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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 157

Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonchè in materia di agricoltura e pesca.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2004, n. 204 (in G.U. 10/08/2004, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2019)
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Testo in vigore dal: 26-6-2004
al: 10-8-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
in  materia  di  etichettatura  e  presentazione  di  alcuni prodotti
agroalimentari, non disciplinati dalla normativa comunitaria, al fine
di  garantire  la  piu' ampia tutela del consumatore assicurandone la
corretta  e  trasparente  informazione in un quadro di compatibilita'
con l'ordinamento comunitario, nonche' di adottare particolari misure
a  favore del comparto agricolo e della pesca, nel rispetto di quanto
normativamente previsto nei rapporti tra Stato e regioni;
  Vista  la direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22
giugno  1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
e  del  Consiglio,  del  20  luglio  1998,  che prevede una procedura
d'informazione  nel  settore  delle  norme  e  delle regolamentazioni
tecniche   e   delle   regole  relative  ai  servizi  della  societa'
dell'informazione,  recepita  con  la legge 21 giugno 1986, n. 317, e
con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 giugno 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i
Ministri  per  le  politiche  comunitarie,  per gli affari regionali,
delle  attivita'  produttive,  della  salute  e dell'economia e delle
finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                 Denominazioni di vendita nazionali

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del
decreto   legislativo   27   gennaio   1992,  n.  109,  e  successive
modificazioni,    le   denominazioni   di   vendita   "latte   fresco
pastorizzato"  e  "latte  fresco  pastorizzato  di  alta qualita", da
riportare  nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo
umano,  sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel
rispetto  delle  disposizioni  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.
  2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti
autorizzati, anche prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169
del  1989,  in  relazione  all'evoluzione  tecnologica  e'  quella di
"latte" con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato.
  3.  La denominazione di vendita "passata di pomodoro", da riportare
nella  etichettatura  del prodotto derivante dalla trasformazione del
pomodoro,  e' riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta
del  pomodoro  fresco.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive  e  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto  con  il  Ministro  per  le  politiche  comunitarie e con il
Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  da  adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori
caratteristiche  del  suddetto  prodotto  ed  in  particolare  la sua
composizione e le altre modalita' di produzione, nonche' individuati,
tra  quelli  gia'  previsti  dalla  legislazione  vigente,  i  metodi
ufficiali di analisi e le modalita' relative ai controlli.
  4.  Con  il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto
legislativo  27  gennaio  1992,  n.  109, e successive modificazioni,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite
le  modalita'  ed  i  requisiti  per l'indicazione obbligatoria della
dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai
commi 1 e 3.
  5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del
consumatore,  la  denominazione  di  vendita  dello  Stato  membro di
produzione non puo' essere usata quando il prodotto che essa designa,
dal  punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione,
si  discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2
e 3.
  6.  Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le
disposizioni  previste  all'articolo  4,  commi 1-ter e 1-quater, del
citato  decreto  legislativo  n. 109 del 1992. La documentazione deve
essere  trasmessa  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  al
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  i  quali, entro
sessanta   giorni   dalla   presentazione   della   domanda,  possono
autorizzare   l'uso   della   denominazione   o,   con   il  medesimo
provvedimento,  stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonche'
indicazioni di utilizzazione.
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.
  8.  Per  i  prodotti  di  cui  ai  commi  2  e 3, le produzioni, le
confezioni,  gli  imballaggi  e le etichette conformi alle previgenti
disposizioni  possono essere utilizzati per un periodo di centottanta
giorni  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.