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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 dicembre 2002, n. 317

Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-7-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/2004)
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Testo in vigore dal:  22-7-2003 al: 15-6-2004
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IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con
IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
e con
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera f);
Visto il regolamento emanato con decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto 21 maggio 1999, attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Vista la direttiva 1999/29/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 novembre 1999;
Ritenuto di dare attuazione alla direttiva 1999/29/CE, procedendo contestualmente alla abrogazione del citato regolamento 11 maggio 1998, n. 241, e del citato decreto 21 maggio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 600.11/24315/AG80/1032 del 6 giugno 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
2. Sono fatte salve le disposizioni relative:
a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 2 novembre 2001, n. 433;
b) alla commercializzazione dei mangimi disciplinata dalla legge
15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) alla fissazione di contenuti massimi di residui antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, parte B;
d) ai microorganismi nei mangimi;
e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto ministeriale del 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) ai mangimi dietetici per animali disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La direttiva del Consiglio 1999/29/CE del 22 aprile 1999, pubblicata nella G.U.C.E. 4 maggio 1999, n. L 115, recepita con legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), reca disciplina relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
Note alle premesse:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, riguarda l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, in particolare, il testo dell'art. 11 è il seguente:
"Art. 11. - Il Governo o le regioni, se le raccomandazioni o le direttive comunitarie non riguardano materia già disciplinata con legge o coperta con riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi o con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi".
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, riguarda la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; in particolare il testo dell'art. 1, comma 8, lettera f), è il seguente:
"8. Il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto:
a)-e) (Omissis);
f) le quantità massime di sostanze e prodotti desiderabili tollerati negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti".
- Il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1998, n. 170, riguarda il regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- Il decreto interministeriale 21 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1999, n. 206, recante attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sostituisce gli allegati I e II al decreto 11 maggio 1998, n. 241.
- L'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, recita:
"Art. 9. - Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione tecnica composta di due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente; due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane; un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante degli istituti zooprofilattici; due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati; tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative; quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.
La commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate.".
- La direttiva del Consiglio n. 74/63/CEE del 17 dicembre 1973 pubblicata nella G.U.C.E. 11 febbraio 1974, n. L 38, recepita con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, decreto ministeriale 24 settembre 1990, n. 322, e decreto ministeriale 14 dicembre 1991, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, è stata abrogata dall'allegato III, parte A della direttiva 1999/29/CE.
- La direttiva 76/14/CEE del 15 dicembre 1975, pubblicata nella G.U.C.E. 9 gennaio 1976, n. L 4, è la prima direttiva della commissione che modifica l'allegato della direttiva del Consiglio 74/63/CEE.
- La direttiva 76/934/CEE del 1° dicembre 1976, pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1976, n. L 364, è la seconda direttiva della commissione che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE del Consiglio.
- La direttiva del Consiglio 80/502/CEE del 6 maggio 1980, pubblicata nella G.U.C.E. 20 maggio 1980, n. L 124, modifica la direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 83/381/CEE del 28 luglio 1983, pubblicata nella G.U.C.E. 13 agosto 1983, n. L 222, è la terza direttiva della commissione che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 86/299/CEE del 3 giugno 1986, pubblicata nella G.U.C.E. 11 luglio 1986, n. L 189, è la quarta direttiva della commissione che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva del Consiglio 86/354/CEE del 21 luglio 1986, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, decreto ministeriale 24 settembre 1990, n. 322, decreto ministeriale 14 dicembre 1991, pubblicata nella G.U.C.E. 2 agosto 1986, n. L 212, modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti degli animali, la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali e la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.
- La direttiva 87/238/CEE del 1° aprile 1987, pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1987, n. L 110, modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- La direttiva 91/126/CEE del 13 febbraio 1991, pubblicata nella G.U.C.E. 7 marzo 1991, n. L 60, modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva del Consiglio n. 91/132/CEE del 4 marzo 1991, pubblicata nella G.U.C.E. 13 marzo 1991, n. L 66, modifica la direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 92/63/CEE del 10 luglio 1992, pubblicata nella G.U.C.E. 6 agosto 1992, n. L 221, modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 94/16/CE del 22 aprile 1994, pubblicata nella G.U.C.E. 23 aprile 1994, n. L 104, modifica la direttiva 74/63/CEE.
La direttiva 96/6/CE/Euratom del 16 febbraio 1996, pubblicata nella G.U.C.E. 28 febbraio 1996, n. L 49, modifica la direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 97/8/CE del 7 febbraio 1997, pubblicata nella G.U.C.E. 19 febbraio 1997, n. L 48, recepita con decreto ministeriale 21 maggio 1999, modifica la direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 98/60/CE del 24 luglio 1998, pubblicata nella G.U.C.E. 25 luglio 1998, n. L 209, recepita con decreto ministeriale 21 maggio 1999, modifica la direttiva 74/63/CEE.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare all'art. 17, commi 3 e 4, recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2001, n. 291, supplemento ordinario, riguarda il regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali.
- Il decreto ministeriale 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985, modificato da ultimo con decreto ministeriale 3 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1996, n. 287, reca l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54, nel supplemento ordinario, reca "attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali".