governo  per  la
          disciplina  in materia di rapporto di impiego del personale
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
              «Art.  1  (Regime  di  diritto pubblico del rapporto di
          impiego  del  personale  del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco).  -  1.  All'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
              «1-bis.  In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
          di  impiego  del  personale, anche di livello dirigenziale,
          del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi il
          personale  volontario  previsto  dal  regolamento di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
          362,  e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
          regime  di  diritto  pubblico secondo autonome disposizioni
          ordinamentali.».
              «Art.  2  (Delega  al  Governo  per  la  disciplina dei
          contenuti  del  rapporto di impiego del personale del Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Il  Governo e'
          delegato  ad  adottare,  entro  dodici  mesi  dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
          legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di
          impiego  del  personale  di  cui  all'art. 1 e del relativo
          trattamento   economico,  secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
                a) istituzione    di    un   autonomo   comparto   di
          negoziazione,  denominato  «vigili  del  fuoco  e  soccorso
          pubblico»,   con  la  previsione  nel  suo  ambito  di  due
          procedimenti,  uno  per il personale attualmente inquadrato
          nelle  qualifiche  dirigenziali e nei profili professionali
          del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la
          laurea  specialistica  ed  eventuali  titoli abilitativi, e
          l'altro  per  il  restante  personale,  distinti  anche con
          riferimento   alla   partecipazione   delle  organizzazioni
          sindacali    rappresentative,    diretti   a   disciplinare
          determinati  aspetti  del  rapporto di impiego. Per ciascun
          procedimento,   le  delegazioni  trattanti  sono  composte:
          quella  di  parte  pubblica,  dal  Ministro per la funzione
          pubblica,   in   qualita'   di   presidente,  dal  Ministro
          dell'interno  e dal Ministro dell'economia e delle finanze,
          o  dai  sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di
          parte  sindacale,  dai  rappresentanti delle organizzazioni
          sindacali   rispettivamente   rappresentative   a   livello
          nazionale,  individuate  con  decreto  del  Ministro per la
          funzione  pubblica, secondo le previsioni e le procedure di
          cui  agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165.  I  contenuti  dell'accordo  negoziale  che
          conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  previa delibera della Corte
          dei  conti  da adottare, secondo le modalita' e i contenuti
          di  cui  all'art.  47,  comma  5,  del  decreto legislativo
          30 marzo   2001,   n.   165,   entro  quindici  giorni  dal
          raggiungimento  dell'accordo  stesso.  Sono  demandati alla
          disciplina del procedimento negoziale relativo al personale
          attualmente  inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei
          profili professionali del settore operativo richiedenti, ai
          fini  dell'accesso,  la  laurea  specialistica ed eventuali
          titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
          accessorio;  il  trattamento  economico  di  missione  e di
          trasferimento  e  i  buoni  pasto;  il  trattamento di fine
          rapporto  e le forme pensionistiche complementari; il tempo
          di   lavoro;  il  congedo  ordinario  e  straordinario;  la
          reperibilita';  l'aspettativa  per  motivi  di  salute e di
          famiglia;  i  permessi  brevi  per  esigenze  personali; il
          patrocinio  legale  e  la  tutela assicurativa; le linee di
          indirizzo    per    la    formazione    e   l'aggiornamento
          professionale,  per  la  garanzia  e il miglioramento della
          sicurezza  sul  lavoro  e  per  la gestione delle attivita'
          socio-assistenziali   del  personale;  gli  istituti  e  le
          materie  di  partecipazione  sindacale  e  le  procedure di
          raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e
          i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la
          struttura  degli  accordi stessi e i rapporti tra i diversi
          livelli.  Per  quanto riguarda gli istituti e le materie di
          partecipazione   sindacale   si   applicano   comunque  gli
          articoli 42  e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165.  Con  esclusione  del tempo di lavoro, formano oggetto
          del   procedimento   negoziale   riguardante   il  restante
          personale  le  predette materie, nonche' le seguenti altre:
          la  durata  massima  dell'orario  di  lavoro settimanale, i
          criteri  di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero
          e   settimanale,  dei  turni  diurni  e  notturni  e  delle
          turnazioni  particolari; il trattamento economico di lavoro
          straordinario;  i  criteri  per  la mobilita' a domanda; le
          linee  di  indirizzo  di impiego del personale in attivita'
          atipiche;
                b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in
          relazione     alle    esigenze    operative,    funzionali,
          tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
                  1)  l'introduzione  di  nuovi  istituti  diretti  a
          rafforzare  la  specificita'  del  rapporto  di impiego, in
          aggiunta   ai  peculiari  istituti  gia'  previsti  per  il
          personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco dal
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, dalla legge
          10 agosto  2000,  n.  246,  e  dalla  restante normativa di
          settore;
                  2)  la  revisione  o  la  soppressione  dei  ruoli,
          qualifiche,   aree   funzionali   e  profili  professionali
          esistenti  e  l'istituzione  di  nuovi  ruoli e qualifiche,
          anche  con  facolta'  di istituire, senza oneri aggiuntivi,
          apposite  aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali e'
          richiesto   il  possesso  di  lauree  specialistiche  e  di
          eventuali   titoli   abilitativi.   Tale   riassetto   puo'
          riguardare,  per  ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le
          funzioni,  la  consistenza  delle  dotazioni  organiche,  i
          requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di
          avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate
          modalita'   di  sviluppo  verticale  e  orizzontale  basate
          principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
          titoli   di   studio   e   sui  percorsi  di  formazione  e
          qualificazione professionali;
                c) nell'ambito  dell'operazione  di  riordino  di cui
          alla  lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del
          ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche
          dirigenziali   e  nei  profili  professionali  del  settore
          operativo  richiedenti,  ai  fini  dell'accesso,  la laurea
          specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
                  1)  l'accesso alla dirigenza riservato al personale
          del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco in possesso dei
          requisiti  di legge attualmente previsti per l'accesso alla
          dirigenza  e  proveniente  da qualifiche per l'accesso alle
          quali   e'  richiesto  un  concorso  esterno  riservato  ai
          soggetti  in possesso di lauree specialistiche ed eventuali
          titoli  abilitativi,  necessari per l'esercizio di funzioni
          connesse  ai  compiti operativi, con conseguente esclusione
          di   ogni   possibilita'   di   immissione  dall'esterno  e
          abrogazione  dell'art.  41 del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
                  2)   l'individuazione,   nell'organizzazione  degli
          uffici  centrali  e  periferici del Ministero dell'interno,
          degli  incarichi e delle funzioni da conferire al personale
          delle     qualifiche     dirigenziali,    ferma    restando
          l'individuazione   degli  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b),
          della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
          modificazioni;
                  3)  la  revisione dei criteri di attribuzione degli
          incarichi  in  relazione alle attitudini individuali e alla
          capacita'  professionale, alle peculiarita' della qualifica
          rivestita,   alla   natura  e  alle  caratteristiche  delle
          funzioni da esercitare;
                  4)  che  il personale delle qualifiche dirigenziali
          possa   essere   temporaneamente  collocato,  entro  limiti
          determinati,  non  superiori al 5 per cento della dotazione
          organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze
          di  servizio,  in  posizione  di  disponibilita'  anche per
          incarichi  particolari  o  a tempo determinato, assicurando
          comunque   la   possibilita'   per   l'amministrazione   di
          provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per
          i posti di funzione non coperti;
                d) attuazione    delle   disposizioni   dei   decreti
          legislativi  di  cui  al presente articolo attraverso uno o
          piu'  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1
          e  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi
          dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti legislativi
          stessi;
                e) indicazione     esplicita    delle    disposizioni
          legislative abrogate.
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          su  proposta  del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, sentite le organizzazioni
          sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
          del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco. Gli schemi di
          decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati
          e   al   Senato   della  Repubblica  per  il  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per materia e per le
          conseguenze  di  carattere  finanziario,  che  si esprimono
          entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi
          i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
          del parere.
              3.  Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro
          dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore dei decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  1, possono essere adottate
          disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure
          stabiliti dal presente articolo.».
              «Art.  6 (Copertura finanziaria). - 1. Per l'attuazione
          dell'art.  2 e' autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per
          l'anno  2004,  di  12.524.500  euro  per  l'anno  2005 e di
          12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006.
              2. Per l'attuazione dell'art. 3 e' autorizzata la spesa
          di  424.667  euro  per  l'anno  2004  e  di  431.497 euro a
          decorrere dall'anno 2005.
              3.  All'onere  derivante  dal presente articolo, pari a
          15.500.000  euro  per  l'anno  2004,  a 12.955.997 euro per
          l'anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall'anno 2006,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2004,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              - Si  riporta l'art. 8 del decreto-legge 31 marzo 2005,
          n.  45 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
          2005,  n.  89  (Disposizioni  urgenti  per la funzionalita'
          dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza, delle Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
              «Art. 8 (Ulteriori risorse per l'esercizio della delega
          in  materia  di  rapporto d'impiego del personale del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Le somme stanziate al
          comma 1, dell'art. 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252,
          sono  incrementate  nei  limiti  di  4.000.000  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2005.».