DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 139

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 15-11-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 28
                       Materie di negoziazione

  1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
    a)  il  trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo
parametri  appositamente  definiti  in  tale  sede che ne assicurino,
nell'ambito  delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei
e proporzionati, rapportati alla figura apicale;
    b) l'orario di lavoro;
    c) il congedo ordinario e straordinario;
    d) la reperibilita';
    e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
    f) i permessi brevi per esigenze personali;
    g) le aspettative ed i permessi sindacali;
    h)  l'individuazione  di misure idonee a favorire la mobilita' di
sede,  aggiuntive  rispetto  a  quelle  previste per i funzionari non
assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)).