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LEGGE 29 marzo 2001, n. 86

Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

note: Entrata in vigore della legge: 17/4/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  17-4-2001

Art. 7

(Delega al Governo in materia di livelli retributivi
del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)
1. Al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Nota all'art. 7:
- La legge 11 luglio 1980, n. 312, recante "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, nel supplemento ordinario.