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DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 99

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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Testo in vigore dal:  8-7-2018
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Art. 18

Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74))
.
1-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74))
.
1-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74))
.
1-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74))
.
1-quinquies.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74))
.
2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, è sostituito dal seguente:
"7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di riparto dei proventi delle predette sanzioni.".
3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza, l'AGEA può avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.".
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 357 del codice penale", sono aggiunte le seguenti: ", nonché, nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale".
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sono altresì trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Castelli, Ministro della giustizia

La Loggia, Ministro degli affari regionali

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli