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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2003, n. 193

Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal: 12-8-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  7  della  legge  29  marzo  2001,  n. 86, che ha
delegato il Governo a modificare la normativa sui livelli retributivi
del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia ad ordinamento
civile  e militare nonche' alle Forze armate, ad esclusione di quello
dirigente;
  Visto l'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visti gli articoli 33, comma 2, e 80, comma 58, della legge
27 dicembre 2002, n. 289;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 aprile 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno, della difesa, della giustizia, delle politiche agricole
e forestali e dell'economia e delle finanze;
Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  si  applica  al personale delle Forze di
polizia  e  delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui
al   decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  e  successive
modificazioni,    escluso   quello   destinatario   del   trattamento
stipendiale od economico dirigenziale.
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti».
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16 della legge 28
          dicembre  2001,  n. 448, Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2002):
              «Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
          disposto  dall'art.  48,  comma  1, del decreto legislativo
          30 marzo  2001,  n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri
          posti   a  carico  del  bilancio  statale  derivanti  dalla
          contrattazione   collettiva   nazionale,  ivi  comprese  le
          risorse   da  destinare  alla  contrattazione  integrativa,
          comportanti  ulteriori  incrementi nel limite massimo dello
          0,5   per   cento   dall'anno   2003,   sono  quantificati,
          complessivamente,  in  1.240,48  milioni di euro per l'anno
          2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art.
          48  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n 165, fermo
          restando  che  quanto  disposto  dall'art. 24, comma 3, del
          citato  decreto  legislativo  si  applica a decorrere dalla
          data  di definizione della contrattazione integrativa. Fino
          a  tale  data i compensi di cui al medesimo art. 24, commna
          3,  restano  attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono
          conferiti.  Restano  a carico delle risorse dei fondi unici
          di  amministrazione,  e  comunque  di quelle destinate alla
          contrattazione  integrativa, gli oneri relativi ai passaggi
          all'interno  delle aree in attuazione del nuovo ordinamento
          del personale.
              2.    Le   somme   occorrenti   per   corrispondere   i
          miglioramenti  economici  al rimanente personale statale in
          regime  di  diritto  pubblico  sono  determinate  in 454,08
          milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro
          per   ciascuno  degli  anni  2003  e  2004,  con  specifica
          destinazione,  rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
          784,92  milioni di euro per il personale delle Forze armate
          e  delle  Forze  di  polizia  di cui al decreto legislalivo
          12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
              3.  Per  la  prosecuzione delle iniziative dirette alla
          valorizzazione  professionale  del  personale docente della
          scuola,  ed  in  aggiunta  a  quanto  previsto dal comma 1,
          l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
          di  contrattazione  integrativa,  e' incrementato di 108,46
          milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2002. Il predetto
          fondo  e'  incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
          di   euro  e,  a  decorrere  dall'anno  2004,  della  somma
          complessiva  di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
          conseguimento   delle   economie   derivanti  dal  processo
          attuativo  delle  disposizioni  contenute  nei  commi 1 e 4
          dell'art.  22  della  presente legge. Eventuali economie di
          spesa,   da   verificarsi   annualmente,   derivanti  dalla
          riduzione   della   consistenza   numerica   del  personale
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  non conseguenti a
          terziarizzazione    del   servizio,   sono   destinate   ad
          incrementare  le  risorse per il trattamento accessorio del
          medesimo  personale.  Un'ulteriore  somma  di 35 milioni di
          euro  per  l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
          modalita'  fissate  nella  contrattazione  integrativa,  al
          rimborso  delle  spese  di  autoaggiornamento,  debitamente
          documentate,  sostenute  dai  docenti.  In  relazione  alle
          esigenze    determinate    dal   processo   di   attuazione
          dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
          dal  comma  1,  e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
          2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
          personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
              4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  2 e'
          stanziata,  per  l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
          euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
          euro  da  destinare al trattamento accessorio del personale
          delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di polizia di cui al
          decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 195, e successive
          modificazioni,  impiegato  direttamente  in  operazioni  di
          contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
          sicurezza  pubblica  che  presentano  un  elevato  grado di
          rischio  ovvero  in  operazioni  militari  finalizzate alla
          predisposizione    di    interventi    anche    in    campo
          internazionale.  A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
          di  1  milione  di  euro  da destinare alla copertura della
          responsabilita'  civile  ed  amministrativa  per gli eventi
          dannosi  non  dolosi  causati  a  terzi dal personale delle
          Forze  di polizia nello svolgimento della propria attivita'
          istituzionale.  Per  la progressiva attuazione del disposto
          di  cui  all'art.  7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
          stanziate  le  ulteriori  somme  di  47 milioni di euro per
          l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
              5.  A  decorrere  dall'anno  2002, in aggiunta a quanto
          previsto  dal  comma  2,  sono  stanziate  le somme di 5,16
          milioni  di  euro  e  di 9,30 milioni di euro da destinare,
          rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed
          al personale della carriera prefettizia.
              6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive
          degli  oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP
          di  cui  al  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
          11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          come  sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
          362.
              7.   Ai  sensi  dell'art.  48,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
          rinnovi  contrattuali  per  il  biennio  2002  -  2003  del
          personale  dei  comparti degli enti pubblici non economici,
          delle   regioni,   delle  autonomie  locali,  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  delle  istituzioni  e  degli enti di
          ricerca  e  sperimentazione  e  delle  universita', nonche'
          degli  enti di cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto
          legislativo   n.   165   del  2001,  e  gli  oneri  per  la
          corresponsione  dei miglioramenti economici al personale di
          cui  all'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.
          165  del  2001,  sono  a  carico  delle  amministrazioni di
          competenza  nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
          bilanci.  I  comitati  di settore, in sede di deliberazione
          degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del
          medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono,
          anche   per   la  contrattazione  integrativa,  ai  criteri
          indicati  per  il personale delle amministrazioni di cui al
          comma  1  e  provvedono  alla quantificazione delle risorse
          necessarie per i rinnovi contrattuali».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 33 e dell'art. 80,
          comma   58,   della   legge   27  dicembre  2002,  n.  289,
          disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
              «Art.  33  (Rinnovi  contrattuali  e  disposizioni  sul
          controllo  della  contrattazione integrativa). - 1. Ai fini
          di  quanto  disposto  dall'art.  48,  comma  1, del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per la
          contrattazione  collettiva nazionale previste dall'art. 16,
          comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del
          bilancio  statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
          2003,   di   570   milioni   di  euro  da  destinare  anche
          all'incentivazione  della produttivita'. All'art. 16, comma
          1,  primo  periodo,  della citata legge n. 448 del 2001, le
          parole:   "per   ciascuno  degli  anni  del  biennio"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
              2.  Le  risorse  previste  dall'art. 16, comma 2, della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448,  per  corrispondere  i
          miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
          diritto  pubblico  sono incrementate, a decorrere dall'anno
          2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
          destinare   ai  trattamenti  economici,  finalizzati  anche
          all'incentivazione della produttivita', del personale delle
          Forze  armate  e  dei  Corpi  di  polizia di cui al decreto
          legislativo   12   maggio   1995,   n.  195,  e  successive
          modificazioni,   mediante   l'attivazione   delle  apposite
          procedure  previste dallo stesso decreto legislativo n. 195
          del  1995.  A  decorrere  dall'anno  2003  e' stanziata una
          ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di
          euro  da  destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle
          Forze  di  polizia,  osservate le procedure di cui all'art.
          19,  comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni
          di   euro   da   destinare  ai  funzionari  della  carriera
          prefettizia  e  2 milioni di euro da destinare al personale
          della  carriera  diplomatica. In aggiunta a quanto previsto
          dall'art.  16,  comma  4,  della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  per  la  progressiva  attuazione  del disposto di cui
          all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate
          le  ulteriori  somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003,
          di  150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di
          euro  a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno
          approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del
          personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile e
          degli  ufficiali  di  grado  corrispondente  delle Forze di
          polizia  ad  ordinamento  militare e delle Forze armate, in
          armonia   con   i  trattamenti  economici  della  dirigenza
          pubblica  e  tenuto  conto  delle  disposizioni del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  sono  stanziati  35
          milioni  di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
          al   fine   di   assicurare   una  graduale  valorizzazione
          dirigenziale  dei  trattamenti economici dei funzionari del
          ruolo  dei  commissari  e qualifiche o gradi corrispondenti
          della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia
          e  delle  Forze  armate, anche attraverso l'attribuzione di
          trattamenti   perequativi   da  disporre  con  decreto  del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro   dell'economia   e  delle  finanze,  il  Ministro
          dell'interno e gli altri Ministri interessati.
              3.  Le  somme  di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli
          oneri  contributivi  ai  fini  previdenziali e dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive  di  cui al decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,  costituiscono
          l'importo  complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3,
          lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.
              4.   Ai  sensi  dell'art.  48,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
          rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
          dei  comparti  degli  enti  pubblici  non  economici, delle
          regioni  e  delle  autonomie locali, del Servizio sanitario
          nazionale,  delle  istituzioni  e  degli  enti di ricerca e
          sperimentazione,  delle  universita', nonche' degli enti di
          cui  all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165, e successive modificazioni, e gli oneri per
          la  corresponsione dei miglioramenti economici al personale
          di   cui   all'art.   3,  comma  2,  del  predetto  decreto
          legislativo,   sono   a  carico  delle  amministrazioni  di
          competenza  nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
          bilanci.  I  comitati  di settore, in sede di deliberazione
          degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai
          criteri  previsti per il personale delle amministrazioni di
          cui  al  comma  1  del  presente articolo e provvedono alla
          quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione
          dei  medesimi  benefici  economici individuando le quote da
          destinare all'incentivazione della produttivita'.
              5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
          dopo  le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono
          inserite  le  seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca".
              6.  A  decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla
          peculiarita'  dell'attivita'  svolta  nel  soccorso tecnico
          urgente  dal  personale  del  settore  aeronavigante  e dal
          personale  specialista  del  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco,  che richiede elevati livelli di specializzazione in
          rapporto  alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese,
          ed  anche  al fine di garantire il progressivo allineamento
          alle  indennita' corrisposte al personale specialista delle
          Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d),
          dell'art.  47  del contratto collettivo nazionale di lavoro
          del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
          del  24 maggio  2000,  pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  142 del 20 giugno 2000, sono
          incrementate  di  euro  1.640.000  e  di  euro  290.000  da
          destinare,  con  modalita' e criteri da definire in sede di
          contrattazione  integrativa, rispettivamente ai profili del
          settore  aeronavigante  del  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco   istituiti   dall'art.  28  dello  stesso  contratto
          collettivo   nazionale  ed  al  personale  in  possesso  di
          specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi
          di   nucleo.   Per  le  medesime  finalita'  sono  altresi'
          incrementate  le  risorse  di  cui  al comma 1 del presente
          articolo  di  un importo pari a euro 1.070.000 da destinare
          al  trattamento  accessorio dei padroni di barca, motoristi
          navali   e   dei  comandanti  di  altura  in  servizio  nei
          distaccamenti  portuali  del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.
              7.  A  decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far
          confluire  nel  fondo  unico  di  amministrazione,  di  cui
          all'art.  31  del  contratto collettivo nazionale di lavoro
          del  16 febbraio  1999,  relativo al personale del comparto
          Ministeri,   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  46 del 25 febbraio 1999, istituito
          presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4
          milioni  di  euro  per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al
          personale   delle   aree   funzionali  dell'amministrazione
          penitenziaria   preposto   alla  direzione  degli  istituti
          penitenziari,  degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei
          centri   di  servizio  sociale  per  adulti  uno  specifico
          emolumento    inteso   a   compensare   i   rischi   e   le
          responsabilita'  connesse  all'espletamento delle attivita'
          stesse».
              «Art. 80 (Misure di razionalizzazione diverse).
              (Omissis).
              58.  Gli  effetti  economici dei decreti legislativi di
          cui  all'art.  7  della  legge  29 marzo  2001,  n.  86, da
          adottare   entro   il   31 maggio  2003,  sono  determinati
          utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall'art.
          16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
          Nota all'art. 1:
              -  Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca:
          «Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate.».