stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 21 febbraio 2005, n. 16

Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22-2-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2005, n. 58 (in G.U. 22/04/2005, n.93).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2011)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-1-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assicurare
interventi connessi all'ambiente  e  alla  viabilita',  nonche'  alla
tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2005; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'interno  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze di  tutela
ambientale  connesse  al  miglioramento  della  qualita'   ambientale
dell'aria e alla riduzione delle  emissioni  di  polveri  sottili  in
atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia  e
delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del  territorio,  si  provvede  alla  ripartizione  tra   le   unita'
previsionali di base degli stati di previsione delle  amministrazioni
interessate. 
  2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto
collettivo 2004-2007  relativo  al  settore  del  trasporto  pubblico
locale, e' autorizzata la spesa  di  260  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto  a
200 milioni di euro annui, con quota  parte  delle  maggiori  entrate
derivanti dal comma 9 e, quanto a  60  milioni  di  euro  annui,  con
riduzione  dei  trasferimenti  erariali  attribuiti   dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato a qualsiasi  titolo  assegnati  a  ciascun  ente
territoriale interessato sulla base  del  riparto  stabilito  con  il
decreto di cui al comma 3. (3) 
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono  assegnate  alle  regioni  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono  attribuite  con  riferimento
alla consistenza del personale in servizio alla data del 30  novembre
2004 presso le aziende di  trasporto  pubblico  locale  e  presso  le
aziende  ferroviarie,  limitatamente  a  quelle  che   applicano   il
contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dagli  enti  territoriali
per la corresponsione  alle  aziende  degli  importi  assegnati  sono
escluse dal patto di stabilita' interno. (3) 
  3-bis. Le somme  affluite  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla  disciplina  in
materia di autorizzazione integrata  ambientale,  relativamente  agli
impianti  di  competenza  statale,  nonche'  quelle  derivanti  dalle
tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e  controlli
da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio al fine di dare attuazione alla direttiva  2002/96/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui  rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata  dalla
direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'8
dicembre  2003,  sono   riassegnate,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio per l'espletamento delle attivita' di  verifica
e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia. 
  3-ter. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Eventuali
trattamenti aggiuntivi rispetto a  quelli  erogati  dall'I.N.P.S.  al
lavoratore   del   settore   industria   sono   ridefiniti   con   la
contrattazione collettiva di categoria." 
  4.  Nelle  more  della  stipulazione  del  contratto  di  programma
2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze  per  quanto
attiene  gli  aspetti  finanziari,  e  Anas  S.p.A.,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  corrispondere  alla
Anas S.p.A., in relazione agli  obblighi  di  servizio  pubblico  nel
settore stradale  previsti  dalla  convenzione  di  concessione,  una
anticipazione a valere sulle somme iscritte  nel  conto  dei  residui
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005,  per  complessivi  650  milioni  di  euro,  di  cui,
rispettivamente, per l'ammontare di 450 milioni di  euro  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.1.2.45 e per  l'ammontare  di  200
milioni  di  euro  nell'ambito  dell'unita'  previsionale   di   base
3.2.3.48. 
  5. Per assicurare il rispetto degli  obblighi  finanziari  connessi
alla  gestione  di  altri  servizi   pubblici   gestiti   in   regime
convenzionale, a decorrere dal 2005 e' autorizzata  la  spesa  di  20
milioni di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente
comma. 
  6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento  di  elevati
standard di ordine  pubblico,  sicurezza  e  tutela  dell'incolumita'
pubblica,  nell'ambito  delle  finalita'  di   cui   al   comma   548
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005
e' autorizzata la spesa  complessiva  di  100  milioni  di  euro  per
l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  compresa  l'Arma  dei
carabinieri e le altre forze messe  a  disposizione  dalle  autorita'
provinciali di pubblica sicurezza,  e  per  il  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della citata  legge
n. 311 del 2004.  Per  le  esigenze  correnti  di  funzionamento  dei
servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per l'anno 2005. 
  7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del  Corpo
della guardia di finanza, nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire, con
una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di  euro.  Con  decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche  con
evidenze informatiche, all'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei  conti,  si
provvede alla ripartizione del fondo tra le  unita'  previsionali  di
base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia
di finanza. 
  8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, e' abrogato. 
  9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come  carburante  di
cui all'allegato I del testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e  successive  modificazioni,  sono  aumentate,
rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per  mille  litri.  Per  le
province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate  di  cui
al periodo precedente sono  devolute  alle  stesse  nei  modi  e  nei
termini previsti dai rispettivi statuti e  dalle  relative  norme  di
attuazione. Non trova applicazione l'articolo 1, comma  154,  secondo
periodo, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662.  A  decorrere  dal
novantesimo giorno successivo a  quello  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  il  gasolio  usato  come  combustibile   per   il
riscaldamento, indipendentemente dal tenore  di  zolfo,  deve  essere
denaturato secondo la formula e le modalita' stabilite dalla  Agenzia
delle dogane. 
  10. Per i soggetti  di  cui  all'articolo  5,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior  onere
conseguente  alle  disposizioni  di  cui   al   comma   9,   relative
all'incremento dell'accisa sul  gasolio  usato  come  carburante,  e'
rimborsato, anche mediante la compensazione di  cui  all'articolo  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni,   a   seguito   della   presentazione   di    apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo
le modalita' e con  gli  effetti  previsti  dal  regolamento  recante
disciplina dell'agevolazione fiscale  a  favore  degli  esercenti  le
attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano  altresi'  ai
fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446. ((Al relativo onere  si  provvede  nell'ambito
dello  stanziamento  iscritto  sul  capitolo  3820  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.)) 
  11. ((Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione  dei
commi 2, 4 e 10, pari a euro 150.000.000 per l'anno  2005  e  a  euro
160.000.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le  maggiori
entrate derivanti dal comma 9)). Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che " A
parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2  e  3,
del  decreto-legge  21  febbraio  2005,  n.   16,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  22  aprile  2005,  n.  58,  a  decorrere
dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui  e'  corrisposto
ai servizi di trasporto pubblico locale  direttamente  dalle  regioni
individuate con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
senza dover procedere preliminarmente alla  corrispondente  riduzione
dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni".