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DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/2024)
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vigente al 23/07/2020
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Testo in vigore dal: 18-6-2019
al: 23-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Vista la legge 1°  agosto  2002,  n.  166,  ed,  in  particolare,
l'articolo 41; 
    Vista la  direttiva  2002/19/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7  marzo  2002,  relativa  all'accesso  alle  reti  di
comunicazione   elettronica   e    alle    risorse    correlate,    e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso); 
    Vista la  direttiva  2002/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti
e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); 
    Vista la  direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  normativo
comune  per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica
(direttiva quadro); 
    Vista la  direttiva  2002/22/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al  servizio  universale  e  ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale); 
    Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre
2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei  servizi
di comunicazione elettronica; 
    Visto il codice della navigazione; 
    Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; 
    Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  marzo  1973,
n. 156; 
    Vista la Convenzione internazionale  per  la  salvaguardia  della
vita umana in  mare  (SOLAS),  firmata  a  Londra  nel  1974  e  resa
esecutiva  con  legge  23  maggio  1980,  n.  313,  e  i   successivi
emendamenti; 
    Vista la legge 21  giugno  1986,  n.  317,  come  modificata  dal
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435; 
    Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55; 
    Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289; 
    Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  4  settembre
1995, n. 420; 
    Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61; 
    Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55; 
    Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189; 
    Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  19  settembre
1997, n. 318; 
    Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191; 
    Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373; 
    Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77; 
    Vista la  legge  20  marzo  2001,  n.  66,  ed,  in  particolare,
l'articolo 2-bis, comma 10; 
    Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; 
    Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2001,
n. 447; 
    Visto il Regolamento delle  radiocomunicazioni  (edizione  2001),
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra
le disposizioni della  costituzione  e  della  convenzione  dell'UIT,
adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e  ratificata  con  legge  31
gennaio 1996, n. 313; 
    Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21; 
    Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro  normativo  per  la
politica  in  materia  di  spettro  radio  nella  Comunita'   europea
(Decisione spettro radio); 
    Visto  il  Piano  nazionale  di  ripartizione  delle   frequenze,
approvato con  decreto  ministeriale  8  luglio  2002,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198; 
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
    Vista  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  ed  in  particolare
l'articolo 41; 
    Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172; 
    Viste le preliminari deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri
adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003; 
    Acquisito il parere del Consiglio superiore  delle  comunicazioni
in data 16 luglio 2003; 
    Acquisito,  sui  Titoli  I  e  II,  il  parere  della  Conferenza
Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003; 
    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata  nella
riunione del 31 luglio 2003; 
    Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni  e  del  Ministro
per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa,
delle attivita' produttive, della salute, delle infrastrutture e  dei
trasporti,  dell'ambiente  e  della  tutela   del   territorio,   per
l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali; 
 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
 
               CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
 
    1. Ai fini del presente Codice si intende per: 
    a) contraente: la persona fisica o giuridica che sia parte di  un
contratto con il fornitore di servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi; 
    b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi  ad
un'altra impresa a determinate condizioni, su base  esclusiva  o  non
esclusiva, al fine di fornire servizi  di  comunicazione  elettronica
anche quando sono utilizzati per  la  prestazione  di  servizi  della
societa'  dell'informazione  o  di  servizi  di  radiodiffusione   di
contenuti. E' compreso tra l'altro,  l'accesso  agli  elementi  della
rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la connessione  di
apparecchiature con  mezzi  fissi  o  non  fissi  (ivi  compreso,  in
particolare, l'accesso alla rete locale nonche'  alle  risorse  e  ai
servizi necessari  per  fornire  servizi  tramite  la  rete  locale);
l'accesso all'infrastruttura fisica,  tra  cui  edifici,  condotti  e
piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui  i  sistemi
di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche  dati
per  l'ordinazione  preventiva,  la  fornitura,   l'ordinazione,   la
manutenzione,  le  richieste  di  riparazione  e   la   fatturazione;
l'accesso ai servizi  di  traduzione  del  numero  o  a  sistemi  che
svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse  e  mobili,  in
particolare  per  il  roaming;  l'accesso  ai  sistemi   di   accesso
condizionato per i servizi di televisione  digitale  e  l'accesso  ai
servizi di rete virtuale; 
    c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un
ricetrasmettitore destinato  ad  essere  applicato  in  una  stazione
radioelettrica.  In  alcuni  casi  l'apparato   radioelettrico   puo'
coincidere con la stazione stessa. 
    d) apparecchiature digitali televisive  avanzate:  i  sistemi  di
apparecchiature  di  decodifica   destinati   al   collegamento   con
televisori o  sistemi  televisivi  digitali  integrati  in  grado  di
ricevere i servizi della televisione digitale interattiva; 
    e) Application Programming Interface (API): interfaccia  software
fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi
e le risorse delle apparecchiature digitali televisive  avanzate  per
la televisione e i servizi radiofonici digitali; 
    f) Autorita' nazionale di regolamentazione:  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita'; 
    g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la
fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad
uso  privato,  ed  i  relativi  obblighi  specifici  per  il  settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice; 
    h)  chiamata:  la  connessione  istituita  da  un   servizio   di
comunicazione elettronica accessibile al  pubblico  che  consente  la
comunicazione bidirezionale; 
    i) Codice:  il  "Codice  delle  comunicazioni  elettroniche"  per
quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica; 
    j) consumatore: l'utente finale, la persona fisica che utilizza o
che chiede di utilizzare un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile  al  pubblico  per  scopi  non  riferibili  all'attivita'
lavorativa, commerciale o professionale svolta; 
    l)  fornitura  di  una  rete  di  comunicazione  elettronica:  la
realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di
una siffatta rete; 
    m) interconnessione: il collegamento fisico e logico  delle  reti
pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da  un
altro per consentire agli utenti di un operatore  di  comunicare  con
gli utenti del medesimo o di un altro operatore,  o  di  accedere  ai
servizi offerti da un  altro  operatore.  I  servizi  possono  essere
forniti dalle parti interessate o da altre parti  che  hanno  accesso
alla rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di accesso
tra operatori della rete pubblica di comunicazione; 
    n)  interferenza  dannosa:   interferenza   che   pregiudica   il
funzionamento di un servizio di radionavigazione o di  altri  servizi
di sicurezza  o  che  deteriora  gravemente,  ostacola  o  interrompe
ripetutamente   un   servizio   di   radiocomunicazione   che   opera
conformemente alle normative internazionali,  dell'Unione  europea  o
nazionali applicabili; 
    o)   larga   banda:   l'ambiente   tecnologico   costituito    da
applicazioni, contenuti,  servizi  ed  infrastrutture,  che  consente
l'utilizzo  delle  tecnologie  digitali   ad   elevati   livelli   di
interattivita'; 
    p) libero uso: la  facolta'  di  utilizzo  di  dispositivi  o  di
apparecchiature  terminali   di   comunicazione   elettronica   senza
necessita' di autorizzazione generale; 
    q) mercati transnazionali: mercati situati in piu' di  uno  Stato
membro, individuati conformemente all'articolo  18,  che  comprendono
l'Unione europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri; 
    r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; 
    s) numero geografico: qualsiasi numero  del  piano  nazionale  di
numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune
delle cifre fungono da indicativo geografico e  sono  utilizzate  per
instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto  terminale
di rete; 
    t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di
numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e che non sia un
numero geografico; include tra l'altro i numeri di telefonia  mobile,
i numeri di chiamata gratuita  e  i  numeri  relativi  ai  servizi  a
sovrapprezzo; 
    u) operatore: un'impresa che e' autorizzata a  fornire  una  rete
pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata; 
    v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire  dal  quale
il contraente ha accesso ad una rete pubblica  di  comunicazione;  in
caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o  l'instradamento,
il punto terminale di rete e' definito mediante un indirizzo di  rete
specifico che puo' essere correlato ad un numero di contraente  o  ad
un nome di contraente; per il  servizio  di  comunicazioni  mobili  e
personali il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa
cui  possono  collegarsi  via  radio  le  apparecchiature   terminali
utilizzate dagli utenti del servizio; 
    z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale
della rete a un permutatore o a un impianto  equivalente  nella  rete
pubblica fissa di comunicazione elettronica; 
    aa) rete pubblica di comunicazioni:  una  rete  di  comunicazione
elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire
servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico,  che
supporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di
reti; 
    bb) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70; 
    cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente
cablata  installata   principalmente   per   la   diffusione   o   la
distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico; 
    dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di  trasmissione
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse,  inclusi  gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via  radio,  a  mezzo  di
fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,  comprese  le  reti
satellitari, le reti terrestri mobili  e  fisse  (a  commutazione  di
circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet),  le  reti
utilizzate  per  la  diffusione  circolare  dei  programmi  sonori  e
televisivi, i sistemi per  il  trasporto  della  corrente  elettrica,
nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere  i  segnali,  le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di  informazione
trasportato; 
    ee) risorse correlate: i  servizi  correlati,  le  infrastrutture
fisiche e le altre risorse  o  elementi  correlati  ad  una  rete  di
comunicazione  elettronica  o  ad  un   servizio   di   comunicazione
elettronica che permettono  o  supportano  la  fornitura  di  servizi
attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in  grado
di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici  o  gli  accessi  agli
edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le  altre
strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e  gli  armadi
di distribuzione; 
    ((ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di  diffusione  di
allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze  e
catastrofi imminenti o in corso, che puo' utilizzare  servizi  mobili
di  comunicazione  interpersonale  basati  sul  numero,  servizi   di
diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio
di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici  siano  trasmessi
tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al  pubblico
diversi da quelli di cui al primo periodo,  la  loro  efficacia  deve
essere equivalente in termini di copertura e capacita' di raggiungere
gli utenti finali,  compresi  quelli  presenti  solo  temporaneamente
nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili  da
ricevere per gli utenti finali; 
    ee-ter) servizio di Cell Broadcast Service: Servizio che consente
la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all'interno di
una  determinata  area   geografica   individuata   dalla   copertura
radiomobile di una o piu' celle; 
    ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato,  attraverso  un
Servizio di Cell Broadcast Service,  dalle  componenti  del  Servizio
nazionale della protezione civile, nell'imminenza o  nel  caso  degli
eventi previsti all'articolo 7  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati; 
    ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema di allarme pubblico  che
trasmette, ai terminali presenti in una determinata area  geografica,
dei  Messaggi  IT-alert   riguardanti   gli   scenari   di   rischio,
l'organizzazione  dei  servizi  di  protezione  civile  del   proprio
territorio e le misure di autoprotezione; 
    ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili a
ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;)) 
    ff) servizio di comunicazione  elettronica  ad  uso  privato:  un
servizio   di   comunicazione   elettronica   svolto   esclusivamente
nell'interesse proprio dal  titolare  della  relativa  autorizzazione
generale; 
    gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti  di
norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione  di  segnali  su  reti  di  comunicazione   elettronica,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi  di  trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti e servizi di  comunicazione  elettronica  o  che  esercitano  un
controllo editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi  i
servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 9  aprile  2003,  n.  70,  non
consistenti  interamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
segnali su reti di comunicazione elettronica; 
    hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso
accessibile  al  pubblico  che  consente  di  effettuare  e  ricevere
direttamente o  indirettamente,  chiamate  nazionali  o  nazionali  e
internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano  di
numerazione dei servizi  di  comunicazione  elettronica  nazionale  o
internazionale; 
    ii)  servizio  televisivo  in  formato  panoramico:  un  servizio
televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di  programmi
prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a  formato
panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di  riferimento
per i servizi televisivi in formato panoramico; 
    ll) servizio universale: un insieme  minimo  di  servizi  di  una
qualita' determinata, accessibili a tutti gli  utenti  a  prescindere
dalla loro ubicazione geografica e,  tenuto  conto  delle  condizioni
nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; 
    mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi  misura  o  intesa
tecnica secondo la quale  l'accesso  in  forma  intelligibile  ad  un
servizio protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato ad  un
abbonamento  o  ad  un'altra  forma  di  autorizzazione   preliminare
individuale; 
    nn)  stazione  radioelettrica,  uno  o   piu'   trasmettitori   o
ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori,  ivi  comprese
le apparecchiature accessorie,  necessari  in  una  data  postazione,
anche  mobile  o   portatile,   per   assicurare   un   servizio   di
radiocomunicazione  o  per  il  servizio  di  radioastronomia.   Ogni
stazione  viene  classificata  sulla  base  del  servizio  al   quale
partecipa in materia permanente o temporanea; 
    oo)  telefono  pubblico  a   pagamento:   qualsiasi   apparecchio
telefonico  accessibile  al  pubblico,  utilizzabile  con  mezzi   di
pagamento che possono includere  monete  o  carte  di  credito  o  di
addebito o  schede  prepagate,  comprese  le  schede  con  codice  di
accesso; 
    pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza  o  chiede
di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico; 
    qq) utente finale: un utente che non fornisce reti  pubbliche  di
comunicazione o servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al
pubblico. 
    qq-bis)   BEREC:   Organismo   dei   regolatori   europei   delle
comunicazioni elettroniche; 
    qq-ter) attribuzione di spettro radio:  la  designazione  di  una
determinata banda di frequenze  destinata  ad  essere  utilizzata  da
parte di uno o piu' tipi di servizi  di  radiocomunicazione,  se  del
caso, alle condizioni specificate; 
    qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad una rete  di
comunicazione  elettronica  o  ad  un   servizio   di   comunicazione
elettronica che permettono  o  supportano  la  fornitura  di  servizi
attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente  in  grado  di
farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del  numero  o  i
sistemi  che  svolgono  funzioni  analoghe,  i  sistemi  di   accesso
condizionato e le guide  elettroniche  ai  programmi,  nonche'  altri
servizi quali quelli relativi all'identita', alla  posizione  e  alla
presenza.