stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 marzo 2001, n. 86

Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

note: Entrata in vigore della legge: 17/4/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                    (Indennita' di trasferimento) 
 
1. Al personale volontario  coniugato  e  al  personale  in  servizio
permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad  ordinamento
militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  agli
ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma  dodecennale
di cui  al  Codice  dell'ordinamento  militare  emanato  con  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, al personale appartenente alla carriera prefettizia,  trasferiti
d'autorita' ad altra sede di servizio sita in un  comune  diverso  da
quello di provenienza, compete una indennita' mensile pari  a  trenta
diarie di missione in misura  intera  per  i  primi  dodici  mesi  di
permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici
mesi. 
1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 nonche' ogni altra indennita' o
rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorita' non competono
al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se
distante oltre dieci  chilometri,  a  seguito  della  soppressione  o
dislocazione dei reparti o relative articolazioni. 
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del 20 per cento per  il
personale che fruisce  nella  nuova  sede  di  alloggio  gratuito  di
servizio. 
3. Il personale che non fruisce  nella  nuova  sede  di  alloggio  di
servizio puo' optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per
il rimborso del 90 per  cento  del  canone  mensile  corrisposto  per
l'alloggio privato fino ad  un  importo  massimo  di  lire  1.000.000
mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di
cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma  5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).