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LEGGE 30 settembre 2004, n. 252

Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore della legge: 27-10-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2006)
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Testo in vigore dal:  1-6-2005
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Art. 6

Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per l'anno 2004, di 12.524.500 euro per l'anno 2005 e di 12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006.
((1))
2. Per l'attuazione dell'articolo 3 è autorizzata la spesa di 424.667 euro per l'anno 2004 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2005.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15.500.000 euro per l'anno 2004, a 12.955.997 euro per l'anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 settembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 89, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le somme stanziate al comma 1 del presente articolo, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.