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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003, n. 171

Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali.

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Testo in vigore dal:  27-7-2003

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e in materia di registrazioni di marchi d'impresa, ed in particolare l'articolo 13;
Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1973, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, così come modificato dal decreto in data 20 febbraio 1980 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1980, n. 94, e dal decreto 19 luglio 1989, n. 320, con il quale sono state previste disposizioni per la redazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli ornamentali e delle domande per marchi d'impresa nonché per la compilazione dei relativi verbali di deposito attraverso appositi moduli ed in conformità di dettagliate istruzioni;
Considerata la necessità di semplificare la predetta normativa allo scopo di rispondere maggiormente alle esigenze dell'utenza circa il facile reperimento dei moduli stessi, di adeguarla ai principi normativi recentemente emanati che prevedono sempre più l'uso delle moderne tecnologie per la comunicazione e la trasmissione degli atti nonché di assicurare una più attenta tutela dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successivi decreti di attuazione, relativi alla semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visti la legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativi all'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 ottobre 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 18313/R3C/90 del 22 gennaio 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le domande di brevetto nazionale per invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni e modelli nonché per la registrazione dei marchi nazionali sono redatte in conformità ai moduli allegati al presente decreto, disponibili presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, subentrate agli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2000, n. 183, attuativo dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Detti moduli sono altresì disponibili sulla rete Internet, al sito del Ministero delle attività produttive.
2. Le domande sono depositate sugli appositi moduli cartacei, compilati a macchina, leggibili anche da apparecchiature di scansione.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1972, n. 249), recante: «Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e in materia di registrazione di marchi d'impresa», è il seguente:
«Art. 13. - Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.».
- Il decreto del Ministro dell'industria 22 febbraio 1973, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1973, n. 69), reca: «Regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi», modificato dal decreto ministeriale 20 febbraio 1980, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1980, n. 94).
- Il decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1989, n. 320, (pubbicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1989, n. 220), reca: «Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 22 febbraio 1973, relativo alle modalità di presentazione e verbalizzazione delle domande per invezioni industriali, modelli di utilità e disegni industriali e ornamentali e marchi nazionali.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106), reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- La legge 31 dicembre 2001, n. 675 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1997, n. 5), reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113), reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.».
- La legge 17 dicembre 1997, n. 443 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1997, n. 295), reca: «Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO».
- Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 1998, n. 157), reca: «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92), reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2000, n. 183), reca: «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle Camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92), recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:
«Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.
2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.».