LEGGE 29 marzo 2001, n. 86

Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

note: Entrata in vigore della legge: 17/4/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 17-4-2001
                               Art. 7.
        (Delega al Governo in materia di livelli retributivi
     del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1.  Al  fine  di garantire la specificita' del personale appartenente
alle  Forze  di polizia ad ordinamento civile e militare nonche' alle
Forze armate, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'
decreti   legislativi   per   modificare  la  normativa  sui  livelli
retributivi  di  tale  personale,  ad esclusione di quello dirigente,
prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali
stabilito   dalla   legge  11  luglio  1980,  n.  312,  e  successive
modificazioni,     l'introduzione,     attraverso    iniziative    di
razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione
al grado o alla qualifica rivestiti.
2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, qualora dalla loro
attuazione  derivino  nuovi  o  maggiori  oneri a carico del bilancio
dello  Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria
per  l'anno  2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell'ambito
delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
3.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della funzione pubblica,
sentite  le  amministrazioni  interessate,  definisce il quadro delle
esigenze  ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le
risorse  occorrenti,  sulla  base  delle esigenze definite sentite le
organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie
interessate,  sono  allocate  in appositi capitoli distinti da quelli
per  le  altre  categorie  di  personale  dei  comparti  del pubblico
impiego.
4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1 sono
trasmessi  alla  Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai
fini   dell'espressione,   entro   trenta   giorni   dalla   data  di
assegnazione,  del  parere  delle Commissioni parlamentari competenti
per materia.
          Nota all'art. 7:
              -  La  legge  11 luglio  1980,  n.  312, recante "Nuovo
          assetto   retributivo-funzionale  del  personale  civile  e
          militare   dello   Stato",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale   12 luglio   1980,   n.   190,  nel  supplemento
          ordinario.