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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2003, n. 357

Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ENPALS in attuazione dell'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/1/2004
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Testo in vigore dal: 13-1-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio  1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388,
concernente  la  costituzione  dell'Ente  nazionale  di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
26, concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'ENPALS;
  Vista  la legge 14 giugno 1973, n. 366, concernente l'estensione ai
calciatori   ed   agli  allenatori  di  calcio  della  previdenza  ed
assistenza gestite dall'ENPALS;
  Vista  la  legge  23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di
rapporti tra societa' e sportivi professionisti;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, n.
90;  1°  agosto 1983, n. 669; 22 luglio 1986, n. 1006; 19 marzo 1987,
n.  203 e 19 marzo 1987, n. 207, concernenti modifiche all'articolo 3
del citato decreto legislativo n. 708 del 1947;
  Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
contenente  la delega al Governo per il riordino e la soppressione di
enti pubblici di previdenza ed assistenza;
  Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni, con il quale e' stata attuata la suddetta delega;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo 1, comma 2, del citato decreto
legislativo  n.  479  del 1994, il quale prevede che, con decreto del
Presidente  della  Repubblica,  su proposta del Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica  e  del  tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'organizzazione e il
funzionamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza secondo
i  criteri  di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n.
479 del 1994;
  Visto  l'articolo  43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre
2002,   n.   289,  che  estende  all'ENPALS  la  disciplina  prevista
dall'articolo  3  del  citato  decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479,  con  applicazione,  relativamente  agli  organi,  eccettuato il
Collegio  dei  revisori,  dei  criteri  di  composizione  e di nomina
previsti  per  l'Istituto  di  previdenza  per  il  settore marittimo
(IPSEMA);
  Ritenuto di dover dare attuazione a tale prescrizione legislativa;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 ottobre 2003;
  Ritenuto  di  non  recepire  il  parere  del Consiglio di Stato con
riferimento:
    a) all'osservazione  concernente l'opportunita' di trasfondere le
norme  residue  del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
26 del 1950 nel presente regolamento, trattandosi in realta' di norme
di  dettaglio,  ovvero  di materia gia' disciplinata in modo uniforme
per  tutti  gli  enti di cui al citato decreto legislativo n. 479 del
1994,   anche   mediante   adozione   dei   relativi  regolamenti  di
contabilita' e amministrazione;
    b) all'osservazione  concernente  l'opportunita' di introdurre un
procedimento  di ricognizione della maggiore rappresentativita' delle
organizzazioni  sindacali,  tenuto conto che tale materia e' affidata
alle  determinazioni  giurisprudenziali  e  che  comunque  su di essa
mancano le necessarie indicazioni di legge;
    c) al  rilievo  concernente  la  presunta mancanza di indicazioni
circa l'oggetto e le modalita' della funzione di vigilanza svolta dal
Consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza,  dovendosi osservare che tale
funzione  e'  invece  disciplinata  dalla normativa di rango primario
richiamata al comma 2 dell'articolo 4 del regolamento;
    d) all'osservazione    concernente    la    problematica    della
rappresentanza  della  pubblica  amministrazione  tra gli esperti del
Consiglio  di  amministrazione,  tenuto conto che la disposizione del
regolamento  esaminata (articolo 5, comma 1) riproduce in realta' una
norma  di  rango  primario  (articolo  3, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994);
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1.    Il    presente    regolamento    disciplina    1'ordinamento,
l'organizzazione   ed   il   funzionamento   dell'Ente  nazionale  di
previdenza  ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),
di   seguito  denominato:  «Ente»,  in  conformita'  ai  principi  di
carattere  generale  dettati  dall'articolo  43, comma 1, lettera c),
della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, e dal decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479.
          Avvertenza:

              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il   testo   dell'art.   81,   quinto   comma,  della
          Costituzione e' il seguente:
              «Art.  87. - Il Presidente della Repubblica promulga le
          leggi  ed  emana  i  decreti  aveni  valore  di  legge  e i
          regolamenti».
              - Il  testo  del decreto legislativo 16 luglio 1947, n.
          708   (Disposizioni   concernenti   l'Ente   nazionale   di
          previdenza   e   di   assistenza  per  i  lavoratori  dello
          spettacolo),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          agosto 1947, n. 178.
              - Il  testo  della  legge  29  novembre  1952,  n. 2388
          (Ratifica,  con  modificazioni,  del decreto legislativo 16
          luglio  1947,  n.  708,  concernente disposizioni sull'Ente
          nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per i lavoratori
          dello   spettacolo   (E.N.P.A.L.S.),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1952, n. 302.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          5   gennaio   1950,  n.  26  (Ordinamento  e  funzionamento
          dell'Ente  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per i
          lavoratori  dello spettacolo), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 febbraio 1950, n. 41.
              - Il   testo   della  legge  14  giugno  1973,  n.  366
          (Estensione  ai  calciatori  ed  agli  allenatori di calcio
          della  previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale
          di  previdenza  e  di  assistenza  per  i  lavoratori dello
          spettacolo),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          luglio 1973, n. 173.
              -  Il  testo della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in
          materia    di    rapporti    tra    societa'   e   sportivi
          professionisti),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
          marzo 1981, n. 86.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          19  gennaio  1983, n. 90 (Estensione dell'assistenza ENPALS
          agli  organizzatori  generali  delle  imprese di produzione
          cinematografica),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          aprile 1983, n. 92.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          1°   agosto   1983,   n.   669   (Estensione   dell'obbligo
          dell'iscrizione   all'Ente   nazionale   di  previdenza  ed
          assistenza  per i lavoratori dello spettacolo ai prestatori
          d'opera  addetti  ai  totalizzatori  degli  ippodromi),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 10 dicembre 1983, n.
          338.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          22  luglio  1986, n. 1006 (Iscrizione all'Ente nazionale di
          previdenza  ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
          dei   prestatori   d'opera  addetti  ai  totalizzatori  dei
          cinodromi,  sale da corsa e agenzie ippiche), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1987, n. 35.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          19    marzo   1987,   n.   203   (Estensione   dell'obbligo
          dell'iscrizione   all'Ente   nazionale   di  previdenza  ed
          assistenza   per   i   lavoratori   dello  spettacolo  agli
          indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda),
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1987, n.
          119.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          19    marzo   1987,   n.   201   (Estensione   dell'obbligo
          dell'iscrizione   all'Ente   nazionale   di  previdenza  ed
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli attori di
          prosa,  operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti
          di   musica   leggera,   presentatori  e  disc-jockey),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1987, n. 120.
              -  Il  testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
          n. 708 del 1947, e' il seguente:
              «Art. 3. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti
          gli  appartenenti  alle  seguenti  categorie  di  qualsiasi
          nazionalita':
                1) artisti lirici;
                2)  attori  di  prosa, operetta, rivista, varieta' ed
          attrazioni,   cantanti  di  musica  leggera,  presentatori,
          disc-jockey  ed  animatori  in strutture ricettive connesse
          all'attivita' turistica;
                3)   attori   generici   cinematografici,  attori  di
          doppiaggio cinematografico;
                4)     registi    e    sceneggiatori    teatrali    e
          cinematografici,  aiuti-registi,  dialoghisti ed adattatori
          cinetelevisivi;
                5)   organizzatori  generali,  direttori,  ispettori,
          segretari    di   produzione   cinematografica,   cassieri,
          segretari di edizione;
                6) direttori di scena e doppiaggio;
                7) direttori d'orchestra e sostituti;
                8)  concertisti e professori d'orchestra, orchestrali
          e bandisti;
                9    tersicorei,   coristi,   ballerini,   figuranti,
          indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
                10) amministratori di formazioni artistiche;
                11)  tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo
          e stampa;
                12)    operatori   di   ripresa   cinematografica   e
          televisiva,  aiuto operatori e maestranze cinematografiche,
          teatrali e radio televisive;
                13)  arredatori,  architetti, scenografi, figurinisti
          teatrali e cinematografici;
                14) truccatori e parrucchieri;
                15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti,
          falegnami e tappezzieri;
                16) sarti;
                17) pittori, stuccatori e formatori;
                18) artieri ippici;
                19) operatori di cabine, di sale cinematografiche;
                20)  impiegati  amministrativi  e  tecnici dipendenti
          dagli  enti  e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle
          imprese  radiofoniche  e  televisive,  dalle  imprese della
          produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo
          e   stampa;   maschere,  custodi  e  personale  di  pulizia
          dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati;
                21)  impiegati  ed  operai  dipendenti  dalle case da
          gioco,  dagli  ippodromi  e  dalle  scuderie dei cavalli da
          corsa  e  dai  cinodromi;  prestatori  d'opera  addetti  ai
          totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli
          ippodromi e cinodromi, nonche' presso le sale da corsa e le
          agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti
          dalle imprese di spettacoli viaggianti;
                22) calciatori ed allenatori di calcio;
                23)  lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il
          noleggio e la distribuzione dei films.
              Con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentite le organizzazioni sindacali dei datori di
          lavoro  e  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative a
          livello  nazionale,  su eventuale proposta dell'ENPALS, che
          provvede   periodicamente   al  monitoraggio  delle  figure
          professionali  operanti  nel campo dello spettacolo e dello
          sport,  sono  adeguate le categorie dei soggetti assicurati
          di  cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro
          e  delle  politiche  sociali,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  essere,  altresi',
          integrata  o ridefinita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
          decreto  legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione
          in  tre  gruppi  dei  lavoratori  dello spettacolo iscritti
          all'ENPALS.  Dalle  disposizioni  del  presente  comma  non
          devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della
          finanza pubblica.
              Il Consiglio di amministrazione puo' dichiarare esclusi
          dall'obbligo    dell'iscrizione    all'Ente   limitatamente
          all'assicurazione   di   malattia,  gli  appartenenti  alle
          categorie  suindicate  che  dimostrino di essere obbligati,
          per  la  loro  prevalente attivita', alla iscrizione presso
          altro Ente.».
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  32,  della legge 24
          dicembre  1993,  n.  537  (Interventi correttivi di finanza
          pubblica), e' il seguente:
              «32.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere
          enti pubblici di previdenza e assistenza.».
              -  Il  testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
          419  (Attuazione  della delega conferita dall'art. 1, comma
          32,  della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, in materia di
          riordino  e  soppressione  di enti pubblici di previdenza e
          assistenza),   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          1° agosto 1994, n. 178.
              -  Il  testo  dellart.  1,  comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 479 del 1994, e' il seguente:
              «2.  Con  decreti  del  Presidente della Repubblica, su
          proposta   del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica
          e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine
          di  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente  decreto,  e  per  quanto  non  espressamente  ivi
          previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di
          cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.».
              -  Il  testo  dell'art.  17  della legge 23 agosto 1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a)  riordino  degli  uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              -  Il  testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
          n. 479 del 1994, e' il seguente:
              «Art.  3  (Ordinamento  degli enti). - 1. L'ordinamento
          degli   enti   pubblici  di  cui  al  presente  decreto  e'
          determinato  dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art.
          1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale.
              2. Sono organi degli enti:
                a) il presidente;
                b) il consiglio di amministrazione;
                c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
                d) il collegio dei sindaci;
                e) il Direttore generale.
              3.   Il   presidente   ha   la   rappresentanza  legale
          dell'istituto;   convoca   e   presiede   il  consiglio  di
          amministrazione;  puo'  assistere alle sedute del consiglio
          di  indirizzo  e  vigilanza.  Il  presidente e' nominato ai
          sensi  della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura
          di  cui  all'art.  3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri e' adottata su
          proposta   del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
              4.  Il  consiglio  di indirizzo e vigilanza definisce i
          programmi  e  individua  le  linee  di indirizzo dell'ente;
          elegge  tra  i  rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
          proprio   presidente;   nell'ambito   della  programmazione
          generale,  determina  gli obiettivi strategici pluriennali;
          definisce,  in  sede  di  autoregolamentazione,  la propria
          organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
          con  cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
          vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
          controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20, decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
          alla  realizzazione  degli  obiettivi  e  alla  corretta ed
          economica  gestione  delle  risorse;  emana le direttive di
          carattere   generale   relative   all'attivita'  dell'ente;
          approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
          consuntivo,   nonche'  i  piani  pluriennali  e  i  criteri
          generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
          sessanta   giorni  dalla  deliberazione  del  consiglio  di
          amministrazione;  in  caso  di  non  concordanza  tra i due
          organi,  il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          provvede    all'approvazione   definitiva.   I   componenti
          dell'organo   di   controllo   interno  sono  nominati  dal
          presidente   dell'ente,   d'intesa   con  il  consiglio  di
          indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP
          e'  composto  da ventiquattro membri, dei quali la meta' in
          rappresentanza    delle    confederazioni   sindacali   dei
          lavoratori   dipendenti  maggiormente  rappresentative  sul
          piano  nazionale  e  la  restante  meta'  ripartita  tra le
          organizzazioni   maggiormente   rappresentative  sul  piano
          nazionale  dei  datori di lavoro e, relativamente all'INPS,
          dei  lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto
          delle  esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui
          le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
          consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
          dei  quali  in  rappresentanza  dell'Associazione nazionale
          mutilati  ed  invalidi  del lavoro; i restanti ventiquattro
          membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
          sindacali  dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni
          dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
          rappresentative   sul   piano   nazionale,  nelle  medesime
          proporzioni  e  secondo  i  medesimi  criteri  previsti dal
          presente   comma   in   relazione   all'INPS  Il  consiglio
          dell'IPSEMA  e'  composto da dodici membri scelti secondo i
          criteri predetti.
              5.  Il  consiglio di amministrazione predispone i piani
          pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
          disinvestimento,   il   bilancio  preventivo  ed  il  conto
          consuntivo;  approva  i  piani  annuali  nell'ambito  della
          programmazione;   delibera  i  piani  d'impiego  dei  fondi
          disponibili  e gli atti individuati nel regolamento interno
          di  organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
          organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
          maggiormente   rappresentative   del   personale,   nonche'
          l'ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione  organica  e  i
          regolamenti     concernenti    l'amministrazione    e    la
          contabilita',  e  i  regolamenti  di  cui all'art. 10 della
          legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al
          consiglio   di   indirizzo   e   vigilanza   una  relazione
          sull'attivita'   svolta   con  particolare  riferimento  al
          processo  produttivo  ed  al  profilo  finanziario, nonche'
          qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
          di  indirizzo  e  vigilanza.  Il consiglio esercita inoltre
          ogni  altra  funzione  che  non sia compresa nella sfera di
          competenza  degli  altri  organi dell'ente. Il consiglio e'
          composto  dal  presidente dell'istituto, che lo presiede, e
          da  otto  esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei
          per  l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due
          per  l'INPS,  l'INAIL  e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti
          tra  dirigenti  della pubblica amministrazione, da porre in
          posizione  di  fuori  ruolo  secondo  le  disposizioni  dei
          vigenti   ordinamenti  di  appartenenza.  I componenti  del
          consiglio  sono  scelti  tra persone dotate di riconosciuta
          competenza  e professionalita' e di indiscussa moralita' ed
          indipendenza.  Il  possesso  dei requisiti e' comprovato da
          apposito  curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana.  La  carica  di consigliere di
          amministrazione  e'  incompatibile con quella di componente
          del consiglio di vigilanza.
              6.  Il  Direttore  generale,  nominato  su proposta del
          consiglio  di  amministrazione,  con  le  procedure  di cui
          all'art.  8  del decreto del Presidente della Repubblica 30
          aprile  1970,  n.  639,  cosi' come modificato dall'art. 12
          della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  partecipa, con voto
          consultivo,  alle sedute del consiglio di amministrazione e
          puo'  assistere  a quelle del consiglio di vigilanza; ha la
          responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei
          risultati  e  degli  obiettivi; sovraintende al personale e
          all'organizzazione   dei  servizi,  assicurandone  l'unita'
          operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i
          poteri  di  cui  agli  articoli 12 e 48 della legge 9 marzo
          1989, n. 88.
              7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
          cui   all'art.  2403  e  seguenti  del  codice  civile,  e'
          composto:  a)  per  l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
          quattro  in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale  e  tre in rappresentanza del Ministero
          del  tesoro;  b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
          rappresentanza  del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  e  quattro  in  rappresentanza  del  Ministero del
          tesoro;  c)  per  l'IPSEMA  da  cinque membri di cui tre in
          rappresentanza  del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  e  due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
          Uno  dei  rappresentanti  del  Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale  svolge  le  funzioni  di presidente. I
          rappresentanti    delle   amministrazioni   pubbliche,   di
          qualifica   non   inferiore   a  dirigente  generale,  sono
          collocati  fuori  ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
          ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
          nominato un membro supplente.
              8.  Il  consiglio  di indirizzo e vigilanza e' nominato
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta   del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  sulla base di designazioni delle confederazioni e
          delle  organizzazioni  di  cui  al comma 4; il consiglio di
          amministrazione  e' nominato con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina
          del  collegio  dei  sindaci  e'  disciplinata dall'art. 10,
          commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
              9.  Gli  organi  di  cui  al comma 2, con esclusione di
          quello  di  cui  alla  lettera e), durano in carica quattro
          anni  e  possono essere confermati una sola volta. I membri
          degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere
          del  quadriennio,  ancorche' siano stati nominati nel corso
          di  esso  in  sostituzione  di altri dimissionari, decaduti
          dalla carica o deceduti.
              10.   Per  l'INPS  continuano  ad  operare  i  comitati
          amministratori   delle  gestioni,  fondi  e  casse  di  cui
          all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
          88.  Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e'
          composto,  oltre  che  dal presidente dell'istituto, che lo
          presiede,  dai  componenti del consiglio di amministrazione
          scelti  tra  i  dirigenti  della  pubblica amministrazione,
          integrati   da   due   altri  funzionari  dello  Stato,  in
          rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.».
              -  Il  testo  dell'art.  43, comma 1, lettera c), della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)), e' il seguente:
              «Art. 43 (Norme in materia di ENPALS). - 1. Nell'ambito
          del  processo  di  armonizzazione  dell'Ente  nazionale  di
          previdenza   e   di   assistenza  per  i  lavoratori  dello
          spettacolo  (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1°
          gennaio 2003:
                a) l'aliquota  di  finanziamento  in vigore per tutti
          gli assicurati di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30
          aprile 1997, n. 182, e' quella in vigore nel fondo pensioni
          lavoratori dipendenti dell'INPS;
                b) l'ENPALS  non  e'  tenuto  al  contributo  di  cui
          all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
                c) la  disciplina  prevista  all'art.  3  del decreto
          legislativo   30   giugno   1994,   n.  479,  e  successive
          modificazioni,  e'  estesa  all'ENPALS,  con  applicazione,
          relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di
          nomina previsti per l'istituto di previdenza per il settore
          marittimo  (IPSEMA), salvo che per il collegio dei revisori
          dei  conti,  per il quale continua ad applicarsi la vigente
          disciplina,   senza   oneri   aggiuntivi   per  la  finanza
          pubblica.».
              -  Il  testo della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei   procedimenti   di   decisione  e  di  controllo),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113,
          S.O.