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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2005, n. 22

Interventi urgenti nel settore agroalimentare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2-3-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2005, n. 71 (in G.U. 30/04/2005, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
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Testo in vigore dal: 2-3-2005
al: 2-3-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
particolari  interventi  a  sostegno  di comparti agricoli colpiti da
crisi  di  mercato  e da calamita' naturali, nonche' di completare il
riassetto  istituzionale dell'Unione nazionale per l'incremento delle
razze  equine  (UNIRE)  e  di integrare la normativa sui prelievi nel
settore  lattiero  e  sulla  ristrutturazione  industriale  di grandi
imprese in stato di insolvenza;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni dell'11 febbraio e del 18 febbraio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  delle  politiche  agricole e forestali e del Ministro delle
attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
            Interventi urgenti in materia di agricoltura

  1.  All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma
7 e' inserito il seguente:
  "7-bis.  Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7,
il commissario ad acta per le attivita' di cui all'articolo 19, comma
4,  del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, puo' operare, anche
attraverso  specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura  (AGEA),  interventi  a  sostegno  di produzioni agricole
colpite  da  crisi  di  mercato, da inserire all'interno del progetto
speciale di cui al comma 7.".
  2.  Al  fine  di  consentire  il  completamento ed il potenziamento
infrastrutturale  dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per
l'incremento  delle  razze  equine  (UNIRE), e' assegnato al medesimo
ente  un  contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere
conseguente    si    provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della
legge  28  dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da
ripartire  -  investimenti  agricoltura,  foreste e pesca) per l'anno
2005.
  3.  Per  il  finanziamento  degli interventi di soccorso nelle aree
agricole  colpite da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche,
gia'  dichiarate  eccezionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 14
febbraio  1992,  n.  185,  allora  vigente,  le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dispongono di contributi pluriennali.
La  copertura finanziaria di detti contributi e' a carico delle quote
dei   limiti   di   impegno  assegnati  a  ciascuna  regione  con  la
ripartizione   degli  stanziamenti  recati  dall'articolo  13,  comma
4-octies,  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 2002, n. 178, dall'articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e dall'articolo
1   del  decreto-legge  24  luglio  2003,  n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268.
  4.  All'articolo  18  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis. L'Agecontrol S.p.a. effettua i controlli di qualita' aventi
rilevanza  a  livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi
della normativa vigente.".
  5. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono
trasferiti  all'Agecontrol  S.p.a.  gli  stanziamenti  dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali  relativi  alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite
in  attuazione  del presente articolo. Con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  con  il  Ministro delle attivita' produttive, sono
altresi'   trasferite   all'Agecontrol  S.p.a.  le  risorse  umane  e
finanziarie   relative   allo   svolgimento   dei  controlli  di  cui
all'articolo  1-bis,  precedentemente  svolti dall'Istituto nazionale
per  il  commercio  estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera
h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.".
  6. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'inizio  del  comma  1  sono anteposte le seguenti parole:
"L'Agecontrol S.p.a. e";
    b)  al  comma  3, dopo le parole: "I funzionari" sono inserite le
seguenti: "dell'Agecontrol S.p.a. e quelli".