DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1995, n. 32

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-2-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104 (in G.U. 10/04/1995, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
Testo in vigore dal: 4-7-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
Trasferimento delle attivita' residue alle amministrazioni competenti 
 
  1.  Le  materie  gia'  gestite  dalla  soppressa  Agenzia  per   la
promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno  e  trasferite  in  via
temporanea dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero  del
bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo  19,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono  definitivamente  attribuite  alle
amministrazioni competenti per materia,  individuate  secondo  quanto
disposto dal presente articolo. 
  2. E' attribuita alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento del  turismo,  la  materia  degli  incentivi  per  opere
private riguardanti le attivita' turistico-alberghiere, ivi  comprese
le attivita' creditizie. 
  3. E' attribuito al Ministero del  tesoro  il  pacchetto  azionario
prestato dalla societa' Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto. 
  4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole,  alimentari
e forestali le  seguenti  materie:  incentivi  per  opere  private  e
connesse attivita'  creditizie  per  i  miglioramenti  fondiari,  ivi
compresi quelli di bonifica e montani, per  l'assistenza  tecnica  in
agricoltura, la  valorizzazione  dei  prodotti  agricoli,  la  pesca,
progetti speciali promozionali e connesse  attivita'  creditizie  nei
campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione
produttiva,   dell'agrumicoltura,    della    zootecnia    e    della
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli;  le  azioni   organiche
promozionali agricole. 
  5. Per le opere della gestione separata e per i  progetti  speciali
di cui al comma 4, nonche'  per  quelli  trasferiti  dal  commissario
liquidatore ai sensi  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  3
aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari  e
forestali  provvede  mediante  un  commissario  ad  acta,   riferendo
trimestralmente al CIPE sul  suo  operato.  Il  commissario  ad  acta
esercita i poteri e osserva le procedure di cui  all'articolo  9  del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive  modificazioni
e integrazioni. Gli oneri per i compensi del commissario  ad  acta  e
per non piu' di due  consulenti  giuridici  per  la  definizione  del
contenzioso in atto, da  definire  con  decreto  del  Ministro  delle
risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono a carico della quota del fondo di  cui  all'articolo
19, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  e
successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.((7)) 
  6. Il Ministro delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,
d'intesa con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro  le
opere e le attivita',  di  cui  ai  commi  4  e  5  rientranti  nelle
competenze regionali. 
  7. Sono attribuite al Ministero dei  lavori  pubblici  le  seguenti
materie: concessioni  chiuse,  "dichiarate  chiuse"  trasferite  alle
regioni o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti  opere
pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di
indagini della Gestione separata di cui all'articolo 5 della legge  1
marzo 1986, n. 64; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa
per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per
la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto  dell'Irpinia  del
1962, ivi comprese le attivita' creditizie. 
  8. Sono attribuite al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale le seguenti materie: ridefinizione  dei  contributi  agricoli
unificati; incentivi per  opere  private  nel  campo  dell'istruzione
professionale. 
  9. L'identificazione delle ulteriori  residue  materie  e  relative
amministrazioni competenti, ai fini di quanto disposto dal  comma  1,
si effettua con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione  economica,
di concerto con il Ministro competente. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla L.
2 luglio 2015 n. 91, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Al fine
di  razionalizzare  e  garantire  la  realizzazione  delle  strutture
irrigue nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare  nelle  regioni
del sud Italia colpite da eventi alluvionali, a decorrere dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, la gestione  commissariale
di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8  febbraio  1995,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile  1995,  n.
104, e successive modificazioni, e' soppressa e le relative  funzioni
sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. [...]  Le  relazioni
di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge  n.  32  del
1995 sono trasmesse anche alle Camere". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3)  che  "Dall'entrata  in
vigore del presente decreto, le competenze e le  funzioni  attribuite
da norme di legge al commissario ad  acta  di  cui  all'articolo  19,
comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  aprile  1995,  n.  104,  si  intendono
riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1".