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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 157

Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonchè in materia di agricoltura e pesca.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2004, n. 204 (in G.U. 10/08/2004, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2019)
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Testo in vigore dal:  26-6-2004 al: 10-8-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di etichettatura e presentazione di alcuni prodotti agroalimentari, non disciplinati dalla normativa comunitaria, al fine di garantire la più ampia tutela del consumatore assicurandone la corretta e trasparente informazione in un quadro di compatibilità con l'ordinamento comunitario, nonché di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca, nel rispetto di quanto normativamente previsto nei rapporti tra Stato e regioni;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 luglio 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Denominazioni di vendita nazionali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le denominazioni di vendita "latte fresco pastorizzato" e "latte fresco pastorizzato di alta qualita", da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.
2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati, anche prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione all'evoluzione tecnologica è quella di "latte" con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato.
3. La denominazione di vendita "passata di pomodoro", da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, è riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione, nonché individuati, tra quelli già previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative ai controlli.
4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3.
5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-ter e 1-quater, del citato decreto legislativo n. 109 del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle politiche agricole e forestali, i quali, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possono autorizzare l'uso della denominazione o, con il medesimo provvedimento, stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonché indicazioni di utilizzazione.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.
8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.