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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 355

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-12-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 (in G.U. 27/02/2004, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
Testo in vigore dal:  28-2-2004
aggiornamenti all'articolo

Art. 23

Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale
(( , proroga di termine in materia di servizi di
trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo
regime di ricorsi in materia di invalidità civile ))


1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale
(( è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 ))
i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 e a
(( euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 ))
derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
(( 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonché al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi. ))