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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 210

Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2004)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-8-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
1, commi 1, 2, 3 e 5;
  Vista   la   direttiva  2000/9/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti
al trasporto di persone;
  Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
  Visto il regio decreto del 17 gennaio 1926, n. 177;
  Vista  la  legge  23  giugno  1927,  n.  1110, modificata dal regio
decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632;
  Visto  il regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito
dalla  legge  5  gennaio  1939,  n.  8,  modificato  dal  decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972,
n. 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, delle attivita' produttive e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                           Sanzioni penali
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu' grave reato, chiunque,
contravvenendo   alle   disposizioni  vigenti,  fabbrica  o  pone  in
commercio impianti a fune adibiti al trasporto di persone, componenti
di  sicurezza  o  sottosistemi  privi  dei  requisiti  essenziali  di
sicurezza,  e'  punito  con  l'arresto  da  sei mesi a tre anni o con
l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro.
  2.  Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non
osserva  i  provvedimenti emessi dalle amministrazioni competenti che
limitano  o  vietano  l'uso  di  un  componente  di sicurezza o di un
sottosistema ovvero l'esercizio di un impianto di cui al comma 1, per
tutelare la salute e la sicurezza delle persone e dei beni, e' punito
con  l'arresto  fino a quattro mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000
euro.
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,
          sull'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare  la  lettura  delle disposizioni della
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge  1°  marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72,
          supplemento  ordinario». L'art. 1, commi 1, 2, 3, e 5 cosi'
          recita:
              «1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
          di  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  i  decreti  legislativi recanti le norme occorrenti
          per  dare  attuazione alle direttive comprese negli elenchi
          di cui agli allegati A) e B).
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B) nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato A), sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              (Omissis).
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  regionale e provinciale entrano in vigore, per
          regioni  e  province autonome nelle quali non sia ancora in
          vigore  la  propria  normativa  di  attuazione,  alla  data
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva   normativa   comunitaria   e  perdono  comunque
          efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          normativa  di  attuazione  di  ciascuna regione e provincia
          autonoma».
              - La direttiva 2000/9/CE e' pubblicata in GUCE n. L 106
          del 3 maggio 2000.
              - Il  regio  decreto  9  maggio  1912,  n.  1447, reca:
          «Approvazione  del  testo unico delle disposizioni di legge
          per  le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie
          a trazione meccanica e gli automobili».
              - Il  regio  decreto del 17 gennaio 1926, n. 177, reca:
          «Approvazione  del regolamento per il Corpo degli agenti di
          P.S.».
              - La   legge   23   giugno   1927,   n.   1110,   reca:
          «Provvedimenti  per  la  concessione  all'industria privata
          dell'impianto  e  dell'esercizio  di  funicolari aeree e di
          ascensori in servizio pubblico».
              - Il  regio  decreto-legge  24  novembre 1930, n. 1632,
          reca:  «Modificazioni  della legge 23 giugno 1927, n. 1110,
          sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico».
              - Il  regio  decreto  7  settembre  1938, n. 1696 reca:
          «Norme   per  l'impianto  e  l'esercizio  delle  slittovie,
          sciovie  ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza
          rotaie».
              - La  legge 5 gennaio 1939, n. 8, reca: «Conversione in
          legge  del  regio  decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696,
          col  quale  sono  state  emanate  norme  per  l'impianto  e
          l'esercizio  delle  slittovie,  sciovie  ed  altri mezzi di
          trasporto terrestre a funi senza rotaie».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
          1955,   n.   771,  reca:  «Decentramento  dei  servizi  del
          Ministero   dei  trasporti  -  Ispettorato  generale  della
          motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
          1972,  n.  5,  reca:  «Trasferimento alle regioni a statuto
          ordinario  delle funzioni amministrative statali in materia
          di  tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale
          e  di  navigazione e porti lacuali e dei relativi personali
          ed uffici».
              - Il   decreto  del  Presidente  del  Presidente  della
          Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, reca: «Attuazione della
          delega  di  cui  all'art.  1 della legge 22 luglio 1975, n.
          382».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,  n.  753,  reca:  «Nuove norme in materia di polizia,
          sicurezza  e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di
          altri servizi di trasporto».