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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2005, n. 22

Interventi urgenti nel settore agroalimentare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2-3-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2005, n. 71 (in G.U. 30/04/2005, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
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Testo in vigore dal:  2-3-2005 al: 2-3-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari interventi a sostegno di comparti agricoli colpiti da crisi di mercato e da calamità naturali, nonché di completare il riassetto istituzionale dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e di integrare la normativa sui prelievi nel settore lattiero e sulla ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 febbraio e del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi urgenti in materia di agricoltura
1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, può operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7.".
2. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), è assegnato al medesimo ente un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere conseguente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca) per l'anno 2005.
3. Per il finanziamento degli interventi di soccorso nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche, già dichiarate eccezionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, allora vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di contributi pluriennali.
La copertura finanziaria di detti contributi è a carico delle quote dei limiti di impegno assegnati a ciascuna regione con la ripartizione degli stanziamenti recati dall'articolo 13, comma 4-octies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268.
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L'Agecontrol S.p.a. effettua i controlli di qualità aventi rilevanza a livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente.".
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sono altresì trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.".
6. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'inizio del comma 1 sono anteposte le seguenti parole: "L'Agecontrol S.p.a. e";
b) al comma 3, dopo le parole: "I funzionari" sono inserite le seguenti: "dell'Agecontrol S.p.a. e quelli".