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LEGGE 3 maggio 1989, n. 169

Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.

note: Entrata in vigore della legge: 10-7-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/2018)
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Testo in vigore dal:  10-7-1989

Art. 4

Latte fresco pastorizzato
1. Viene definito "latte fresco pastorizzato" il latte che perviene crudo allo stabilimento di confezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 48 ore dalla mungitura, presenti al consumo:
a) prova della fosfatasi alcalina negativa;
b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali;
c) prova della perossidasi positiva.
2. Il "latte fresco pastorizzato" può essere definito "latte fresco pastorizzato di alta qualità" qualora venga ottenuto da latte crudo proveniente direttamente dalle stalle ovvero da centri di raccolta cooperativi o consortili, avente le caratteristiche igieniche e di composizione stabilite, con particolare riferimento al contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica totale e di numero di cellule somatiche, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e presenti al consumo un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 15,50 per cento delle proteine totali.
3. Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il "latte fresco pastorizzato" potrà presentare prova della perossidasi negativa e un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 12 per cento delle proteine totali.